La “nuova” riscossione di Equitalia:analizziamo le novità

DALLE DILAZIONI DI PAGAMENTO AL DIVIETO DI PIGNORAMENTO DELLA PRIMA CASA

- di Dott.ssa Anna Maria Marini (Dottore Commercialista)

UnknownNegli ultimi tempi abbiamo assistito a diversi interventi, legislativi e non, finalizzati ad attenuare e in qualche adeguare le esigenze di riscossione del fisco con quelle dei contribuenti che sempre più soffrono degli effetti della crisi economica generale.

Da ultimo con il Decreto Legge 69/2013 (c.d. Decreto del fare), pubblicato in G.U. venerdì 21 giugno 2013 e in vigore da sabato 22, sono state apportate significative modifiche alle disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi volte a limare in qualche modo, dietro le sollecitudini provenienti da tutte le categorie, i poteri di Equitalia.

Questo articolo, che non ha finalità di trattare la materia in modo esaustivo, vuole essere un momento per riepilogare gli interventi in materia di riscossione di maggior interesse comune e per fare qualche breve riflessione.

Dilazione di pagamento

L’art. 19 del DPR 602/1973 consente all’agente della riscossione (Equitalia), su proposta del contribuente e quando ricorrano condizioni di obiettiva difficoltà economica dello stesso, di concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili.

a) Come chiedere la rateazione:

  • la rateazione c.d. Automatica: fino ad un debito di Euro 50.000 (limite modificato con direttiva del 7/5/2013 di Equitalia), la rateazione può essere richiesta senza produrre documentazione extra; quindi il frazionamento del pagamento si può ottenere presentando una semplice richiesta motivata, in carta libera, che attesta in autocertificazione la situazione di temporanea difficoltà economica del debitore (limite max di 72 rate ed importo minimo di ciascuna rata di Euro 100 con possibilità di rata variabile e crescente per ogni anno);

  • la rateazione c.d. Ordinaria: si riferisce ai debiti che superano i 50.000 Euro, in questo caso la rateazione può essere ugualmente richiesta a semplice istanza di parte, ma va allegata tutta una serie di documentazione che dimostra lo stato di difficoltà.

In entrambi i casi non è più necessario presentare garanzie (fideiussioni, etc.)

La richiesta può essere presentata a mano presso gli sportelli di Equitalia o con raccomandata A/R.

b) Proroga della dilazione

In caso di evidente peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione può essere prorogata, una sola volta per un ulteriore periodo di 72 rate, il tutto purché nel frattempo non sia intervenuta decadenza ovvero il contribuente non sia in regola con il pagamento di 8 (otto) rate (prima erano solo 2), anche non consecutive.

Infatti, se il contribuente decade dal beneficio della rateazione, tutto l’importo residuo viene richiesto dall’agente in un’unica soluzione.

Ovviamente la dilazione ed il numero delle rate in ipotesi di proroga, è a discrezione dell’agente della riscossione che valuta in funzione dell’importo oggetto di richiesta e della documentazione a supporto prodotta dal contribuente.

c) Fase dell’extra-time

Qualora il debitore, per ragioni estranee alla sua responsabilità, si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere allungata fino a 120 rate, sia in ipotesi di prima richiesta che in ipotesi di richiesta di proroga.

Tutto questo può avvenire:

  • se esiste una condizione di accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del debito tributario secondo una piano di rateazione ordinario;

  • previa valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

In attesa del DM dell’Economia, da emanare entro 30 giorni dalla conversione del Decreto del fare, che conterrà le modalità di attuazione di tale disposizioni, si può senz’altro dire che, seppur apprezzabile l’intervento legislativo, l’accesso ad una proroga così distanziata nel tempo soggiace, almeno dal dato letterale, a limiti molto rigorosi che consentiranno l’accesso soltanto ad una platea di soggetti molto ristretta.

Quali i benefici della rateazione? Sicuramente il contribuente che ha ottenuto la rateazione non può più essere considerato inadempiente, pertanto potrà richiedere ad esempio il Durc (Documento Unico di regolarità contributiva); inoltre Equitalia non può iscrivere nei suoi confronti ipoteca né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché risulta in regola con i pagamenti.

Vincoli al pignoramento

Senza dubbio una delle disposizioni di maggior impatto, anche mediatico, in materia di riscossione introdotta con il DL 69/2013, è l’impignorabiltà della casa di abitazione.

Secondo la precedente formulazione della norma infatti, l’agente della riscossione poteva procedere alla espropriazione immobiliare di cui all’art. 76 del DPR 602/73, quando l’importo complessivo del credito per cui agiva era superiore a Euro 20.000 e senza ulteriori limitazioni.

Con le modifiche introdotte, viene invece inibito all’agente della riscossione di espropriare l’immobile del contribuente quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) è l’unico immobile di proprietà; 2) l’immobile è adibito ad uso abitativo; 3) il contribuente ha la residenza in quell’immobile.

Fanno eccezione alla regola appena espressa gli immobili di lusso (quindi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A8 e A/9).

Restano viceversa immutate le disposizioni in materia di iscrizione dell’ipoteca (credito a ruolo superiore a Euro 20.000), così come resta fermo che Equitalia sarà legittimata a partecipare ad eventuali vendite forzose promosse da altri creditori di diritto comune e per i quali, è bene chiarirlo, i limiti di cui sopra non trovano applicazione.

In tutti gli altri casi, e quindi per gli immobili non qualificabili come casa di abitazione nel senso sopra chiarito, il concessionario alla riscossione può procedere alla riscossione coattiva solo se l’importo del credito per cui agisce supera i 120.000 euro e solo se siano decorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione della ipoteca senza che il debito sia stato estinto.

Tra l’altro, la norma (art. 52 DPR 602/1973) già prevedeva, a seguito di un recente intervento legislativo, che il debitore ha la facoltà di procedere direttamente alla vendita dell’immobile purché la vendita avvenga rispettando il limite del valore normale (valore in comune commercio). In questo caso l’agente della riscossione interviene nell’atto di cessione, recupera l’intero corrispettivo della vendita riversando al debitore l’eventuale eccedenza rispetto al dovuto nei 10 giorni successivi all’incasso.

Con le nuove disposizioni, tale facoltà di vendita diretta da parte del debitore può essere esercitata dal medesimo entro i 5 (cinque) giorni antecedenti la data del primo incanto (prima data vendita all’asta), o in ipotesi di successivi incanti entro il giorno precedente e anche a prezzo inferiore.

Va segnalato che per bilanciare la posizione di Equitalia, è stato innalzato da 120 a 200 giorni il termine entro il quale il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione non sia stato effettuato il primo incanto.

I punti di riflessione.

Come sottolineato anche da autorevoli pubblicisti, questo intervento poteva essere l’occasione per escludere dal pignoramento diretto di Equitalia, oltre alla casa di abitazione anche uno specifico paniere di beni definibili come essenziali nella vita di un contribuente; così come l’occasione è stata persa per estendere il “beneficio” anche alle imprese, soprattutto ai piccoli imprenditori e agli artigiani, relativamente a quei beni che possono definirsi essenziali e indispensabili per lo svolgimento dell’attività.

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