Coffee Lex – In scadenza numerose agevolazioni fiscali per la casa

 AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, RISPARMIO ENERGETICO  E BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: IL TEMPO STA PER SCADERE!

di Dott.ssa Anna Maria Marini (Dottore Commercialista )

 

coffee lexRestano ormai pochi mesi per avviare o completare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, quelli per ottenere  il risparmio energetico e gli acquisti per usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici.

In linea di massima il “grosso” degli sconti fiscali cessa o si riduce significativamente a partire dall’1.1.2014, quindi in prossimità della scadenza credo sia utile rivisitare questi benefici nei loro tratti essenziali  per fornire anche uno spunto riflessivo a chi volesse ancora usufruirne, compatibilmente con i tempi eventualmente previsti per rilascio di permessi o autorizzazioni.

Lo scopo di questo mio intervento, non è ovviamente quello di creare un “vademecum” della materia, di per sé vastissima e molto complessa,  arricchita da provvedimenti legislativi e di prassi che si sono susseguiti a partire dall’anno 1997, quanto quella di offrirvi una schematica ricostruzione dell’ambito oggettivo e soggettivo degli interventi che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e quali sono gli adempimenti formali indispensabili per il loro riconoscimento.

Con riferimento invece al c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici”  avremo modo di vedere qualche specifica in più, anche alla luce  del recente intervento dell’Agenzia delle Entrate, che con circolare  n. 29/E del 18/09/2013 ha fornito una serie di utili chiarimenti.

Detrazione fiscale per interventi di edilizia

La detrazione fiscale legata al recupero del patrimonio edilizio (nel linguaggio comune la c.d. detrazione 36%) non è più soggetta ad una scadenza.

Infatti a decorrere dal 1 gennaio 2012 tale beneficio è stato reso permanente nel nostro ordinamento, con il nuovo articolo 16-bis inserito all’interno del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi).

Ricordiamo sinteticamente quali sono gli interventi che possono beneficiare dello sconto fiscale:

  1. Manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su abitazioni (sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni di edifici);
  2. Manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  3. Ricostruzione o ripristino degli immobili a seguito di eventi calamitosi (purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza);
  4. Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  5. Interventi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche (aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e alla realizzazione di ogni altro strumento che attraverso la comunicazione o la robotica o ogni altro mezzo tecnologico avanzato sia in grado di favorire la mobilità interna ed esterna delle abitazioni delle persone portatrici di handicap;
  6. Interventi finalizzati a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti;
  7. Cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico;
  8. Realizzazione di opere finalizzate ad ottenere il risparmio energetico;
  9. Opere finalizzate alla messa in sicurezza statica (in particolare sulle parti strutturali) e opere di bonifica dall’amianto;
  10. Opere per la riduzione degli infortuni domestici;
  11. Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

Qualche ulteriore specifica sulla tipologia di interventi agevolabili ci aiuta ad avere le idee più chiare.

A titolo esemplificativo costituiscono:

a) interventi di manutenzione straordinaria:

  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici (es. per il rifacimento del bagno occorre che l’intervento coinvolga oltre il cambio delle piastrelle e dei sanitari anche le tubazioni);
    • installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico (anche la sostituzione della semplice caldaia comporta un beneficio fiscale; e se la caldaia è a condensazione addirittura è possibile usufruire della agevolazione c.d. 55%);
  • recinzione dell’area privata;
  • rifacimento di scale e rampe e costruzione di scale interne.

b) interventi di restauro e risanamento conservativo:

  • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
  • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;
  • interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado.

c) ristrutturazione edilizia:

  • modifica della facciata;
  • realizzazione di una mansarda o di un balcone;
  • apertura di nuove porte e finestre;
  • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
  • demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile.

Con riferimento alla realizzazione di interventi diretti a migliorare la sicurezza domestica, l’agevolazione  deriva da interventi che comportano la messa in sicurezza dell’impianto elettrico o del gas, l’installazione di apparecchiature che rilevano la perdita di gas, il montaggio di vetri anti-furto, etc.

Diversamente, non beneficiano di alcuna agevolazione gli acquisti di elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza.

