Ecco il decreto spazzacorrotti.

NUOVE REGOLE ANTI CORRUZIONE:L’ANALISI

di avv. Alessia Bartolini

Dopo lo “spacchettamento” del reato di concussione con la legge Severino n. 190/2012, la legge c.d. anticorruzione n. 69/2015 che aveva inasprito ulteriormente il trattamento sanzionatorio per i delitti di corruzione, concussione e peculato, ecco che, lo scorso 6 settembre, viene approvato dal Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione” su proposta del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il ddl “Spazzacorrotti” è stato fortemente voluto dal Movimento 5 stelle nell’ottica di questo nuovo scenario politico “rivoluzionario”. A quanto pare, tuttavia, occorrono numerosi sforzi legislativi per poter davvero gridare al cambiamento e parlare di “riforma” nella lotta alla corruzione.
Il nuovo ddl anticorruzione, d’altra parte, porterebbe una serie di reali novità. Prima fra tutte l’introduzione del “Daspo” (Divieto di accedere alle manifestazione sportive) sorto per contrastare la violenza negli stadi, previsto anche per corrotti e corruttori, che si traduce nel divieto di stipulare contratti di appalto con la pubblica amministrazione, interdizione da 5 a 7 anni per condanne per corruzione fino a due anni, altrimenti è previsto il Daspo a vita. In quest’ultimo caso, l’interdizione permane anche nel caso di riabilitazione del condannato e per avere gli effetti riabilitativi sulle pene accessorie si dovranno attendere quindici anni (12 anni oltre ai 3 previsti per la riabilitazione standard) dall’esecuzione della pena principale o dalla sua estinzione e sempre in caso di prova di buona condotta.
Altra novità introdotta nel disegno di legge riguarda la figura dell’agente sotto copertura quale strumento a disposizione delle Procure anche per contrastare il fenomeno della corruzione al pari di quanto già testato nella lotta alla mafia, ai traffici di droga e al terrorismo. Un vero e proprio agente infiltrato, dunque, che opererà, sotto le direttive degli inquirenti, in caso di sospette attività corruttive anche all’interno degli uffici pubblici. Si tratta di uno strumento di indagine da non confondere con l’agente provocatore, figura questa, pensata anche nel disegno di legge originario dei pentastellati, ancora controversa in quanto l’attività investigativa si tradurrebbe nel provocare, appunto, la commissione di un reato. E la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Ramanauskas contro Lithuania del 5 febbraio 2008 mostrava di non accogliere l’introduzione di un simile strumento di indagine in quanto “un conto sono le operazioni sotto copertura è provocare il reato da parte di chi non aveva un proposito criminoso”. In questo clima di “rivoluzione” di questo governo Lega-5 Stelle, si è mantenuto, almeno, il rispetto di un sistema maggiormente garantista come richiesto dalla nostra Costituzione.
Sempre sul fronte investigativo, poi, viene data la possibilità a chi il reato lo ha già commesso di pentirsi, o meglio, di “collaborare” autodenunciandosi in cambio della non punibilità. Secondo il nuovo art. 323 ter c.p., infatti, non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis “se, prima dell’iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili”. Tale causa di non punibilità varrà per il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio o del mediatore illecito qualora, entro lo stesso termine di 6 mesi dalla commissione del fatto e prima dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, “venga messa a disposizione della utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero alla indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo”. Per non essere puniti, pertanto, i rei confessi dovranno denunciarsi nei termini di legge, restituire il denaro acquisito illecitamente e fornire informazioni utili alla Magistratura.
Di contro, è previsto un inasprimento delle pene per il reato di corruzione nell’esercizio delle funzioni pubbliche ex art. 318 c.p. dove il minimo della pena passa da uno a tre anni e il massimo da sei a otto anni di reclusione. Diviene, inoltre, procedibile d’ufficio il delitto di appropriazione indebita ex art. 346 c.p. nei casi di maggiore gravità a seguito della modifica l’art. 649-bis c.p., ripristinando introduce la procedibilità d’ufficio. Non sarà più necessaria la denuncia neanche per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati per cui i magistrati potranno avviare le indagini in autonomia.
Con l’abrograzione dell’art. 346 c.p., poi, il delitto di millantato credito non sparisce ma viene assorbito dal successivo art. 346 bis c.p. che reprime il traffico di influenze illecite e il cui primo comma viene così modificato « Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria influenza illecita, reale o supposta, verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis c.p.p., ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni;» al secondo comma, inoltre, le parole «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilità»; al quarto comma, dopo le parole «attività giudiziarie», sono aggiunte le seguenti: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.» Un’unica legge, dunque, per punire le influenze, vere o inventate che siano.
All’interno delle finalità di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, invece, viene disposta la confisca dei beni ai corrotti condannati in primo grado anche nel caso di amnistia o prescrizione intervenuta in gradi successivi al primo, beni che vengono così restituiti allo Stato.
Nella seconda parte del disegno di legge, infine, si prevede l’impossibilità di restare anonimi nel fare donazioni a partiti, fondazioni o altri organismi politici, in un’ottica di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, così da rendere palese la provenienza di tutti i relativi finanziamenti.
Non resta che attendere di verificare se il cambiamento tanto acclamato dal nuovo governo darà i suoi frutti anche in materia di riforma di prevenzione, accertamento e repressione alla corruzione.
