‘Biologico’, dall’UE nuovo regolamento che disciplina la materia: analisi e novità

L’ANALISI DEL TESTO NORMATIVO E LA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI PRODUZIONI BIOLOGICHE E ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIO.

di AVV. TOMMASO ROSSI (Studio Legale Rossi-Papa-Copparoni)

imagesFinalmente è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE, reg. UE 2018/848,  relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

Va detto anzitutto che il regolamento, composto da 61 articoli e VI allegati, si applicherà dal 1 gennaio 2021, data entro cui (in teoria) dovranno essere approvati anche gli allegati tecnici ancora mancanti.

Iniziamo ad analizzare il regolamento.

Anzitutto va definito l’ambito di applicazione. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicol­tura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
c) mangimi.

Il presente regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all’agricoltura elencati nell’allegato I del presente regolamento qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati a esserlo.

 

Proviamo a definire il “biologico”. In questo ci aiuta il nuovo regolamento, che definisce la produzione biologica  un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provve­dendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

Gli obiettivi della politica in materia di produzione biologica sono integrati negli obiettivi della PAC (Politica Agricola Comune dell’UE), facendo sì che gli agricoltori che si conformano alle norme di produzione biologica ricevano un giusto compenso.

Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell’ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all’elevata qualità di tali prodotti.

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COESISTENZA DI “BIOLOGICO” E AGRICOLTURA TRADIZIONALE ALL’INTERNO DELLA STESSA AZIENDA. Il rischio di non conformità alle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende agricole che includono unità che non sono gestite secondo tali norme. Pertanto, dopo un adeguato periodo di conversione,tutte le aziende agricole dell’Unione che intendano passare alla produzione biologica dovrebbero essere interamente gestite sotto tutti i profili in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Ciononostante, le aziende che includono sia unità gestite secondo norme di produzione biologica sia unità gestite secondo norme di produzione non biologica dovrebbero essere ammesse a determinate condizioni, tra cui, in particolare, quella di una chiara ed effettiva separazione tra le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica e tra i prodotti ottenuti da tali unità. A norma dell’art. 9 un’azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che per le unità di produzione non biologica:

a) per quanto concerne gli animali, siano interessate specie distinte;
b) per quanto concerne i vegetali, siano interessate varietà distinte facilmente distinguibili.

Per quanto riguarda le alghe e gli animali di acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie, purché ci sia una chiara ed effettiva separazione tra i siti o le unità di produzione. Nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere prese in considerazione diverse varietà non facilmente distinguibili o le stesse varietà, a condizione che la produzione in questione rientri in un piano di conversione e che la conversione alla produzione biologica dell’ultima parte dell’area relativa alla produzione in questione inizi il prima possibile e sia completata al massimo entro cinque anni. In tali casi: a)  l’agricoltore informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo dell’inizio di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati con almeno 48 ore di anticipo; b)  a raccolto ultimato, l’agricoltore comunica all’autorità competente o, se del caso, all’autorità di controllo o all’organi­smo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate, nonché le misure prese per separare i prodotti; c)  il piano di conversione e le misure da prendere per garantire la chiara ed effettiva separazione sono confermate ogni anno dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo dopo l’avvio del piano di conversione.

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OGM E DERIVATI NEL BIOLOGICO. L’uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti od organismi gene­ticamente modificati («OGM»), nonché prodotti derivati od ottenuti da OGM, è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Tale uso dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.

L’art. 11 discipplina il Divieto di uso di OGM.

Gli OGM,i prodotti derivati da OGM e ottenuti da OGM non sono usati negli alimenti o ne imangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica.

Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta di un prodotto che sia stata apposta o fornita ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su qualsiasi altro documento di accompagnamento fornito ai sensi di tali atti.

Gli operatori possono presupporre che non si sia fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM nella produzione di alimenti o mangimi acquistati se tali prodotti non sono corredati di un’etichetta apposta o fornita o non sono accompagnati da un documento fornito ai sensi degli atti giuridici di cui al paragrafo 2, a meno che detti operatori non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con tali atti.

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PRODOTTI FITOSANITARI IN PRODUZIONI BIOLOGICHE. Secondo i dettami del Regolamento, l’uso di prodotti fitosanitari dovrebbe essere fortemente limitato. La preferenza dovrebbe essere riservata a misure che impediscano eventuali danni causati da organismi nocivi ed erbe infestanti grazie a tecniche che non com­portino l’uso di prodotti fitosanitari, come ad esempio la rotazione delle colture. La presenza di organismi nocivi ed erbe infestanti dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia economicamente ed ecologicamente giustificato. Tuttavia, l’uso di determinati prodotti fitosanitari dovrebbe essere autorizzato se tali tecniche non garantiscono una protezione adeguata e solo a condizione che tali prodotti siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dopo essere stati valutati e ritenuti compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica, anche quando tali prodotti siano stati autorizzati a condizioni di utilizzo restrittive, e conseguentemente autorizzati a norma del presente regolamento.

L’uso nella produzione biologica dei seguenti prodotti e sostanze di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è consentito, a condizione che essi siano autorizzati ai sensi di tale regolamento:

a) fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari; b) coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari.

Nella produzione biologica è consentito l’uso di prodotti e sostanze per fini diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, a condizione che tale uso sia conforme ai principi di cui al capo II.

Viene introdotta una soglia di Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica,  che di certo non autorizza l’uso di tali prodotti nel biologico, ma fissa dei paletti uniformi utili soprattutto ai produttori del biologico quando vengono sottoposti a controlli.  Sopra la soglia di 0,01 ppm –1 grammo di fitofarmaci su 100 tonnellate di prodotto – la certificazione ‘bio’ non viene rilasciata dall’ODC, anche se non vi  sia stata alcuna colpa o volontà dell’agritcoltore nell’utilizzo del prodotto. Sotto tale soglia invece, l’Organismo di controllo (ODC) deve accertare in maniera analitica se la contaminazione sia stata accidentale o sia stata fatta volontariamente dell’agricoltore che vuole fregiarsi del titolo di “biologico”.

Il Glifosate (su cui in passato abbiamo già scritto) , secondo il monitoraggio sui pesticidi nelle acque pubblicato dall’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale( ISPRA) rappresenta il fitofarmaco a più alto numero di concentrazione nei fiumi italiani- presente in quasi il 50% dei campioni delle acque superficiali- tra le 260 classi di fitofarmaci superiori ai limiti prescritti. Ricordiamo che il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA aveva dichiarato circa un anno fa il glifosato non cancerogeno, confermando le conclusioni a cui era giunta l’EFSA (European Food Safety Authority) a novembre 2015 e contraddicendo invece la posizione dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che aveva classificato  il glifosato come “probabile cancerogeno”. Il fatto che secondo l’ECHA non vi sarebbero prove scientifiche attualmente in grado di soddisfare i criteri per classificare il glifosato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione non equivale a dire con certezza che lo stesso sia innocuo per la salute delle persone oltre che per l’ambiente. La tossicità della sostanza è fuori discussione, e in base al principio di precauzione a cui dovrebbe uniformarsi in materia ambientale e di salute l’Unione Europea, bisognerebbe auspicare misure maggiormente idonee a tutelare salute delle persone e ambiente indipendentemente dalla certezza scientifica della cancerogenicità di una sostanza.

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