Coffee lex- Scopriamo la nuova tassa imposta unica comunale

LA NUOVA TASSAZIONE DEL POSSESSO DI IMMOBILI E L’EROGAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI: ARRIVA LA IUC!

di Dott.ssa Anna Maria Marini (Dottore Commercialista in Ancona)

imagesPer effetto della legge n.147/2013 c.d. legge di Stabilità, a decorrere dal 1 gennaio 2014, fa il suo “debutto in società” la nuova imposta che andrà a colpire il possesso di immobili e l’erogazione dei servizi comunali. Parliamo ovviamente della tanto discussa Imposta Unica Comunale (IUC).

La IUC si compone di tre parti: la componente patrimoniale, cioè l’IMU, che tassa il possesso delle unità immobiliari; la componente relativa ai servizi comunali indivisibili, c.d. TASI, che copre i costi di quelle attività/servizi comunali offerti in modo generico a tutta la collettività (ad es. le spese per l’illuminazione, la manutenzione delle strade etc..), ed infine la componente che attiene ai rifiuti solidi urbani, che va a sostituire la Tares ovvero ancora la vecchia Tarsu.

 

Inutile dire che ancora siamo lontani dal poter delineare un quadro chiaro ed organico di quelle che saranno le regole applicate e applicabili alla IUC.

Tante sono le incertezze che ad oggi aleggiano sulle modalità concrete di applicazione delle singole imposte che compongono la IUC, soprattutto per quello che attiene le neo-nate Tasi e Tari, in particolare le aliquote che verranno applicate, le eventuali detrazioni e/o agevolazioni, le modalità concrete con cui tali tributi dovranno essere corrisposti e in che tempistiche.

La legge di Stabilità demanda il potere regolamentare ai singoli Comuni fissando soltanto alcune regole base a cui tali regolamenti dovranno attenersi.

Di fatto quindi saranno gli enti locali a dover scrivere questo nuovo “capitolo” di tassazione, stabilendo i criteri di determinazione delle tariffe per la Tari, l’individuazione analitica dei servizi indivisibili ai fini della Tasi, unitamente alla disciplina delle eventuali riduzioni o comunque agevolazioni da riconoscere per rendere l’imposizione più equa e quindi per tenere conto della effettiva capacità contributiva delle singole famiglie, senza dimenticare però le esigenze “imprescindibili” di finanza locale.

Cerchiamo allora delineare una sorta di identikit della nuova imposta con la finalità di renderla più comprensibile in attesa degli ulteriori e necessari chiarimenti che ci faranno finalmente comprendere, quanto e quando materialmente saremo chiamata alla cassa.

Procediamo con ordine.

Per quello che riguarda la componente patrimoniale ovvero l’IMU, questa continuerà ad essere pagata dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile e non dall’inquilino. Viene esclusa l’abitazione principale, e sue assimilazioni di legge o regolamentari, fatta eccezione per gli immobili di lusso, ovvero le unità censite in catasto alle categorie A/1, A/8 e A/9, che rimarranno soggette all’Imu; lo stesso dicasi delle seconde case e di tutti gli altri immobili (capannoni, alberghi, negozi etc.) che sconteranno ancora l’imposta sul possesso.

La componente Tasi, graverà sia sul proprietario che sull’eventuale inquilino dell’immobile. Quindi il presupposto della Tasi è quello di possedere o detenere:

  • un fabbricato, inclusa l’abitazione principale;

  • aree scoperte, ad esclusione di quelle che costituiscono pertinenza o sono accessorie di locali imponibili;

  • aree fabbricabili.

  • Restano escluse invece le aree condominali (art. 1117 c.c.) che non siano detenute o occupate in modo esclusivo.

Esistono però delle eccezioni alla regola generale di imposizione appena esposta, in particolare:

  1. qualora l’immobile sia detenuto per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto esclusivamente da colui che possiede l’immobile a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

  2. per l’immobile detenuto in leasing l’obbligo riguarda soltanto il locatario;

  3. per le unità che rientrano nella multiproprietà e nei centri commerciali integrati, nonché per le aree scoperte di uso comune, il responsabile del versamento della Tasi è colui che gestisce i servizi comuni.

La Tasi avrà la stessa base imponibile della componente IMU e la sua aliquota potrà variare dall’1 per mille al 2,5 per mille, anche se va detto, che sulle tariffe applicabili in realtà già nei provvedimenti di legge in corso di emanazione potrebbero essere previsti degli innalzamenti a discrezioni degli enti locali di riferimento.