Dopo lo “spacchettamento” del reato di concussione con la legge Severino n. 190/2012, la legge c.d. anticorruzione n. 69/2015 che aveva inasprito ulteriormente il trattamento sanzionatorio per i delitti di corruzione, concussione e peculato, ecco che, lo scorso 6 settembre, viene approvato dal Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione” su proposta del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il ddl “Spazzacorrotti” è stato fortemente voluto dal Movimento 5 stelle nell’ottica di questo nuovo scenario politico “rivoluzionario”. A quanto pare, tuttavia, occorrono numerosi sforzi legislativi per poter davvero gridare al cambiamento e parlare di “riforma” nella lotta alla corruzione.
Il nuovo ddl anticorruzione, d’altra parte, porterebbe una serie di reali novità. Prima fra tutte l’introduzione del “Daspo” (Divieto di accedere alle manifestazione sportive) sorto per contrastare la violenza negli stadi, previsto anche per corrotti e corruttori, che si traduce nel divieto di stipulare contratti di appalto con la pubblica amministrazione, interdizione da 5 a 7 anni per condanne per corruzione fino a due anni, altrimenti è previsto il Daspo a vita. In quest’ultimo caso, l’interdizione permane anche nel caso di riabilitazione del condannato e per avere gli effetti riabilitativi sulle pene accessorie si dovranno attendere quindici anni (12 anni oltre ai 3 previsti per la riabilitazione standard) dall’esecuzione della pena principale o dalla sua estinzione e sempre in caso di prova di buona condotta.
Altra novità introdotta nel disegno di legge riguarda la figura dell’agente sotto copertura quale strumento a disposizione delle Procure anche per contrastare il fenomeno della corruzione al pari di quanto già testato nella lotta alla mafia, ai traffici di droga e al terrorismo. Un vero e proprio agente infiltrato, dunque, che opererà, sotto le direttive degli inquirenti, in caso di sospette attività corruttive anche all’interno degli uffici pubblici. Si tratta di uno strumento di indagine da non confondere con l’agente provocatore, figura questa, pensata anche nel disegno di legge originario dei pentastellati, ancora controversa in quanto l’attività investigativa si tradurrebbe nel provocare, appunto, la commissione di un reato. E la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Ramanauskas contro Lithuania del 5 febbraio 2008 mostrava di non accogliere l’introduzione di un simile strumento di indagine in quanto “un conto sono le operazioni sotto copertura è provocare il reato da parte di chi non aveva un proposito criminoso”. In questo clima di “rivoluzione” di questo governo Lega-5 Stelle, si è mantenuto, almeno, il rispetto di un sistema maggiormente garantista come richiesto dalla nostra Costituzione.
Sempre sul fronte investigativo, poi, viene data la possibilità a chi il reato lo ha già commesso di pentirsi, o meglio, di “collaborare” autodenunciandosi in cambio della non punibilità. Secondo il nuovo art. 323 ter c.p., infatti, non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis “se, prima dell’iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili”. Tale causa di non punibilità varrà per il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio o del mediatore illecito qualora, entro lo stesso termine di 6 mesi dalla commissione del fatto e prima dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, “venga messa a disposizione della utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero alla indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo”. Per non essere puniti, pertanto, i rei confessi dovranno denunciarsi nei termini di legge, restituire il denaro acquisito illecitamente e fornire informazioni utili alla Magistratura.
Di contro, è previsto un inasprimento delle pene per il reato di corruzione nell’esercizio delle funzioni pubbliche ex art. 318 c.p. dove il minimo della pena passa da uno a tre anni e il massimo da sei a otto anni di reclusione. Diviene, inoltre, procedibile d’ufficio il delitto di appropriazione indebita ex art. 346 c.p. nei casi di maggiore gravità a seguito della modifica l’art. 649-bis c.p., ripristinando introduce la procedibilità d’ufficio. Non sarà più necessaria la denuncia neanche per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati per cui i magistrati potranno avviare le indagini in autonomia.
Con l’abrograzione dell’art. 346 c.p., poi, il delitto di millantato credito non sparisce ma viene assorbito dal successivo art. 346 bis c.p. che reprime il traffico di influenze illecite e il cui primo comma viene così modificato « Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria influenza illecita, reale o supposta, verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis c.p.p., ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni;» al secondo comma, inoltre, le parole «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilità»; al quarto comma, dopo le parole «attività giudiziarie», sono aggiunte le seguenti: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.» Un’unica legge, dunque, per punire le influenze, vere o inventate che siano.
All’interno delle finalità di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, invece, viene disposta la confisca dei beni ai corrotti condannati in primo grado anche nel caso di amnistia o prescrizione intervenuta in gradi successivi al primo, beni che vengono così restituiti allo Stato.
Nella seconda parte del disegno di legge, infine, si prevede l’impossibilità di restare anonimi nel fare donazioni a partiti, fondazioni o altri organismi politici, in un’ottica di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, così da rendere palese la provenienza di tutti i relativi finanziamenti.
Non resta che attendere di verificare se il cambiamento tanto acclamato dal nuovo governo darà i suoi frutti anche in materia di riforma di prevenzione, accertamento e repressione alla corruzione.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top