Ecco le attese novità per la lotta contro la corruzione 

L’ANALISI GIURIDICA DELLE NOVITÀ PRINCIPALI

di avv. Mary Basconi

 

 Via libera definitivo della Camera al disegno di legge recante modifiche normative in tema di corruzione, dopo la votazione che ha visto esprimersi 230 voti favorevoli, 53 contrari ed 11 astenuti. Il “ddl Grasso”, dopo due anni dalla sua presentazione, è dunque diventato legge. La versione definitiva prende le mosse dal testo presentato in data 15 marzo 2013 dall’allora Senatore Pietro Grasso. Classificato con il titolo “Corruzione e concussione,frode, codice e codificazioni”, il testo è stato più volte discusso, rinviato ed emendato, sino all’approdo alla Camera che lo scorso 21 Maggio 2015 ne ha approvato, senza modifiche, la versione pervenuta dal Senato respingendo tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni.

Composto da 12 articoli, introduce le seguenti principali novità:

 

CAPO I. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, NONCHE’ ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190.

Articolo 1 (Modifiche alla disciplina sanzionatorio in materia di delitti contro la pubblica amministrazione)

CORRUZIONE PROPRIA E PECULATO.

Aumenta la pena massima, che passa da 5 a 6 anni, per il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé od un terzo una retribuzione non dovuta, o ne accetta la promessa (art. 318 c.p. Corruzione per un atto d’ufficio).

Sale anche la pena prevista per la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio di cui all’art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) che viene stabilita nella misura da 6 a 10 anni di reclusione (anziché da 4 a 8) per il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto dovuto, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o un terzo, denaro o altra utilità. 

Modifiche sono state apportate anche per il reato di peculato (art. 314 c.p.) in cui la pena massima passa da 10 anni a 10 anni e sei mesi.

Sul fronte “collaboratori di giustizia”, ovvero per coloro i quali si siano efficacemente adoperatati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, è previsto un aumento dello scontro di pena che sarà possibile ottenere nella misura minima di un terzo fino ad un massimo di due terzi (art. 323 bis c.p.).

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI.

La modifica prevista all’art. 319-ter c.p. comporta l’aumento della pena per la corruzione in atti giudiziari che andrà da un minimo di6 ad un massimo di 12 anni di reclusione (anziché da 4 a 10)Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di qualcuno alla pena della reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 4 a 12 anni, mentre se l’ingiusta condanna supera tale limite, la pena va da 8 a 20 anni. Ritocchi in aumento anche per la pena prevista per il reato di corruzione per induzione prevista dall’art. 319 quater c.p. che passa da 3 a 6 anni di reclusione nel minimo, e da 8 a 10 anni e sei mesi nel massimo. 

In caso di condanna per uno dei reati di corruzione, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione sale fino a 5 anni nel massimo (prima 3 anni).

 

Articolo 2 (Modifica all’articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena), Articolo 4 (Introduzionedell’articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria), Articolo 6 (Integrazione dell’articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).

Nei casi di peculato, concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione in atti giudiziari ed indebita induzione a dare o promettere utilità, l’accesso al rito del patteggiamento sarà condizionato alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Così come pure, in relazione alle medesime ipotesi delittuosela concessione della sospensione condizionale della pena sarà subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, fermo restando il diritto alla richiesta di risarcimento dell’ulteriore danno subito.

Non solo. Nel caso in cui il processo si concluda con una sentenza di condanna, con questa è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare  di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria. 

Questa previsione normativa è forse la più importante dal punto di vista della finalità perseguita dal legislatore nella repressione del fenomeno della corruzione poiché introduce l’obbligo di restituzione del maltolto garantendo la riparazione del danno nei confronti della vittima del reato, ma assicura altresì all’Organo Amministrativo dello Stato una somma a titolo di riparazione per il danno derivante dalla condotta contraria ai principi ai quali il dipendente dovrebbe ispirarsi. Quella stessa Amministrazione che raramente si è presentata innanzi all’autorità giudiziaria in qualità di parte lesa chiedendo il ristoro dei danni subiti, pur avendone il diritto.

 

Articolo 3. (Modifica dell’articolo 317 del codice penale, in materia di concussione).

Con l’approvazione del testo definitivo il reato di concussione sarà previsto non più soltanto per la condotta del pubblico ufficiale, ma per quella dell’incaricato di pubblico servizio. Resta immutata la pena prevista che va da 6 a 12 anni di reclusione.

