8 marzo: e alcuni i giudici dimezzano la pena al killer a causa della ‘tempesta emotiva’

unknownOggi è l’8 marzo, spesso soltanto un’occasione per far festa o regalare fiori. A volte, un’occasione per riflettere sulle donne e sulla loro condizione. Ma l’8 marzo deve essere ogni giorno, ogni occasione deve diventare uno stimolo alle coscenze per riflettere realmente su come gli uomini trattano le donne. Ad ogni livello, ad ogni età, e anche nelle decisioni di un Giudice o una Corte, a volte, si celano retaggi di un passato maschilista e “maschiocentrico” che pensavamo ormai lontano. Un modo di pensare che si sta insinuando, che si sta auto-sdoganando a livello politico, di mass-media, culturale e sino al pensare dei più giovani. Spesso anche solo il linguaggio che si usa per parlare di donne, per descrivere le donne, per parlare di donne nel lavoro, per parlare di donne e sessualità, spesso anche il linguaggio denota una concezione maschilista. Ma, fin0 a qualche tempo fa, chiamiamolo magari “perbenismo”, o “politicamente corretto”, o magari invece “educazione”, ma si stava attenti a non travalicare, a non dire certe cose, anzi meglio neppure a pensarle. Ora, invece, e lo leggiamo tutti i giorni, la politica, i social, la tv (e le tre cose che si mischiano tra loro) sono diventate il terreno fertile in cui far germogliare la violenza di genere, il terreno in cui “vale tutto”, in cui la virulenza delle parole non indigna e non fa più scalpore, ma diverte. Fa figo, fa “like”, fa voti. Leggiamo questo interessante articolo, e riflettiamo come l’ uso delle parole- a volte- fa male tanto quanto un colpo d’arma. (Tommaso Rossi)

ANALISI GIURIDICA DI UN CASO DI FEMMINICIDIO E DI UNA DECISIONE CHE HA SCOSSO LE COSCENZE 

Di Avv. Alice Caporaletti

Tempesta emotiva“. Così è stato motivato il dimezzamento della pena ottenuto da Michele Castaldo, ex compagno di Olga Mattei. L’uomo ha visto ridursi del 50 per cento la pena inflitta in primo grado da una decisione della Corte d’Appello di Bologna che ha scatenato grandissime polemiche. 

Il fatto di sangue risale al 5 Ottobre 2016. Michele Castaldo aveva conosciuto Olga Matei e iniziato con lei una relazione sentimentale che durava da poco più di un mese. All’epoca dei fatti, la coppia si trovava a Riccione dove, al termine di un litigio, Michele sopraffatto dall’ira e dalla gelosia aveva ucciso la donna strangolandola a mani nude.

In primo grado era stata riconosciuta la gravità del crimine commesso e, per Castaldo, era stato richiesto l’ergastolo, ridotto successivamente a 30 anni per il rito abbreviato dal Gup di Rimini. 

Scesi a 16con la sentenza odierna. Secondo la Corte di Appello, infatti,sebbene la gelosiaprovata dall’imputato fosse un sentimento “certamente immotivato e inidoneo a inficiare la sua capacità di autodeterminazione”, tuttavia essa determinò in lui – “a causa delle sue poco felici esperienze di vita” – al momento del delitto quella che il perito psichiatrico che lo analizzò definì una “soverchiante tempesta emotiva e passionale”, che ne avrebbe compromesso la capacità di raziocinio. E che è stata quindi considerata come valida attenuante.

La riprova di questa “tempesta emotiva” starebbe anche nel fatto che l’uomo tentò subito dopo il delitto un “teatrale tentativo di suicidio“.Una condizione, questa, “idonea a influire sulla misura della responsabilità penale”.

Sulla sentenza, che suscita non poche polemiche, è intervenuto il presidente della Corte di appello di Bologna Giuseppe Colonna, fornendo alcuni chiarimenti “tecnici” ed affermando che la gelosia non è stata considerata motivo di attenuazione del trattamento, anzi, al contrario, motivo di aggravamento in quanto integrante l’aggravante dell’avere agito per motivi abietti-futili (e ciò con ampia e convinta motivazione, che occupa due pagine fitte di motivazione).
Sempre Colonna sottolinea anche che la misura della responsabilità (sotto il profilo del dolo) era comunque condizionata dalle infelici esperienze di vita, affettiva, pregressa dell’imputato, che in passato avevano comportato anche la necessità di cure psichiatriche, che avevano amplificato il suo timore di abbandono. Questo – ha proseguito Colonna – è il dato rilevante al di là della frase, che è comunque tratta testualmente dal perito: ‘soverchiante tempesta emotiva e passionale'”.

In caso di attenuante giudicata equivalente all’aggravante, l’alto magistrato infine ricorda che, “nel caso di specie la pena è automaticamente quella di 16 anni(pena base per il reato 24, cioè il massimo previsto) ridotta di un terzo in ragione del rito abbreviato”.

La predetta condizione emotiva viene inquadrata dai giudici tra i cd. «stati emotivi o passionali» previsti dall’art. 90 c.p. che, letteralmente, così dispone: “gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”, influendo certamente sulla responsabilità penale come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità la quale, in diverse pronunce, attribuisce agli stati emotivi e passionali rilievo ai fini dell’applicazione delle attenuanti generiche.

Di certo questa sentenza lascia una scia di indignazione in un periodo delicato come questo che vede, ogni giorno, donne, mamme, mogli, compagne, vittime di femminicidio. E lascia ancora di più l’amaro in bocca se si pensa che potrebbe essere un precedente per casi di simile natura e gravità.

Contro questa decisione comunque la Procura generale di Bologna farà ricorso in Cassazione. L’ufficio giudiziario guidato dal pg Ignazio De Francisci chiederà infatti alla Suprema Corte di valutare la correttezza dei principi espressi.

 

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