COFFEE LEX- Le Successioni Mortis Causa

Come preannunciato fugacemente nei precedenti articoli, ci occupiamo qui di un tema decisamente poco ameno ma di sicuro interesse, poiché purtroppo prima o poi interessa tutti noi: la successione mortis causa.

Vedremo che oltre al problema prettamente umano, la successione implica problemi burocratici, economici, fiscali spesso di non facile comprensione e di sicura pesantezza.

Il codice civile dedica il libro secondo, appunto rubricato ‘delle successioni’, alla materia occupandosi immediatamente dell’apertura della successione ed individuando nella morte di un soggetto il presupposto, la ragion d’essere della successione. Tuttavia circa quattrocento articoli prima il legislatore si era già occupato di morte e precisamente della morte presunta, al Titolo I rubricato ‘delle persone e della famiglia’ e della morte dell’assente: ictu oculi sembra poco logica questa diversa trattazione, in quanto sarebbe sembrato più utile inserire questo argomento nel Titolo II anche al fine di regolamentarne le relative vicende, ma probabilmente il legislatore ha voluto trattare di scomparsa e di morte come eventi della persona senza fare riferimenti né occuparsi della successione, rinviando al successivo Titolo II la sua regolamentazione specifica.

La prima distinzione, che ci aiuterà a meglio entrare nei meandri della materia che ci occupa, va operata tra successione legittima, che trova il suo titolo nella Legge e testamentaria.

La SUCCESSIONE è LEGITTIMA quando chi muore non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni con testamento, cioè non ha previsto specificamente a quali persone o meglio categorie ha voluto lasciare tutto o parte del suo patrimonio. In questo caso si applica l’art. 565 c.c. che indica le ‘categorie dei successibili’ – cioè le persone a favore delle quali si devolve la successione legittima – che possono essere concorrenti quando i successibili sono chiamati insieme (es. coniuge e discendenti) ovvero prevalenti quando la chiamata di alcuni esclude la chiamata degli altri (es. i discendenti che escludono gli ascendenti); gli articoli seguenti esaminano le singole posizioni dei successibili (parenti entro il sesto grado – compresi i legittimari, e coniuge o in mancanza di altri, lo Stato), sono individuate dall’art. 565 c.c.

L’assenza di testamento è un presupposto necessario, ma non sufficiente: infatti la successione legittima può anche parzialmente coesistere con la testamentaria. Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che la successione legittima può coesistere con la successione testamentaria nell’ipotesi in cui il de cuius non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati. Quindi è ammesso che il testatore disponga per testamento solo di una parte del suo patrimonio, ma può altresì verificarsi che pur avendo disposto dell’intero suo patrimonio a favore di più, uno o più di costoro non possa o non voglia accettare così come può accadere che la disposizione testamentaria sia invalida od inefficace, nei quali casi si apre la successione legittima.

Il codice prevede le quote per categorie variabili a seconda che siano o no concorrenti tra loro. Facciamo un esempio : i discendenti ereditano l’intero patrimonio se non concorrono con l’altro genitore coniuge del defunto. Le quote in tal caso sono 2/3 in caso di più figli e metà in caso in un figlio solo. Ma in prosieguo avremo modo di essere più esaustivi.

In ogni categoria la quota legittima si divide in parti uguali per capi, fatta eccezione per la successione degli ascendenti e per il caso di rappresentazione per la quale la divisione avviene innanzitutto per stirpi.

Vediamo ora le posizioni dei singoli successibili nella successione legittima.

Il coniuge eredita l’intero patrimonio qualora non concorra con discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle del defunto. In presenza di un figlio (suoi discendenti) succede per metà; in presenza di più figli (o loro discendenti) succede per 1/3. In assenza di figli, ma in presenza di ascendenti, fratelli e sorelle del defunto, al coniuge spettano i 2/3 dell’eredità.

