G8 di Genova: la Cassazione annulla la condanna all’ex questore di Genova per falsa testimonianza

ANNULLAMENTO CON RINVIO PER L’ACCUSA DI FALSA TESTIMONIANZA DURANTE IL PROCESSO PER I FATTI DELLA SCUOLA DIAZ. MA LA PRESCRIZIONE E’ VICINISSIMA

di Avv. Valentina Copparoni (Studio Legale associato Rossi-Papa-Copparoni di Ancona)

imagesSono passati 13 anni dal G8 di Genova ma ancora oggi le vicende giudiziarie che ne scaturirono continuano ad avere sviluppi. E’ di qualche giorno fa la notizia che la VI sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per Francesco Colucci, ex questore di Genova, condannato in appello il 16 dicembre 2013 (confermando la sentenza di primo grado) a 2 anni e 8 mesi per la falsa testimonianza resa durante il processo per i fatti della scuola Diaz. Ora il processo dovrà essere ricelebrato. La Suprema Corte ha accolto la richiesta del Procuratore generale della Cassazione Enrico Delehaye che ha cosi commentato il suo operato a soli 4 giorni dalla prescrizione del reato: “Mi rendo conto che la prescrizione matura tra quattro giorni ma di fronte a prescrizioni e assoluzioni ben più rilevanti, l’annullamento con rinvio della condanna per l’ex questore Colucci non è una scelta così scandalosa”.Secondo l’accusa, l’ex questore genovese Colucci rese falsa testimonianza sulle modalità di irruzione della polizia nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001 e ciò per rendere meno più leggera la posizione dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro e del dirigente della Digos genovese Spartaco Mortola .Durante la requisitoria il Procuratore Generale ricostruito la vicenda che ha visto coinvolto Colocci limitando le responsabilità dell’ex questore rappresentando uno scenario dalle tinte molto cupe “Colucci all’epoca del G8 di Genova era il questore della città e sarebbe dovuto essere il massimo responsabile dell’ordine pubblico ma non lo è stato perché venne completamente esautorato da persone che poi, vista la gravità di quello che era successo alla Diaz, si sono tirate indietro dopo essersi serviti di Sgalla per far passare il messaggio che la polizia era stata molto brava durante una operazione di tumulto”. “Sono convinto che tutta la vicenda del G8 di Genova sia stata una vergogna nazionale, degna di Paesi come il Burkina Faso o gli Stati sudamericani durante le dittature perché non siamo stati capaci di elaborare una norma sulla tortura in grado di dare una sanzione per tutto quello che è successo”.

Anche Amnesty International, da sempre in prima fila nella lotta per la tutela dei diritti umani, ha cosi espresso la sua opinione sulla vicenda attraverso un comunicato stampa dello scorso 7 novembre (leggi anche qui)

“La decisione della Corte di cassazione di annullare il processo d’appello contro Francesco Colucci, l’ex questore di Genova ai tempi del G8 del 2001 è, secondo Amnesty International Italia, simbolica ma importante.

Colucci era stato condannato a due anni e otto mesi per falsa testimonianza sulle modalità di irruzione della polizia nella scuola Diaz durante il G8 di Genova.

“Il nuovo processo nei confronti dell’ex questore Colucci non si farà, dato che la prossima settimana arriverà la prescrizione” – ha dichiarato Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia.

“Ma ci teniamo strette le parole del procuratore generale della Cassazione Enrico Delehaye, che durante la richiesta di annullare il processo ha nuovamente chiamato in causa il ‘problema dei problemi’ che ha influenzato i procedimenti giudiziari sulle gravi violazioni dei diritti umani avvenute a Genova 13 anni fa: l’assenza del reato di tortura” – ha proseguito Marchesi.

Parole che – sottolinea Amnesty International Italia – ricordano quelle pronunciate dal giudice Roberto Settembre, estensore della sentenza del processo d’appello per le violenze di Bolzaneto, il quale lamentò l’assenza nel codice penale persino della parola, tortura appunto, che avrebbe potuto descrivere il trattamento subito da oltre 250 persone all’interno del centro di detenzione genovese.