 

Articolo 5. (Associazioni di tipo mafioso, anche straniere).

La nuova disciplina, modificando l’art. 416bis c.p., prevede pene più severe per chi ommette il reato di associazione di tipo mafioso. Per coloro che fanno parte di un’associazione mafiosa lapena prevista è quella della reclusione da 10 a 15 anni (anziché da 7 a 12). Per coloro i quali “promuovono, dirigono o organizzano l’associazione” la pena è della reclusione da 12 a 18 anni (prima da 9 a 14). Se l’associazione è armata, si applica la pena della reclusione da 12 a 20 anni (prima da 9 a 15), e per i “promotori” la pena da 15 a 26 anni (non più da 12 a 20).

 

Articolo 7 (Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione) Articolo 8 (Modifiche alla Legge 6 novembre 2012, n. 190).

Il testo normativo approvato, introduce per il pubblico ministero l’obbligo di informare il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le volte in cui eserciterà l’azione penale per i delitti contro la pubblica amministrazione, dando notizia del capo di imputazione. Quale ulteriore modifica, si prevede l’attribuzione all’Anac di una funzione di vigilanza e controllo sui contratti degli appalti segretati, i cui dati dovranno essergli trasmetti ogni semestre, in modo da monitorare la situazione ed eventualmente prevenire fenomeni corruttivi. Infine, nel caso di giudizi aventi adoggetto controversie in tema di silenzio assenso per la certificazione di inizio attività, il Giudice amministrativo dovrà trasmettere alla Commissione di vigilanza ogni notizia emersa che ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza. È lasciata al Giudice procedente la valutazione circa la contrarietà dell’atto, che deciderà anche all’esito di una sommaria valutazione. 

 

CAPO II. DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA’ E CONSORZI.

Articolo 9(Modifica dell’articolo 2621 del codice civile).Articolo 10 (Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile). Articolo 11 (Modifica dell’articolo 2622 del codice civile).

Tra le più importanti novità introdotte dalla normativa approvata, vi è la riforma del reato di falso in bilancio. Spariscono le soglie di non punibilità per alterazioni contabili inferiori al 5% dell’utile annuale o all’ 1% del patrimonio netto. Le false comunicazioni sociali tornano ad essere un delitto, punibile con la pena della reclusione che va, nel caso di società non quotate, da 1 a 5 anni, mentre per le società quotate da 3 ad 8 anni. Saranno inoltre sottoposte alle nuove norme le società che fano appello al risparmio o lo gestiscono, le controllate anche se non quotate e quelle che hanno fatto richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato. 

Il reato è perseguibile d’ufficio, salvo nel caso in cui il fatto sia di lieve entità dove la pena prevista è della reclusione da 6 mesi a 3 anni. La lieve entità dovrà essere valutata tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La stessa pena “ridotta” si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non sono soggette a fallimento. In questo caso il reato è perseguibile a querela di parte e non d’ufficio. Con l’introduzione dell’art. 2621-ter del codice civile il legislatore prevede un’ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio. Sarà compito del Giudice valutare la sussistenza o meno di tale circostanza “in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori”. 

 

Articolo 12. (Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrative degli enti in relazione ai reati societari).

Il testo prevede sanzioni pecuniarie più elevate: per le società quotate è prevista la sanzione nella misura da 400 a 600 quote, mentre per le società non quotate nella misura inferiore da 100 a 200 quote.

 

REAZIONI.

Diverse le reazioni provocate dall’approvazione del disegno di legge. Il suo promotore, ora Presidente del Senato, Pietro Grasso ha manifestato tutta la sua soddisfazione nel vedere approvato il ddl affermando che, in questo modo, lo Stato si è dotato di strumenti più forti per contrastare il fenomeno della corruzione e delle mafie. Dall’opposizione sono state sollevate delle critiche incentrate principalmente sulle lacune del ddl che rappresenterebbe una ulteriore occasione persa, non essendo state introdotte norme realmente incisive. Il rammarico è quello di non aver inserito tempi di prescrizione più lunghi per assicurare la certezza della pena. Per l’ANM (Associazione Nazionale Magistrati) si tratta di un segnale positivo e sicuramente un valido punto di partenza dal quale lavorare per arginare e combattere il fenomeno della corruzione.

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