I figli (legittimi o naturali) ereditano l’intero patrimonio qualora non concorrano con il coniuge del defunto. In questo caso in presenza di un solo figlio, questi erediterà la metà del patrimonio, in presenza di due o più figli questi erediteranno in parti uguali 2/3 dell’eredità; qualora alcuno dei figli non voglia o non possa accettare, sono chiamati per rappresentazione i suoi discendenti.

Gli ascendenti hanno diritto all’intera eredità in assenza di coniuge, di figli, di fratelli o sorelle. Se concorrono col coniuge del defunto avranno diritto ad 1/3; se concorrono con fratelli e sorelle del defunto, il patrimonio ereditario si dividerà tra tutti in parti eguali, ferma restando a favore degli ascendenti una quota minima della metà. Quando gli ascendenti concorrono col coniuge e con fratelli e sorelle del defunto, a loro spetta almeno la legittima in ragione di 1/4.

Fratelli e sorelle ereditano in parti uguali tra loro l’intero patrimonio ereditario in assenza di coniuge, figli e ascendenti del de cuius. Se concorrono col coniuge del defunto, la quota di loro spettanza è di 1/3; se concorrono con gli ascendenti l’eredità si divide in parti eguali fra tutti ma agli ascendenti spetta la metà o ¼ se concorrono con il coniuge del defunto.

Qualora vi sia concorso di fratelli e sorelle unilaterali con germani o con genitori, ciascuno dei primi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei genitori e dei germani.

In assenza di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli/sorelle, l’eredità intestata si devolve agli altri parenti collaterali di grado prossimo fino al sesto grado; in assenza anche di questi l’eredità si devolve allo Stato, che è erede necessario, che non può mai rifiutare l’eredità e la acquisisce automaticamente e senza bisogno di accettazione.

La SUCCESSIONE è TESTAMENTARIA quando, invece, il testatore ha disposto in tutto o in parte del suo patrimonio.

Il testamento, presupposto della successione testamentaria ed atto di autonomia privata risponde all’esigenza della persona di scegliere alcuni soggetti che intende beneficiare, ma, si badi bene non è un atto di liberalità, cioè non è paragonabile alla donazione, in quanto il testatore non si spoglia in vita dei propri beni, ma ne dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Ovviamente il testatore dovrà tener conto dei legittimari i quali, se pretermessi possono far valere, dopo la morte del testatore stesso, il loro diritto di riserva, anche contro la volontà del defunto, con l’apposita azione di riduzione, con la quale appunto richiedano che le disposizioni testamentarie vengano ridotte fino ad ottenere una quota di eredità pari al valore della loro riserva, fermo restando il diritto di richiedere anche la riduzione delle eventuali donazioni effettuate dal de cuius, qualora la riduzione non sia sufficiente. Siamo in presenza della cosiddetta successione necessaria. Il legittimario, mediante la suddetta azione di riduzione, non acquista la qualità di erede, né acquista una quota di eredità né partecipa alla comunione ereditaria. Le disposizioni lesive della legittima non sono nulle, ma impugnabili con l’azione di riduzione che deve essere esercitata nell’ordinario termine decennale.

Il testamento è un atto revocabile di ultima volontà che, per la sua validità, deve rispondere a ben definiti canoni di forma, a seconda delle varie tipologie che vedremo più avanti e può contenere la istituzione di erede, disposizioni a titolo particolare (legati) e disposizioni accessorie o complementari ad esse (es. condizione, termine e modus). L’Art. 588 c.c. al comma 1 prevede la distribuzione dei beni dell’eredità, tra eredi a titolo universale e eredi a titolo particolare (legatari); al comma 2 recita “l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio” così individuando la figura dell’istituzione di erede ex re certa alla quale concorrono un elemento oggettivo (attribuzione di uno o più beni determinati o di un complesso di beni altrettanto determinato) e un elemento soggettivo rappresentato dalla intenzione di assegnare i beni determinati come quota del patrimonio. Vivace è il dibattito sia in dottrina che giurisprudenza sull’argomento, ma per ragioni di spazio non possiamo qui occuparcene.