“Parole analoghe” – ricorda Marchesi – “a quelle pronunciate dal procuratore generale di Genova, Vito Monetti, nel luglio 2012, all’indomani della sentenza di Cassazione sulle violenze nella scuola Diaz”.

“Speriamo che i sempre più frequenti e autorevoli richiami alla necessità di colmare questo vuoto legislativo, che perdura da oltre 25 anni, spingano il parlamento italiano a introdurre nel codice penale il reato specifico di tortura” – ha concluso Marchesi”.

Nel luglio 2012 era arrivata la sentenza della Cassazione che aveva confermato le condanne per gli ormai ex vertici della polizia che hanno partecipato all’assalto alla scuola Diaz, dove nel corso del G8 di Genova nel 2001 dormivano i no-global e dichiarato la prescrizione per le lesioni gravi nei confronti di alcuni militari. I giudici della quinta sezione penale della Cassazione, nelle motivazioni, avevano sottolineato come la condotta violenta della polizia nell’irruzione alla Diaz, le violenze e gli arresti immotivati, avesse screditato l’Italia agli occhi del mondo intero. Secondo la Cassazione la stessa irruzione alla Diaz è stata un puro esercizio di violenza, di una gravità assoluta. Nella sentenza si legge che “le violenze, generalizzate in tutti gli ambienti della scuola, si sono scatenate contro persone all’evidenza inermi, alcune dormienti, altre già in atteggiamento di sottomissione con le mani alzate e, spesso, con la loro posizione seduta in manifesta attesa di disposizioni, così da potersi dire che s’era trattato di violenza non giustificata e punitiva, vendicativa e diretta all’umiliazione e alla sofferenza fisica e mentale delle vittime”. E ancora che l’operazione non solo si è caratterizzata per l’uso “sistematico e ingiustificato” della violenza ma anche per la mancanza di ordini a cui attenersi. Secondo la ricostruzione della Cassazione l’irruzione alla Diaz, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, venne decisa per una sorta di riscatto d’immagine: la polizia era risultata inerte davanti alla devastazione e al saccheggio che stava subendo la città di Genova in quei giorni e così avrebbe dovuto riscattarsi effettuando arresti.

Nel giugno 2013 avevamo poi ricostruito il processo celebrato sui fatti avvenuti sempre durante il G8 del 2001 ma all’interno della caserma di Bolzaneto. Ecco il mio articolo:

“Roma, 23 giugno 2013- In questi giorni il mondo è con gli occhi rivolti all’Irlanda del Nord dove sono riuniti i rappresentanti dei governi delle otto principali potenze mondiali per il nuovo vertice G 8.L’Italia e la storia del nostro paese, e forse non solo quella del nostro, non cancelleranno mai quanto successo in occasione di un altro G 8, quello di Genova del 2001. Oggi, dopo 12 anni, è calato il sipario anche sui fatti accaduti nella caserma di Bolzaneto durante quell’incontro internazionale. Si tratta di un sipario giudiziario che, però, non cancella ciò che è stato e tutti gli anni successivi di indagini e processi volti a ricercare la verità e la giustizia per quanto accaduto.Le persone fermate ed arrestate durante i giorni della manifestazione di Genova furono in gran parte condotte nella caserma di Genova Bolzaneto predisposta come centro per l’identificazione dei fermati ed arrestati; secondo il rapporto dell’ispettore Montanaro, effettuato dopo un’indagine compiuta pochi giorni dopo il vertice, in quei giorni in quella caserma passarono 240 persone, di cui 184 tratte in stato di arresto, 5 in stato di fermo e 14 denunciate in stato di libertà.

