Finalmente approvato il reato di omicidio stradale

ANALIZZIAMO LA NUOVA FIGURA CHE PUNISCE CHI UCCIDE AL VOLANTE

di dott.ssa Amii Caporaletti 

  

Il Senato

ha recentemente approvato in via definitiva il ddl che introduce il reato di omicidio stradale, con 149 voti a favore, 3 voti contrari e 15 sfavorevoli.L’introduzione della fattispecie delittuosa segna una timida vittoria di tutti quei familiari che per anni hanno dovuto metabolizzare non solo il dolore di aver perso nella strada i propri cari, ma l’impunità di coloro che hanno provocato tale sofferenza.

Molte, troppe volte i parenti delle “vittime della strada” hanno dovuto fare i conti con una giustizia troppo mite che invece di assicurare la giusta punizione per coloro che – guidando sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche – hanno causato la morte dei loro cari, concedeva loro una piena libertà.

Fino ad oggi coloro che in preda ad ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti causavano la morte di qualcun altro, rischiavano di essere accusati e condannati per il reato di omicidio colposo, che prevedeva la pena della reclusione da 2 ai 7 anni.

Con l’introduzione dell’art. 589 bis, ossia del reato di omicidio stradale viene fatta salva la fattispecie dell’omicidio colposo che viene prevista nei casi “lievi” ossia quando, il guidatore violando le norme del Codice Stradale provoca la morte o le lesioni gravi ( o gravissime) altrui.

Il reato di omicidio stradale prevede ipotesi graduate di responsabilità a carico del conducente, il quale, a seconda della gravità della propria condotta, rischia l’applicazione di pene più o meno afflittive.

L’ipotesi base prevede la reclusione dai 2 ai 7 anni per il conducente che violando il Codice della Strada provoca la morte o le lesioni gravi nella vittima.

Colui che guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o il cui tasso alcolemico si aggiri intorno allo 0,8 g/l sarà punito (nell’ipotesi in cui abbia provocato l’altrui morte), con la pena della reclusione dai 5 ai 10 anni.

Pene maggiori, sono chiaramente previste nella terza ipotesi, ossia quando il tasso alcolico accertato superi l’1,5 grammo per litro, la pena in questo caso va da un minimo di 8 anni ad un massimo di 12 anni di carcere.

Per completezza, il legislatore distingue dall’ipotesi dell’omicidio quella delle lesioni, introducendo pene più miti. Pertanto, in presenza di un tasso alcolemico elevato (o sostanze stupefacenti), che si aggiri cioè intorno all’1,5 g/l, al conducente che abbia provocato lesioni gravi, si applicherà la pena della reclusione dai 3 ai 5 anni, mentre nel caso in cui le lesioni siano gravissime, rischierà dai 4 ai 7 anni di carcere.

Nell’ipotesi in cui lo stato di ebbrezza alcolica si trovi sulla soglia dello 0,8 g/l, per le lesioni gravi si rischierà da un minimo di 1 anno e 6 mesi ad un massimo di 3 anni, mentre per le gravissime dai 2 ai 4 anni di carcere.

Previsione ad hoc per coloro che conducono mezzi pesanti: nel loro caso basterà che il tasso alcolemico accertato sia di 0,8 g/l per vedersi applicare la pena prevista nell’ipotesi più grave.

Vengono altresì previste una serie di circostanze in grado di diminuire o aumentare la pena.

Pertanto, la stessa viene aumentata da un terzo ai due terzi, per il conducente che dopo aver provocato l’incidente si dia alla fuga, in questo caso la reclusione non potrà essere inferiore ai 5 anni in caso di omicidio e 3 anni in caso di lesioni.

Aumenti di pena sono previsti anche a carico di coloro che guidano senza patente, o con patente revocata, o sospesa, o per coloro che guidano senza assicurazione.

Si prevede invece una diminuzione della stessa in presenza di una condotta concorrente della vittima, ossia quando la morte o le lesioni siano state causate non solo dalla condotta del conducente negligente ma anche dalla vittima.

Nel caso in cui, come conseguenza del sinistro perdano la vita più persone o più persone riportino lesioni gravi o gravissime, il legislatore prevede ulteriori aggravanti.  

Viene altresì introdotta la previsione, nel caso di omicidio o lesioni, della revoca automatica della patente di guida. Il conducente che provochi la morte o le lesioni che venga condannato o accetti il rito del patteggiamento, subirà la revoca della patente di guida che potrà essere nuovamente conseguita, al trascorrere di 15 anni per l’omicidio e di 5 per le lesioni, salvo che il guidatore dopo l’incidente si sia dato alla fuga, in tal caso egli rischia di non poter più riprendere la patente prima che siano utilmente trascorsi 30 anni.

Pene molto più severe e certezza della pena quindi, per coloro che abusando di sostanze stupefacenti, psicotrope o di sostanze alcoliche si mettano alla guida e provochino la morte o le lesioni gravi o gravissime di altre persone.

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