L’art. 589 vieta, proprio per la sua natura personalissima, il testamento congiuntivo o reciproco e il successivo art. 590 si occupa della conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle così recitando :la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.”

Proprio perché il testamento è atto personalissimo, non è ammessa la sua redazione tramite rappresentante cioè per procura, che sarebbe nulla come nullo sarebbe il testamento in forza della stessa redatto. Per lo stesso motivo nulle sono le disposizioni testamentarie che fanno dipendere la determinazione delle quote ereditarie o la determinazione dell’erede o del legato all’arbitrio di un terzo (art. 631), mentre per il legato è consentito che la scelta del legatario sia rimessa all’onerato o ad un terzo purché il testatore abbia delimitato l’ambito entro il quale la scelta deve essere effettuata (art. 631 comma 2).

Non è invece consentito, neanche per il legato, che il testatore ne rimetta ad altri la determinazione del contenuto o dell’oggetto, salvo che si tratti di legati per la remunerazione di certi servizi resi al testatore.

Il testamento è atto unilaterale a forma solenne per cui deve rispettare le particolari forme previste dalla Legge e si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del testatore: conseguentemente qualsiasi accordo testamentario è nullo, per il generale divieto dei patti successori. Non rientra in tale fattispecie l’accettazione che è un atto distinto dal testamento e che dovrà essere inevitabilmente successiva alla apertura della successione altrimenti sarebbe irrilevante.

Capaci di testare, cioè coloro che sono ritenuti idonei a disporre delle proprie sostanze mediante testamento, sono tutti coloro che sono capaci di agire, ma anche gli emancipati e gli inabilitati, soggetti cioè la cui capacità di agire sia ridotta, in quanto tale riduzione rileva solo per gli atti suscettibili di arrecare un rilevante pregiudizio economico al loro autore.

Non possono disporre per testamento minori e interdetti ritenendosi il testamento dell’incapace annullabile, non nullo.

Non possono ricevere per testamento il tutore e il protutore nei confronti della persona sottoposta a tutela, salvo che sussista un rapporto di coniugio o di stretta parentela; il notaio che abbia ricevuto il testamento pubblico nonché coloro che sono intervenuti in atto come testimoni o interpreti; il notaio che abbia ricevuto il testamento segreto in plico non sigillato nonché chi abbia scritto il testamento segreto, salvo che il testatore abbia approvato di propria mano o con dichiarazione resa al notaio la disposizione a favore della persona che ha scritto la scheda testamentaria. Tali incapacità speciali danno luogo a nullità insanabile.

La legge prevede quattro tipologie di testamento : pubblico (rogato da Notaio), segreto (scheda segreta ricevuta dal notaio), olografo scrittura privata interamente autografa del testatore, speciale (art. 609).

Il testamento olografo: primo requisito ineludibile (a pena di nullità) è la scrittura interamente di pugno del testatore (art. 602): è requisito formale che risponde alla esigenza di garantire l’integrale autenticità delle disposizioni testamentarie per cui non sono ammesse scritture meccaniche ed elettroniche, né tantomeno video-audio registrazioni, né l’aiuto di altra persona che guidi la mano del testatore. Deve contenere altresì la data (giorno, mese ed anno) per capire quale è l’ultimo e la sottoscrizione ovvero la firma autografa dello stesso, che deve essere apposta alla fine delle disposizioni : può anche non contenere il nome e il cognome del sottoscrivente essendo sufficiente anche un soprannome con il quale il testatore sia conosciuto. Spesso accade che venga contestata l’autografia del testamento : in tal caso verrà effettuata la verifica da esperti calligrafi.

Il testamento non è un atto recettizio, per cui non deve essere portato a conoscenza dei destinatari se non dopo la morte del suo autore. Ai soli fini della sua conservazione, può essere depositato presso un terzo di fiducia o conservato dal testatore stesso o presso un notaio, che assolve al semplice ruolo di depositario. Dopo la morte del testatore, chiunque ritenga di aver interesse e ne sia in possesso, deve presentarlo al notaio per la sua pubblicazione.

