Approvato il ddl anticorruzione: analisi giuridica

TORNA IL FALSO IN BILANCIO E LE PENE DIVENTANO SERIE

di avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni)

UnknownAltro passo avanti questa settimana contro il cancro della corruzione che negli anni sta divorando un Paese ormai malato terminato. E’ infatti stato approvato dal Senato il ddl anticorruzione con 165 voti favorevoli, 74 contrari e 13 astenuti. Ora il testo dovrà passare all’esame della Camera. Tra le varie modifiche che analizzeremo ha fatto notizia il ritorno del falso in bilancio, reato considerato spesso “civetta” della corruzione: col falso in bilancio si possono creare fondi neri, che le società utilizzano per fini corruttivi.

In particolare l’art. 8 del DDL Anticorruzione prevede che “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

In precedenza era stata proposta una pena per le società n0n quotate in borsa che andava da 2 a 6 anni, pena che avrebbe reso utilizzabile anche per questa figura di reato l’utilizzo dello strumento investigativo delle intercettazioni telefoniche. Si è fatta polemica politica attorno a questa scelta, ma trovo che giuridicamente sia una gran sciocchezza pensare sempre alle intercettazioni telefoniche come l’unico strumento di indagine utile….specie per un reato tipicamente documentale come questo dove di telefonico davvero c’è ben poco.

Facciamo un piccolo riepilogo delle novità e poi di seguito pubblichiamo il testo finale licenziato dal Senato.

 

Falso in bilancio. Le pene per le società non quotate andranno da 1 a 5 anni. Per le società quotate le pene andranno da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anni. Per le piccole imprese si andrà da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni. Per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie a carico delle società che hanno tratto vantaggio o avuto interesse dal falso in bilancio, si arriva fino a 600 quote per le società in Borsa e a 400 quote per le non quotate.

Pene per fatti lievi.  Le pene per le società per ‘fatti di lieve entita’ in caso di false comunicazioni sociali.  Prevista la pena da sei mesi a tre anni se i fatti sono, appunto, di lieve entità “tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”.

Società quotate:reclusione fino a 8 anni per il falso in bilancio. La norma riscrive l’articolo 2622 del codice civile e prevede la reclusione da tre a otto anni.

Responsabilità amministrativa più pesante per le società in caso di falso in bilancio. Viene prevista la sanzione fino a 600 quote da pagare. Nel dettaglio: per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile (relativo alle società non quotate) la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile (relativo alla tenuità del fatto per le società non quotate), la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile (relativo alle società quotate, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

Reati di mafia.  Aumentano infatti le pene per il 416 bis. Per chi fa parte di una associazione mafiosa formata da 3 o più persone è prevista la reclusione da 10 a 15 anni (oggi è dai 7 ai 12). Le pene aumentano per chi promuove, organizza e dirige l’associazione: si passa dagli attuali 9-14 anni a 12-18 anni previsti nel ddl.

Più poteri all’Autorità nazionale anticorruzione. Aumenta il peso dell’Anac: viene previsto che il suo Presidente dovrà essere informato dal pm ogniqualvolta quest’ultimo eserciti l’azione penale per reati contro la pubblica amministrazione. L’Anac, inoltre, potrà intervenire sui contratti di appalto segretati e sarà informata su ogni notizia emersa in contrasto con le regole della trasparenza nelle controversie sull’affidamento di lavori pubblici e sul divieto di rinnovo tacito di contratti di lavoro pubblici.

Pubblica amministrazione: per patteggiare servirà restituire il profitto. Per poter richiedere un patteggiamento sarà necessaria la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato corruttivo. Questo varrà per alcuni dei principali reati contro lo Stato. Anche per fruire della sospensione condizionale della pena occorrerà aver restituito il profitto alla Pubblica Amministrazione.

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla CommissioneDisposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, NONCHÉ ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) all’articolo 32-quinquies, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;

c) all’articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;

d) all’articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

e) all’articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;

f) all’articolo 319-ter:

1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;

g) all’articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;

h) all’articolo 323-bis:

1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

Art. 2.

(Modifica dell’articolo 317 del codice penale in materia di concussione)

1. L’articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. — (Concussione). — Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Art. 3.

(Introduzione dell’articolo 322-quater del codice penale in materia di riparazione pecuniaria)

1. Dopo l’articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-quater. — (Riparazione pecuniaria). — Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

Art. 4.

(Associazioni di tipo mafioso,
anche straniere)

1. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalla seguenti: «da quindici a ventisei anni».

Art. 5.

(Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All’articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

Art. 6.

(Informazione sull’esercizio dell’azione
penale per i fatti di corruzione)

1. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione».