Per quello che riguarda gli interventi finalizzati a prevenire gli atti illeciti di terzi, quindi furti aggressioni, e altri in tal senso che hanno una rilevanza penale, a titolo semplificativo possiamo menzionare come interventi agevolabili, l’apposizione di grate sulle finestre, vetri antisfondamento, casseforti a muro, installazione di apparecchiature collegate con centri di vigilanza privata, apposizione di saracinesche.

Ovviamente per tutti gli interventi che possono rientrare sia nella agevolazione c.d. 36% sia nell’agevolazione per il risparmio energetico c.d. 55%, faccio presente che i benefici non sono cumulabili tra loro, pertanto sarà il contribuente in questo caso a dover valutare la sua convenienza ad usufruire dell’uno o dell’altro sconto fiscale.

Soggetti che possono beneficiare della agevolazione

Possono usufruire della detrazione per gli interventi in discussione, tutte le persone fisiche assoggettate all’Irpef, siano esse residenti o meno, che vantano un diritto di proprietà, o altro diritto reale o personale di godimento sull’immobile oggetto di intervento, purché ovviamente abbiamo sostenuto le relative spese.

In particolare possono beneficiarne:

–          il proprietario o nudo proprietario;

–          titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

–          locatari;

–          comodatari;

–          soci di cooperative divise e indivise;

–          imprenditori individuali, per tutti gli immobili abitativi che non rientrano nell’oggetto dell’attività d’impresa né siano beni strumentali;

–          soci di società semplici, di persone, enti equiparati e imprese familiari alle stesse condizioni di cui al precedente punto.

Può altresì beneficiare dell’agevolazione chi esegue lavori in proprio sull’immobile, in questo caso limitatamente ai materiali acquistati; così come può usufruire della agevolazione il familiare (secondo definizione civilistica) convivente del soggetto che ha titolo per beneficiarne, purché sostenga effettivamente la spesa, siano a lui intestate fatture e relativi bonifici di pagamento e la convivenza, che già essere in corso all’inizio dei lavori, si concretizza all’interno dell’immobile oggetto di intervento.

Percentuali di detrazione e limiti di spesa

Ordinariamente, la detrazione fiscale compete in misura pari al 36% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa su cui calcolarla di euro 48.000 riferito alla singola unità immobiliare (in caso di più proprietari l’agevolazione va  ripartita proporzionalmente tra gli stessi in funzione delle spese effettivamente sostenute).

Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera k) del precedente paragrafo, il 36% deve essere calcolato sul valore degli interventi eseguiti che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare come risulta dall’atto pubblico di compravendita o assegnazione, in ogni caso nel limite massimo di spesa di Euro 48.000.

La detrazione deve essere ripartita dal contribuente interessato obbligatoriamente in numero 10 quote costanti annuali.

Nell’importo da prendere in considerazione per determinare il recupero ai fini fiscali, oltre alle spese dirette necessarie per l’esecuzione dei lavori, possono essere ricomprese, a titolo esemplificativo, anche le spese di progettazione e in generale le spese professionali direttamente connesse all’esecuzione dell’intervento (da includere eventuali perizie, attestazioni di conformità, etc.), le spese per l’acquisto dei materiali, l’IVA, le spese per bolli, diritti pagati per le pratiche edilizie, gli oneri di urbanizzazione e ogni altro onere sostenuto e direttamente connesso all’intervento e/o necessario in attuazione di disposizioni di legge in materia edilizia.

Il decreto legge n.83/2012 ha temporaneamente aumentato il beneficio fiscale, con riferimento alle spese sostenute a partire dal 26.06.2012 elevando la percentuale dal 36% al 50% ed elevando il massimale di spesa agevolabile da Euro 48.000 a Euro 96.000.

Tali maggiorazioni che dovevano terminare lo scorso 30.06.2013 per effetto del decreto legge n. 63/2013 sono state prorogate fino al 31.12.2013.

Superata questa scadenza (e salvo ulteriori successive proroghe di cui oggi non si ha notizia) torneranno in vigore i limiti ordinari.