Il testamento pubblico: è quello rogato dal notaio al quale viene ‘dettato’ alla presenza di due testimoni come prescrive la Legge notarile; il Notaio ricevuta la manifestazione di volontà del testatore, alla costante presenza dei testimoni, la riduce in iscritto e ne dà lettura dando menzione di quanto sopra, del luogo, della data di ricevimento e dell’ora della sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio al quale solo spetta di indagare la volontà del testatore e dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto.

Se il testatore non sia in grado di sottoscriversi per non averlo mai appreso o per difficoltà fisica, dovrà dichiararne la causa della quale il notaio prima della lettura dell’atto darà menzione. Tra le cause di inidoneità non è prevista la cecità, in quanto ora il cieco (rectius non vedente) dever ritenersi capace di sottoscriversi anche senza l’assistenza degli ausiliari previsti precedentemente.

Se il testatore sia affetto da sordità, mutismo o sordomutismo si applicano la Legge Notarile e il quarto comma dell’art. 603 c.c.; inoltre per la persona affetta da sordità si richiede che proceda alla lettura dell’atto e, se non può, che intervenga un interprete nominato dal tribunale (art. 56 Legge Notarile); per la persona affetta da mutismo o sordomutismo si richiede comunque l’intervento di un interprete nominato dal Giudice e che il testatore proceda alla lettura dell’atto e scriva egli stesso, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e ritenuto conforme alla sua volontà; se non sa o non può leggere e scrivere, occorre che il suo linguaggio sia inteso anche da uno dei testimoni o che altrimenti intervenga un secondo interprete (art. 57 legge notarile).

Se il testatore dichiari di non conoscere la lingua italiana si applica l’art. 54 comma 2 legge notarile secondo il quale l’atto può essere rogato in lingua straniera se conosciuta dal notaio e dai testimoni ovvero con l’intervento di un interprete scelto dal testatore ex art. 55 legge notarile e alla presenza di due testimoni uno dei quali deve conoscere la lingua straniera; se il testatore non può sottoscrivere, la lingua straniera deve essere conosciuta da due testimoni (55 comma 3).

Il testamento pubblico è nullo se la volontà testamentaria non sia stata tradotta in iscritto dal notaio o quando manca la sottoscrizione del testatore o quando non sono state osservate le formalità richieste per il caso di impedimento alla sottoscrizione ovvero quando manca la sottoscrizione del notaio. Altri eventuali difetti di forma non determinano nullità bensì annullabilità del testamento, annullamento che viene pronunziato dalla autorità giudiziaria su azione di qualsiasi interessato.

Il testamento segreto è redatto su scheda sottoscritta dal testatore e da questi consegnata in plico chiuso al notaio con la dichiarazione che in esso è contenuto il suo testamento. Il Notaio riceve esclusivamente tale dichiarazione, ignora totalmente il contenuto della scheda e non attesta che sia di provenienza del testatore poiché non è sottoscritta in sua presenza.: questa è la differenza con il testamento pubblico. La scheda testamentaria deve essere sottoscritta dal testatore, ma non è richiesto che sia interamente scritta di pugno dallo stesso : quando scritta con mezzi meccanici o da altri, il testatore, oltre a sottoscrivere alla fine delle disposizioni, dovrà apporre la sua firma a margine di ciascuno dei mezzi fogli di cui si compone la scheda : questa è la differenza con il testamento olografo.

Con il testamento segreto il testatore ottiene un duplice risultato positivo : non rende pubblico il contenuto del testamento ed ha la sicurezza che non venga distrutto od alterato.

Il testamento segreto è nullo quando manca:

  • la verbalizzazione da parte del notaio della dichiarazione resa dal testatore;

  • la sottoscrizione del testatore o la verbalizzazione della dichiarazione sostitutiva;

  • la sottoscrizione del notaio.

Altri eventuali vizi, come per le altre tipologie di testamento, comportano la semplice annullabilità del testamento; in particolare va sottolineato che in caso di difetto di forma dell’atto pubblico sono la scheda testamentaria sarà valida qualora abbia i requisiti del testamento olografo.