Art. 7.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bisesercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

2. All’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E CONSORZI

Art. 8.

(Modifica dell’articolo 2621
del codice civile)

1. L’articolo 2621 dei codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. — (False comunicazioni sociali). — Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 9.

(Introduzione degli articoli 2621-bis
e 2621-
ter nel codice civile)

1. Dopo l’articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 2621-bis(Fatti di lieve entità). — Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter. (Non punibilità per particolare tenuità) — Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Art. 10.

(Modifica dell’articolo 2622
del codice civile)

1. L’articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. (False comunicazioni sociali delle società quotate) — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 11.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All’articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«abis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

e) la lettera c) è abrogata.

DISEGNO DI LEGGE N. 19

D’iniziativa dei senatori Grasso ed altri

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRUZIONE E DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) all’articolo 32-quinquies, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

c) all’articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma,» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,»;

d) all’articolo 317 le parole: «che, abusando» sono sostituite dalle seguenti: «o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando»;

e) all’articolo 319 le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;

f) all’articolo 319-quater:

1) al primo comma le parole: «tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a dieci»;

2) il secondo comma è abrogato;

g) dopo l’articolo 322-ter è inserito il seguente:

«Art. 322-quater. – (Riparazione pecuniaria). — Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.»;

h) all’articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) all’articolo 323-bis:

1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà.»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze aggravanti»;

l) all’articolo 346-bis, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 2.

(Modifica dell’articolo 2635 del codice
civile, in materia di corruzione tra privati)

1. All’articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.»;

b) il secondo ed il quinto comma sono abrogati.

Art. 3.

(Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). — La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell’erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati».

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E CONSORZI

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 2621
del codice civile)

1. All’articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni»;

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

Art. 5.

(Modifiche all’articolo 2622
del codice civile)

1. All’articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.»;

b) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;

c) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari».

Art. 6.

(Introduzione dell’articolo 2622-bis
del codice civile)

1. Dopo l’articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà».

Art. 7.

(Modifiche all’articolo 27
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all’ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata».

Art. 8.

(Modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica)

1. All’articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote»;

b) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari, previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote»;

c) al primo comma, le lettere c), d), e), f) e g) sono abrogate;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a), b) e s) si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2».

2. Dopo l’articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-terdecies. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all’articolo 27, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui all’articolo 27, commi 2 e 5, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote.

Art. 25-quaterdecies. – (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). — 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 4, 5, comma 1, 10-bis e 10-ter, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 10 e 11, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 2, comma 1, 3, 8 e 11, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere b) c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L’ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 9.

(Introduzione del capo III-bis nel libro secondo, titolo VIII, del codice penale in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo)

1. Nel libro secondo, titolo VIII, del codice penale, dopo il capo III è aggiunto il seguente:

«Capo III-bis

DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 518-bis. – (Impiego e riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità). — È punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro:

1) chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;

2) chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;

3) chiunque compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni le condotte di cui al comma che precede sono punite con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, nell’esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell’imprenditore.

Le pene previste dai commi che precedono sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o l’identificazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista nel comma che precede e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, concorrenti con l’aggravante di cui al terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e la diminuzione di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 518-ter. – (Pene accessorie). — Alla condanna per il delitto di impiego e riciclaggio consegue:

1) l’interdizione da una professione o da un’arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell’articolo 32-bis per una durata non inferiore ad anni tre;

2) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36, commi secondo e terzo;

3) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 32-ter per una durata non inferiore ad anni tre;

4) l’estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 518-quater. – (Misure patrimoniali). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l’oggetto, il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 518-quinquies. – (Responsabilità amministrativa da reato). — Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Art. 518-sexies. – (Comunicazioni all’Unità di informazione finanziaria, alle autorità di vigilanza e agli ordini professionali). — A cura della cancelleria del tribunale e della segreteria del pubblico ministero sono comunicate all’Unità di informazione finanziaria le sentenze di condanna e i provvedimenti di applicazione di una delle misure coercitive di cui al capo II del titolo I del libro IV del codice di procedura penale.

Quando il delitto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, nell’esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, l’Unità di informazione finanziaria comunica senza ritardo all’ordine professionale e alle competenti autorità di vigilanza di settore le sentenze di condanna e i provvedimenti di applicazione di una delle misure coercitive di cui al capo II del titolo I del libro IV del codice di procedura penale.

Art. 518-septies. – (Casi di non punibilità: operazioni sotto copertura). — 1. Al reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146».