La quinta sezione penale della Cassazione in queste settimane ha confermato il giudizio di appello: 7 condanne e 4 assoluzioni per le violenze nella caserma della polizia. Ridotta, invece, l’entità dei risarcimenti (come responsabili civili nel processo anche il Ministero della Giustizia, della Difesa e quello dell’Interno) riconosciuti ai 155 no-global vittime dei maltrattamenti e costituite parte civili nel processo. E’ stato repinto invece il ricorso della Procura generale di Genova relativo al fatto che l’Italia non ha ancora adottato il reato di tortura (non soggetto a prescrizione) sancito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987 (leggi qui la proposta di legge per l’introduzione anche in Italia del reato d tortura – inserire link).Ora per l’effettivo ottenimento di quanto disposto a titolo risarcitorio dovranno incardinarsi separati procedimenti civili.In particolare, sono stati assolti gli imputati Doria, Franco, Trascio e Talu. E confermate le condanne inflitte dalla Corte d’Appello di Genova il 5 marzo 2010 a carico dell’assistente capo della polizia Luigi Pigozzi (3 anni e 2 mesi), degli agenti di polizia penitenziaria Marcello Mulas e Michele Colucci Sabia (1 anno) e del medico Sonia Sciandra (per lei la Cassazione ha ridotto la pena, assolvendola dal reato di minaccia). Pene confermate (1 anno) per gli ispettori della polizia Matilde Arecco, Mario Turco e Paolo Ubaldi che hanno rinunciato alla prescrizione.

“Ora ci attendiamo le scuse dallo Stato”. Questo il primo commento di Enrica Bartesaghi, presidente del comitato “Verita’ e giustizia per Genova”. “ Dodici anni fa quando abbiamo iniziato a dare il nostro contributo ai processi, non avrei mai pensato di arrivare a due sentenze (ndr Diaz e Bolzaneto) che confermassero le condanne, perciò mi ritengo soddisfatta”.

La questione del riconoscimento dei risarcimenti si è rivelata alquanto spinosa anche per la stessa Cassazione. Il sostituto procuratore generale di Cassazione, Giuseppe Volpe, nella sua requisitoria dell’8 maggio scorso aveva chiesto che venissero ridotte le statuizioni disposte in appello escludendo dagli aventi diritto le parti civili che non avevano presentato ricorso contro le 30 assoluzioni pronunciate in primo grado. Il procuratore Volpe aveva anche richiesto a conferma delle condanne e delle prescrizioni disposte in secondo grado e che venisse dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Procura generale di Genova, sul mancato adeguamento dell’Italia ai principi della Convenzione europea che sanciscono l’imprescrittibilità di ogni reato commesso in violazione della norma che pone il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Tutti i 44 imputati, ad eccezione degli assolti, rischiano anche sanzioni disciplinari da parte della Pubblica Amministrazione dato che la prescrizione del reato e l’eventuale indulto non impedisce tale applicazione.

La Corte di Cassazione ha, poi, anche il ricorso di Vincenzo Canterini, il funzionario di polizia ex comandante del VII Nucleo Sperimentale Antisommossa del primo Reparto Mobile di Roma, oggi in pensione, coinvolto nei fatti del G8 di Genova ed accusato di violenza privata e lesioni per aver spruzzato lo spray urticante in dotazione alle forze dell’ordine contro tre avvocati del Legal Social Forum durante i disordini. In appello i reati erano stati dichiarati prescritti, ma Canterini aveva fatto ricorso, rigettato dalla Suprema Corte.

I pubblici ministeri al processo contro le forze dell’ordine riguardo ai fatti della caserma Bolzaneto hanno parlato di persone costrette a stare in piedi per ore e ore, fare la posizione del cigno e della ballerina, abbaiare per poi essere insultati con minacce di tipo politico e sessuale, colpiti con schiaffi e colpi alla nuca ed anche lo strappo di piercing, anche dalle parti intime. Ed anche di molte le ragazze obbligate a spogliarsi e a subire commenti da parte di agenti presenti in infermeria. Secondo la requisitoria dei pubblici ministeri “i medici erano consapevoli di quanto stava accadendo, erano in grado di valutare la gravità dei fatti ed hanno omesso di intervenire pur potendolo fare, hanno permesso che quel trattamento inumano e degradante continuasse in infermeria specificando che soltanto un criterio prudenziale impedisce di parlare di tortura, certo, alla tortura si è andato molto vicini”.