Testamenti Speciali: come abbiamo visto le forme ordinarie sono importantissime ai fini della validità dei vari testamenti sopra esaminati; tuttavia la legge consente deroghe in presenza di circostanze che rendano impossibile o almeno difficile la normale redazione del testamento per atto notarile, prevedendo tre tipologie di testamento speciale:

1) in caso di epidemie, pubbliche calamità o altri fatti che mettano in pericolo la vita del testatore il testamento può essere ricevuto da notaio, dal giudice di pace, dal sindaco o ministri di culto;

2) durante il viaggio i nave o in aereo il testamento può essere ricevuto dal comandante della nave o dell’aereo;

3) il testamento di chi faccia parte o sia al seguito di reparti militari impegnati in guerra o all’estero o in zone isolate e di chi si trovi in zona di operazioni belliche o sia prigioniero di guerra può essere ricevuto da un ufficiale, dal cappellano militare o dalla Croce Rossa.

Per tutti i testamenti speciali sono comunque richieste la forma scritta e la sottoscrizione del testatore, del ricevente e di due testimoni ed è previsto che la loro efficacia decada automaticamente dopo il decorso di tre mesi dalla cessazione della circostanza di emergenza se non redatti secondo le forme ordinarie.

Alla morte del testatore il testamento, qualunque sia la sua forma, deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante le formalità che qui di seguito andiamo ad esaminare

TESTAMENTO PUBBLICO : il Notaio che lo ha ricevuto o qualora questi si sia trasferito in altro Distretto o sia andato in pensione o sia deceduto il Conservatore dell’Archivio Notarile procedono alla sua registrazione, cioè il passaggio dal Repertorio degli atti di Ultima volontà al Repertorio degli atti tra vivi con conseguente registrazione del relativo verbale nel Registro delle Successioni.

TESTAMENTO OLOGRAFO : chi ne è in possesso deve richiedere ad un Notaio di ricevere un verbale che renda manifesta l’esistenza del testamento olografo o del testamento segreto.

Se il testamento segreto o olografo era stato depositato dal testatore al notaio, questi deve pubblicarlo appena avuto notizia certa della morte del testatore.

Gli artt. 620 e 621 spiegano in modo esaustivo le formalità di pubblicazione necessaria al fine di rendere eseguibile il testamento ossia di rendere attuali gli adempimenti e gli oneri ad esso connessi.

Breve cenno, da ultimo, sulla facoltà di revocare il testamento, riconosciuta al testatore quale ulteriore espressione della sua libera volontà testamentaria fino all’ultimo giorno della sua esistenza e come tale non rinunziabile né limitabile : l’art. 679 vieta qualsiasi atto o patto col quale il testatore si vincola a tenere ferme le disposizioni testamentarie o a limitarne la revocabilità.

Può essere espressa e quindi la formalità relativa corrisponderà a quella del testamento pubblico essendo una dichiarazione personale ricevuta da notaio alla presenza di due testimoni o deve rivestire, a pena di nullità, la forma testamentaria o tacita mediante redazione di successivo testamento e in questo caso le precedenti disposizioni compatibili con le successive conservano la loro efficacia mentre quelle incompatibili con altre precedenti valgono come revoca tacita delle stesse perché manifestazione del testatore di disporre diversamente dei propri beni a meno che il testatore non manifesti nel successivo testamento la volontà di non revocare il precedente: in tal caso la revoca opera nei limiti necessari per la coesistenza delle diverse disposizioni ovvero distrutto, lacerato o cancellato totalmente dal testatore (argomento non pacifico in dottrina ma del quale, come di molti altri argomenti che pur sarebbe interessante trattate, qui non possiamo occuparci per ovvi motivi), mentre la cancellazione o distruzione volutamente limitata ad una parte del testamento non ha effetto riguardo alla parte residua, sempreché tale parte possa reputarsi espressione sufficiente di una volontà testamentaria.

DR. STEFANO SABATINI (Notaio)

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