Il ravvedimento operoso dei versamenti derivanti da Unico

GUIDA NEI MEANDRI DELLE SCADENZE FISCALI PER NON PERDERSI TRA ERRORI E PAURE

di dott.ssa Anna Maria Marini (dottore commercialista)

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Sono iniziati il 17 giugno scorso i primi versamenti derivanti dal modello Unico relativo ai redditi del periodo di imposta 2012, e il percorso ordinario (salvo rateazioni) si concluderà con il 20 di agosto prossimo in occasione dei pagamenti dei contribuenti sottoposti a studi di settore che hanno usufruito del differimento di trenta giorni, applicando ai saldi e agli acconti dovuti la maggiorazione dello 0,4%.

E in tempo di versamenti può essere sempre utile ricordare che le eventuali “dimenticanze”, possono essere rimediate con il c.d. “ravvedimento operoso”.

Il ravvedimento operoso, è un istituto disciplinato all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, e consiste nella possibilità del contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni e le omissioni tributarie, prima che siano constatate dall’Ufficio, con il versamento di sanzioni in misura ridotta rispetto a quelle ordinariamente per le violazioni commesse e che verrebbero applicate in ipotesi di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

La misura della riduzione e quindi l’importo della sanzione dovuta a titolo di ravvedimento varia in base alla tempestività con cui si procede alla regolarizzazione dell’adempimento omesso o comunque eseguito in modo irregolare.

In tema di omissioni o carenze nei versamenti derivanti da Unico, la sanzione ordinaria è fissata in misura pari al 30% dell’importo omesso (anche parzialmente) o che comunque è stato versato tardivamente rispetto alle scadenze normativamente previste.

Per sanare tali irregolarità la norma ci mette a disposizione tre tipi di ravvedimento:

1. Ravvedimento Sprint -Parliamo di ravvedimento sprint, quando l’importo omesso (omissione totale o parziale) viene versato entro i 14 giorni successivi alla scadenza originariamente prevista. Oltre al tributo, il contribuente deve versare una sanzione che è pari allo 0,2% dell’importo omesso per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi calcolati al tasso legale, attualmente pari al 2,5% annuo.

2. Ravvedimento breve – Parliamo di ravvedimento breve, quando l’irregolarità viene sanata oltre il 14-esimo giorno dalla scadenza prevista ma comunque entro i 30 giorni dalla medesima. In questo caso la sanzione da versare, contestualmente al tributo è pari al 3% dell’importo omesso, oltre interessi calcolati al tasso legale.

3. Ravvedimento lungo – Parliamo infine di ravvedimento lungo, quando l’irregolarità del versamento viene sanata, oltre il 30-esimo giorno rispetto alla scadenza originaria ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa. Per essere più chiari, stando all’attuale calendario fiscale, una irregolarità nei versamenti derivanti da Unico 2013 e quindi da eseguirsi nel corso del 2013, potranno essere sanati entro il 30.09.2014. In questo caso oltre all’importo omesso, andrà versata la sanzione in misura pari al 3,75% del medesimo oltre interessi calcolati al tasso legale

Vale la pena sottolineare che il ravvedimento operoso per gli omessi versamenti derivanti da Unico può riguardare soltanto i tributi ma non i contributi previdenziali ancorché questi transitano in F24.

Cosa importantissima, su cui l’amministrazione finanziaria non transige, è la correttezza dei calcoli fatti sia relativamente all’importo delle sanzioni sia con riferimento all’importo degli interessi, pena l’invalidità del ravvedimento eseguito e quindi l’applicazione della sanzione per intero.

Merita una breve menzione in questa sede, perché argomento collegato e soprattutto perché molto attuale visti i versamenti di Unico 2013 ancora in itinere, le affermazioni fatte nei giorni scorsi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in merito agli omessi versamenti della maggiorazione dello 0,4%.

In particolare, come anticipato in apertura, i versamenti di Unico prevedono normalmente una scadenza ordinaria ed una scadenza più lunga, differita di trenta giorni, a cui il contribuente può ricorrere versando una maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse e senza applicazioni di ulteriori sanzioni.

Fino ad oggi, se per errore il versamento fatto nei termini del differimento previsto, e quindi nei trenta giorni come in prima specificato, era carente nell’importo proprio per la sola maggiorazione 0,4%, in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni al contribuente veniva richiesta la sanzione per tardivo versamento calcolata non sulla sola carenza dello 0,4% ma sull’intero importo (quindi compresa l’imposta già versata senza maggiorazione). Cosa a dir poco aberrante! E a nulla sono valse fino ad ora le richieste di annullamento anche in autotutela proposte agli Uffici territoriali.

Bene, va colto allora con estremo favore l’intervento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito che nelle ipotesi appena prospettate la sanzione verrà applicata soltanto sull’importo effettivamente omesso e quindi nel caso in esame soltanto sulla omessa maggiorazione dello 0,4%.

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