In sede di regolamento i Comuni potranno deliberare aumenti e diminuzioni fino anche all’azzeramento del tributo, tuttavia esiste un vincolo imprescindibile che impone agli enti locali di non superare la quota del 10,6 per mille sommando la componente Tasi e quella IMU.

 L’obbligazione tra occupante e titolare del diritto reale sull’immobile dovrebbe essere ripartita nel seguente modo:

  • tra il 10 ed il 30 per cento del tributo sarà a carico del detentore;

  • il residuo sarà a carico del titolare del diritto reale di godimento.

Le ipotesi di riduzioni ed esenzioni sono state in qualche modo delimitate dalla Legge di Stabilità, ma la loro misura così come la loro effettiva applicazione è stata demandata alle decisioni del Comune che verranno adottate in sede di emanazione del regolamento. In particolare le ipotesi previste dalla legge si riferiscono a:

             abitazioni con un solo occupante;

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o comunque per altre finalità limitate e discontinue;

  • locali diverse dalle abitazioni;

  • aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso discontinuo ma continuativo;

  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono all’estero per più della metà di un anno solare;

  • fabbricati rurali ad uso abitativo

 

Infine, la componente Tari, relativa ai rifiuti, dovuta da chiunque possieda o detenga (a qualsiasi titolo) locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.

 

In caso di pluralità di possessori o di detentori l’obbligazione tributaria è unica e quindi tutti sono responsabili in solido dell’adempimento.

 

La Tari è corrisposta per anno solare ed è l’ente impositore, ovvero l’ente locale, ad essere competente ad effettuare il calcolo e a provvedere al relativo incasso, basandosi sui criteri dettati dal Regolamento di cui al DPR 158/99 o in alternativa commisurando le tariffe da applicare alla quantità e alla qualità delle medie normali di rifiuti prodotti per ogni unità di superficie dell’immobile, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, secondo il c.d. principio del “chi iniqua paga”.

 

Per quanto riguarda la superficie degli immobili, metro imprescindibile per arrivare alla determinazione dell’imposta dovuta, provvisoriamente e fino a quando non saranno state attuate le procedure di interscambio tra i Comuni e l’Agenzia del Territorio, queste saranno determinate in funzione della superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Non si tiene invece conto delle superfici in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti c.d. speciali, al cui smaltimento sono tenuti coloro che le producono, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Anche in questo caso, niente vieta che i Comuni potranno stabilire tariffe ridotte o addirittura esenzioni in presenza di:

 

  • abitazioni con un solo occupante;

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o comunque per altre finalità limitate e discontinue;

  • locali diverse dalle abitazioni;

  • aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso discontinuo ma continuativo;

  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono all’estero per più della metà di un anno solare;

  • fabbricati rurali ad uso abitativo.

 

La clausola di chiusura della norma prevede che i Comuni potranno stabilire esenzioni ed agevolazioni anche al di fuori dei casi sopra richiamati, tuttavia questa “estensione” dovrà essere coperta con risorse provenienti dalla fiscalità generale del Comune.

Facile quindi supporre, stante l’attuale condizione dei Comuni italiani, che tali estensioni non ci saranno o saranno molto circoscritte.

Le scadenze di pagamento.

Tra gli aspetti ad oggi incerti, purtroppo va annoverato anche il paragrafo “scadenze”. Infatti ad oggi non è per nulla chiaro quando i contribuenti verranno chiamati ad eseguire il versamento dei tributi esaminati.

La Legge di stabilità ha previsto solo alcuni confini, stabilendo in particolare:

  • per l’IMU: le scadenze del 16.06 e del 16.12 (come l’attuale impostazione);

  • per la Tari e la Tasi: si prevede che gli enti locali nel fissare termini e modalità di pagamento debbano considerare comunque la possibilità per il contribuente di versare in almeno due rate semestrali, eventualmente anche in maniera differenziata tra i due tributi, e ferma restando la possibilità per il contribuente medesimo di versare le imposte dovute in un’unica soluzione come prevista dal singolo regolamento.

Diciamo quindi che, a parte un idea della struttura del nuovo tributo, in realtà non siamo ancora in grado di fare valutazioni di merito e circostanziate sulla nuova IUC, perché tutto è ancora da scrivere e non è detto che anche ciò che è scritto non possa subire ulteriori variazioni ed aggiustamenti.Certo è che da questa nuova imposta non possiamo che aspettarci un aumento della pressione fiscale rispetto a quella dell’anno appena concluso, la prima casa verrà di nuovo tassata non sotto forma di IMU, ma sempre di tasse parliamo; senza tenere conto che tutta questa incertezza non contribuisce a far ritrovare il necessario clima di serenità e stabilità di cui avremmo bisogno per intraprendere il giusto cammino verso la ripresa economica.

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