VICENZA, 6 SETTEMBRE 2011 – Anziano pedofilo arrestato alcuni giorni fa nel Vicentino dopo aver abusato di due bambini di 11 anni. L’uomo – Mario Betti, 76 anni, sposato e pensionato, nato a Firenze ma residente a Cornedo Vicentino cittadina a due passi da Valdagno – era già noto alle forze di polizia per reati simili. Lui ovviamente nega tutto e, ad alcuni giorni dall’arresto, non ha ancora fatto alcuna ammissione. Avvicinava le piccole vittime sulla pista ciclabile che costeggia il fiume Agno, una striscia di strada scelta da molte famiglie per passeggiare, portare a spasso il cane, correre e anche per raggiungere in bici e in sicurezza Valdagno. Con uno stratagemma Betti li avvicinava. “Vuoi sentire una barzelletta?” e quando l’ingenuità li faceva abboccare all’esca lanciata da quel nonno apparentemente simpatico e gagliardo, il piano era a metà del suo drammatico compimento. L’anziano portava i bambini dietro ai cespugli o in qualche anfratto e abusava di loro. L’ultimo episodio è di fine agosto, nella sua rete sono caduti due bimbi di 11 anni per cui è stata accertata la violenza sessuale. I piccini sotto choc hanno raccontato tutto ai genitori che si sono rivolti dapprima al sindaco di Cornedo, poi ai carabinieri. A seguito della denuncia-querela presentata dai famigliari delle due vittime, ieri sono scattate le manette ai polsi del pensionato. Ancora una volta. E l’accusa è sempre la stessa: molestie sessuali a bambini di età inferiore ai 14 anni.
Mario Betti era stato arrestato nel 1995 per l’accusa di atti di libidine contro minori. Nel 1999 l’apice dell’orrore: mentre faceva il ‘nonno-vigile’ al servizio della collettività, aveva avuto attenzioni morbose nei confronti di un bambino. Era stato arrestato e gli erano stati concessi i domiciliari per l’età avanzata.
TALITA FREZZI
D: Che differenza c’è tra i reati di pedofilia, violenza sessuale, molestia e atti di libidine?
R: La pedofilia è una preferenza sessuale verso i bambini in età prepuberale (fino a 13 anni) e, di per sé, non è un reato fin quando non ne scaturiscano atti sessuali veri e propri, anche consensuali, o in attività di pornografia minorile anche virtuale. Se per pedofilia si intende l’abuso sessuale su un bambino, allora si tratta di violenza sessuale aggravata dall’età (art. 609 ter c.p.) Nell’ordinamento penale attuale (art. 609 bis codice penale) non c’è differenza tra violenza sessuale, molestia ed atti di libidine (che includevano, prima della riforma del 1995, gli atti sessuali diversi dal congiungimento carnale). La differenza risiede nella possibilità di graduare la pena a seconda dei casi concreti (così una violenza sessuale attuata mediante uno stupro sarà, ovviamente, punita diversamente da una violenza sessuale attuata mediante un palpeggiamento sull’autobus, sebbene tutte e due le ipotesi siano previste nella medesima norma di legge: art. 609 bis cp).)
D: Quando l’età costituisce un ‘vantaggio’ per alleggerire una pena o scegliere una diversa misura cautelare?
R: Secondo l’art. 275 del codice di procedura penale prescrive che non può essere disposta la misura cautelare in carcere (in attesa cioè del giudizio) per persone che hanno compiuto i 70 anni di età, a meno che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Quindi l’anziano della vicenda in oggetto non potrà essere arrestato ma, al massimo, posto agli arresti domiciliari, a meno che il Giudice non pensi che sia eccezionalmente pericoloso. L’età influisce anche sulle modalità di esecuzione della pena definitiva che, in alcuni casi, può essere scontata a casa.
D: In che consiste la denuncia-querela?
R: La denuncia porta a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria un fatto costituente reato che è, comunque, perseguibile d’ufficio (ovvero anche senza la denuncia). La querela è invece necessaria per procedere penalmente contro il colpevole in alcuni reati minori (es. furto semplice, appropriazione indebita) o che attengono alla sfera morale e personale della vittima (es, ingiuria o violenza sessuale), che potrebbe preferire il silenzio alla repressione penale.
D: Perché viene specificata l’età delle vittime (14 anni) relativamente ai reati contro la persona? E’ un’aggravante?
R: Si, è un’aggravante della violenza sessuale (art. 609 ter c.p.) e del reato di atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.).
D: Quando un individuo commette un reato per cui era già stato arrestato o segnalato, la recidiva del suo comportamento costituisce un’aggravante?
R: La recidiva è un’aggravante ai sensi dell’art. 99 c.p.
D: I familiari delle vittime possono costituirsi parte civile nel processo che si aprirà a carico del pedofilo? E la vittima stessa?
R: Possono costituirsi parte civile sia il minore, attraverso coloro che esercitano la potestà (dio solito i genitori) chiedendo il risarcimento del danno, soprattutto morale, derivante dala violenza subita. Possono chiedere i danni anche i familiari della vittima, per i danni autonomamente sofferti.
AVV.GIANNI MARASCA