La ricostruzione del processo

Il primo grado

Il 14 luglio 2008 si conclude dopo circa 180 udienze il processo di primo grado, con 15 condanne e 30 assoluzioni. L’accusa aveva chiesto la condanna di tutti e 54 gli imputati. In base alla sentenza, i condannati ed i ministeri dell’Interno, della Giustizia e della Difesa devono pagare anche circa 4 milioni di euro tra risarcimenti alle parti civili e spese legali. Non esistendo in Italia né all’epoca dei fatti né in quello della sentenza il reato di tortura, la Procura ha chiesto condanne anche per il reato di abuso d’ufficio anche se, come affermato dagli stessi pubblici ministeri, nella caserma di Bolzaneto erano state “inflitte alle persone fermate almeno quattro delle cinque tecniche di interrogatorio che, secondo la Corte Europea sui diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi sulla repressione dei tumulti in Irlanda negli Anni Settanta, configurano ‘trattamenti inumani e degradanti’”.

Nelle motivazioni della sentenza, vengono elencati numerose violenze che risultano provate ai danni dei manifestanti trattenuti (tra cui alcuni di quelli provenienti dalla scuola Diaz): “lunghe attese prima di essere accompagnati ai bagni” al punto da doveri urinare addosso, “distruzione di oggetti personali”, “insulti di ogni tipo, da quelli a sfondo sessuale, diretti in particolare alle donne […], a quelli razzisti […] a quelli di contenuto politico” e varie minacce, “spruzzi di sostanze urticanti o irritanti nelle celle”, “percosse in tutte le parti del corpo, compresi i genitali […] inferte con le mani coperte da pesanti guanti di pelle nera e con i manganelli” anche senza motivo, l’obbligo di assumere posizioni scomode o vessatorie, anche nei confronti di manifestanti feriti, per lunghi periodi e senza motivazioni valide.

Nel testo delle motivazioni si legge che:

L’elenco delle condotte criminose poste in essere in danno delle persone arrestate o fermate transitate nella caserma di Bolzaneto nel giorni compresi tra il 20 e il 22 luglio 2001 consente di concludere, senza alcun dubbio, come ci si trovi dinanzi a comportamenti che rivestono, a pieno titolo, i caratteri del trattamento inumano e degradante e che, quantunque commessi da un numero limitato di autori, che hanno tradito il giuramento di fedeltà alle leggi della Repubblica Italiana e, segnatamente, a quella che ne costituisce la Grundnorme, la Carta Costituzionale, e in una particolare (e si spera irripetibile) situazione ambientale, hanno, comunque, inferto un vulnus gravissimo, oltre a coloro che ne sono stati vittime, anche alla dignità delle Forze della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria e alla fiducia della quale detti Corpi devono godere, in virtù della meritoria attività quotidiana svolta dalla stragrande maggioranza dei loro appartenenti, nella comunità dei cittadini. »

Ed ancora:

“ purtroppo, il limite del presente processo è rappresentato dal fatto che, quantunque ciò sia avvenuto non per incompletezza nell’indagine, che è stata, invece, lunga, laboriosa e attenta da parte dell’ufficio del P.M., ma per difficoltà oggettive (non ultima delle quali, come ha evidenziato la Pubblica Accusa, la scarsa collaborazione delle Forze di Polizia, originata, forse, da un malinteso “spirito di corpo”) la maggior parte di coloro che si sono resi direttamente responsabili delle vessazioni risultate provate in dibattimento è rimasta ignoto”.

Il secondo grado

Il 5 marzo 2010 i giudici d’appello di Genova modificano la pronuncia di primo grado e dispongono 44 condanne per i fatti di Bolzaneto anche se solo per 7 condanne non si parla di prescrizione dei reati (che comunque non impedisce la condanna al risarcimento da parte dello Stato in favore delle parti civili per una cifra complessiva superiore ai dieci milioni di euro). L’avvocatura dello Stato, ritenendo eccessive le somme liquidate alle parti civili comprensive di spese legali, ne ha sospeso il pagamento facendo ricorso alla Corte di Cassazione per chiedere la sospensione delle condanne civili. Il ricorso, però, è stato rigettato.

La ricerca della verità e della giustizia per quanto accaduto in quei giorni del luglio 2001 è stato un percorso molto lungo ma necessario dovuto per tutte le vittime ma anche, come affermato con forza dai giudici, per la “dignità delle Forze della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria” e per la “fiducia della quale detti Corpi devono godere, in virtù della meritoria attività quotidiana svolta dalla stragrande maggioranza dei loro appartenenti, nella comunità dei cittadini”.

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