Modalità di pagamento dei lavori

I pagamenti connessi al beneficio fiscale devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, c.d. “parlante”, da cui emerge:

  • causale del pagamento (i riferimenti sono alle leggi istitutive del beneficio fiscale);
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione (se vi sono più persone beneficiarie il bonifico deve  riportare il codice fiscale di tutti; se è un condominio oltre al codice fiscale di quest’ultimo dovrà essere riportato anche il codice fiscale dell’amministratore o altro condomino che esegue il pagamento);
  • numero di Partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene disposto.

L’amministrazione finanziaria ha più volte chiarito che il beneficio spetta anche per tutte quelle spese strettamente connesse all’intervento per le quali non è possibile pagare con bonifico (oneri di urbanizzazione, autorizzazioni e denunce inizio lavori, imposte di bollo, etc).

E’ esclusa la possibilità di pagare gli interventi con assegno circolare o bancario o con altro strumento ancorché tracciabile.

Per quanto riguarda la ritenuta che deve essere effettuata sul bonifico bancario finalizzato al pagamento dei lavori di cui stiamo trattando, e di cui avrete sentito parlare, di tale adempimento non si deve far carico la persona fisica che esegue il pagamento, in quanto si tratta di un adempimento posto in capo all’istituto di credito o alle poste presso cui il pagamento viene ordinato.

A titolo informativo segnalo che dal 2011 tale ritenuta è pari al 4%; e in termini pratici non comporta nessun esborso superiore a carico del beneficiario dell’agevolazione essendo semplicemente  una trattenuta eseguita sul totale della somma bonificata.

Cosa fare per non perdere il beneficio

La regola generale è fare tutto nel pieno rispetto delle regole amministrative e burocratiche richieste dall’intervento (es. comunicazione preventiva Asl quanto dovuta), effettuare i pagamenti nel rispetto di quanto segnalato sopra e conservare tutta la documentazione inerente l’intervento eseguito, dalle autorizzazioni, alle fatture o altro documento giustificativo di spesa, fino alle contabili di pagamento con bonifico.

La conservazione dovrà essere effettuata per tutto il tempo necessario a coprire l’intera durata del beneficio fiscale. La documentazione infatti non deve essere allegata o trasmessa alla dichiarazione dei redditi in cui si inizia a far valere il diritto ma dovrà essere esibita all’Ufficio finanziario in caso di richiesta.

Altre specifiche

Si segnala inoltre che, per poter usufruire dell’agevolazione in commento:

–          non è più necessario inviare preventivamente la Comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;

–          non è più necessario che l’impresa che esegue i lavori indichi il costo della manodopera distintamente in fattura;

–          non è più possibile ripartire la spesa in numero diverso da 10 neanche per i soggetti con età superiore ai 75 e 80 anni;

Aspetto di non poco conto da segnalare, è la facoltà per il venditore dell’immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio, di continuare ad usufruire del beneficio fiscale per la parte non ancora utilizzata, anche dopo la vendita.

Pertanto come regola generale la detrazione fiscale si trasferisce alla persona fisica acquirente, salvo patto contrario che ne preveda la continuazione in capo al venditore. In passato il beneficio veniva automaticamente trasferito, senza altra possibilità di scelta, in capo alla persona che acquistava.

Come ogni onere detraibile (di cui in un precedente articolo abbiamo chiarito il significato) l’agevolazione spetta in ogni singolo periodo d’imposta secondo un criterio di cassa e quindi solo con riferimento alle fatture per lavori effettivamente pagate nel corso dell’anno.

Ciascun soggetto beneficiario ha diritto di detrarre la quota spettante, dall’Irpef dovuta in relazione al singolo anno d’imposta e nei limiti della stessa. In altre parole dalla detrazione non può mai sorgere un diritto al rimborso delle somme eccedenti rispetto all’imposta liquidata e risultante dal modello Unico o 730.

 Per completezza, faccio altresì presente che sulle prestazioni di servizi (i lavori) inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria realizzati sugli immobili residenziali è prevista un aliquota IVA agevolata pari al 10% rispetto a quella ordinaria attualmente fissata al 22%. Tale trattamento di favore si estende anche alle cessioni di beni necessarie all’intervento stesso purché la relativa fornitura avvenga nell’ambito di un contratto di appalto ed il loro valore non sia “significativo”  secondo la definizione fornita in tal senso dall’amministrazione finanziaria e su cui magari potremo tornare in occasione di un approfondimento specifico sul punto.

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