2. All’articolo 25-ter, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «o del questore» sono inserite le seguenti: «e del comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza» e, dopo le parole: «in ordine ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e al delitto di impiego e riciclaggio di cui all’articolo 518-bis del codice penale».

DISEGNO DI LEGGE N. 657

D’iniziativa dei senatori Lumia ed altri

Art. 1.

(Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. — (Scambio elettorale politico-mafioso). — La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. All’articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse.

2. All’articolo 648–ter, primo comma, del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 711

D’iniziativa dei senatori De Cristofaro ed altri

Art. 1.

1. All’articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: «con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;

2) le parole: «con l’arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

Art. 2.

1. All’articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.»;

b) al sesto comma, le parole: «e terzo» sono soppresse;

c) il secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono comma sono abrogati;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni nelle società quotate in borsa».

Art. 3.

1. Dopo l’articolo 2622 è inserito il seguente:

«Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate.».

Art. 4.

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;

3) le parole: «con l’arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2-bis. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

2-ter. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 810

D’iniziativa dei senatori Lumia ed altri

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso)

1. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da venti a venticinque anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da ventitrè a ventotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da ventirè a ventinove anni»; e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalla seguenti: «da venticinque a trenta».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale in materia
del delitto di estorsione)

1. All’articolo 629 del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000, se concorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del terzo comma dell’articolo 628.

La pena è della reclusione da venti a venticinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000, se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416–bis».

Art. 3.

(Modifiche al codice penale in materia
del delitto di usura)

1. All’articolo 644 del codice penale, dopo il sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«La pena è della reclusione da venti a venticinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000, se il reato è commesso da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis».

DISEGNO DI LEGGE N. 846

D’iniziativa dei senatori Airola ed altri

Art. 1.

(Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all’autoriciclaggio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 648-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. – (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). — Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall’articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, nell’esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell’imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.»;

b) l’articolo 648-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 648-ter. – (Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’articolo 648-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l’oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di cui all’articolo 648-bis, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all’articolo 648-bis consegue:

1) l’interdizione da una professione o da un’arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell’articolo 32-bis per una durata non inferiore ad anni dieci;

2) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 32-ter per una durata non inferiore ad anni dieci;

3) l’estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica»;

c) all’articolo 648-quater, al primo comma le parole: «dagli articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 648-bis» e al terzo comma le parole: «di cui agli articoli 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 648-bis»;

d) all’articolo 379, primo comma, le parole: «articoli 648, 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648 e 648-bis».

2. All’articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola: «, 648-ter,» è soppressa.

Art. 2.

(Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciglaggio ed estensione dell’obbligo di conservazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l’istituzione dell’Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente dagli intermediari nell’AUI;

e) facoltà per l’Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l’Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell’attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l’accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine — SDI, al casellario giudiziale, all’Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell’Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l’Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l’instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l’integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell’approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l’autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all’esportazione illecita di capitali e all’uso illecito di carte di pagamento;

l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

DISEGNO DI LEGGE N. 847

D’iniziativa dei senatori Cappelletti ed altri

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 317, dopo le parole: «pubblico ufficiale» sono inserite le seguenti: «o l’incaricato di un pubblico servizio»;

b) all’articolo 318 le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

c) all’articolo 319 le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

d) all’articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

e) all’articolo 319-quater, al primo comma, le parole: «da tre a otto anni», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni» e, al secondo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni»;

f) all’articolo 323, al primo comma, le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

g) al libro secondo, titolo II, capo III, dopo l’articolo 360 è aggiunto il seguente:

«Art. 360-bis. — (Circostanza attenuante). — La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-bis e 319-ter è diminuita fino alla metà qualora l’autore del fatto fornisca indicazioni che consentono l’individuazione degli altri responsabili e il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

DISEGNO DI LEGGE N. 851

D’iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 513-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell’esercizio di un’attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.

La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell’ambito dell’attività dell’ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell’esercizio di un’attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».

Art. 2.

1. L’articolo 2635 del codice civile è abrogato.

2. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la parola: «416-bis,» è inserita la seguente: «513-ter,».

3. All’articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: «346-bis» sono inserite le seguenti: «e 513-ter».

4. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 513-ter del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.»;

b) all’articolo 25-bis.1, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente: «, 513-ter»;

c) all’articolo 25-ter la lettera s-bis) è abrogata.

DISEGNO DI LEGGE N. 868

D’iniziativa dei senatori Buccarella ed altri

Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. L’articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). — Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

2. L’articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. – (False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

3. Dopo l’articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

1. L’articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). — 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano consapevolmente informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.

5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.

6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l’utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

 

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