Loading...

Giovanni Falcone “Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”

Malcom X “Nessuno vi può dare la libertà, nessuno vi può dare l’uguaglianza o la giustizia. Se siete uomini, prendetevela”

Usa: nota catena di ristoranti per bambini accusata di sfruttamento del lavoro minorile

Posted by on dic 16th, 2011 and filed under Estero. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

WASHINGTON, 16 DICEMBRE ’11 – Questa volta sono gli Usa a catapultarci nell’ennesimo episodio di sfruttamento del lavoro minorile. E con lo scandalo arriva anche il paradosso, perchè ad essere coinvolta nella vicenda è “Chuck E. Cheeses”, la nota catena di ristoranti specializzati proprio nella ristorazione e nell’intrattenimento per bambini e ragazzi.
Nata da un’ idea di Nolan Bushnell – famoso tra l’altro per aver fondato la società di produzione di videogiochi arcade Atari, Inc. -, Chuck E. Cheeses oggi conta 542 ristoranti, sparsi in ogni angolo del Paese. Qui da più di 30 anni approdano migliaia di bambini, ragazzi e famiglie, ma sembra che dietro le quinte del “mondo incantato” a svolgere le mansioni più pericolose siano proprio dei minori.
Nell’area di San Francisco Bay (California), nove punti vendita del gruppo americano sono infatti finiti sotto la lente di ingrandimento della giustizia per aver costretto alcuni giovanissimi dipendenti a svolgere operazioni pericolose. In particolare pare che ad alcuni ragazzi minori di 18 anni sia stato imposto di condurre le macchine per il trattamento dei rifiuti e i robot per l’impasto di pane e pizza.

Una piaga sociale. Il lavoro infantile, che colpisce in tutto il pianeta bambini dai 5 ai 15 anni, è ancora un fenomeno tristemente diffuso e attecchisce sopratutto in quei Paesi in via di sviluppo o non sviluppati, che soffrono la povertà.

Si calcola che in Africa, Asia e America Meridionale i piccoli lavoratori siano oltre 100 milioni e secondo alcune stime anche centocinquanta (Unicef).
Come si vede, però, neanche i Paesi più sviluppati sono esenti da questa preoccupante piaga. Lo sfruttamento del lavoro minorile è infatti molto presente anche in Europa (Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Regno Unito, Est Europa) e negli Usa.
Nel 2001 l’ISTAT, il principale ente di ricerca pubblico italiano, ha stimato la presenza Italia di circa 140.000 lavoratori tra i 7 e i 14 anni, molti dei quali in condizione di sfruttamento. Oggi alcune stime parlano addirittura di 509.000 lavoratori, di età compresa tra i 6 e i 13 anni.
In tutto il mondo, i bambini sfruttati, a cui viene letteralmente negata l’infanzia (e probabilmente anche il decoro), sono utilizzati per le mansioni più disparate; alcuni vengono impiegati come minatori o braccianti e molti addirittura mangiano e dormono in fabbriche-lager, dove sono quasi segregati per mesi, senza possibilità di incontrare le famiglie.
I modi dello sfruttamento sono però molti, alcuni anche dolorosissimi da concepire,  per questo l’Unicef ha effettuato una distinzione tra “child labour”, ovvero lo sfruttamento economico in condizioni nocive per il benessere psico-fisico del bambino, e “children’s work”, una forma di attività economica più leggera e tale da non pregiudicare l’istruzione e la salute del minore.
Nonostante nel lontano 1989 la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (approvata dall’Onu e ratificata anche dall’Italia) abbia stabilito che i bambini hanno il diritto “di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso”, alcuni governi continuano ancora a negare i dati sullo sfruttamento dei minori, così oggi sembra ancora tutto da fare e la civiltà sembra ancora rimanere un passo indietro.

FEDERICA FIORDELMONDO

D: Quale normativa disciplina il lavoro dei minori?E quale punisce lo sfruttamento dei minori nel lavoro?

R: Il 12 giugno di ogni anno si celebra la giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una piaga purtroppo ancora troppo diffusa e di più di quanto si possa pensare. La normativa in materia è molto vasta ed articolata a vari livelli (internazionale, europeo, interno).
La Convenzione dell’International Labour Organization (ILO) n. 138/73 ha stabilito per la prima volta il principio per cui l’età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore a quella prevista per il completamento della scuola dell’obbligo e, in ogni caso, non deve essere inferiore ai 15 anni.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 ha definito “fanciullo” ogni essere umano di età inferiore ai d 18 anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile. In particolare l’art. 32 stabilisce che gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo “di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale”.
La Raccomandazione 190/1999 dell’ International Labour Organization ha stabilito che sono tali da  compromettere salute, sicurezza e moralità del bambino tutti i lavori che espongono i minori ad abusi fisici, psicologici o sessuali; svolti sotto terra, sotto l’acqua, ad altezze pericolose e in spazi ristretti; svolti mediante l’uso di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi o che implicano il maneggiare o il trasporto di carichi pesanti; svolti in ambiente insalubre tale da esporre i minori a sostanze, agenti o processi pericolosi o a temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute; svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari prolungati, notturni o lavori che costringano (il minore) a rimanere ingiustificatamente presso i locali del datore di lavoro.
Contro il lavoro minorile si è espressa anche la Carta dei diritti dell’Unione europea (Carta di Nizza) che vieta il lavoro minorile affermando che letà minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione”.

Nel nostro ordinamento la prima disciplina sul tema  si è avuta con la legge 977/67 in cui viene definito “bambino” colui che non ha compiuto 15 anni o sia ancora soggetto all’obbligo scolastico, mentre è “adolescente” il minore ultraquindicenne e che abbia compiuto assolto a tale obbligo. L’età minima lavorativa è stata elevata a 16 dalla legge 296/2006.Il divieto generale del lavoro per i bambini è in ogni caso derogabile in casi specifici autorizzati dalla  Direzione provinciale del lavoro, per attività di carattere culturale artistico  sportivo o pubblicitario.
Vi sono poi norme per regolare il lavoro dei minori  per settori lavorativi particolari (legge 112/2004 e D.M. attuativo 218/2006 per lo spettacolo, giunti a seguito dell’approvazione del codice di autoregolamentazione televisiva per i minori del 2002) ed ancora sul tema sono intervenute  la legge 53/2003 (cd. riforma Moratti), il d.lgs. 7/2005 e la c.d.  riforma Gelmini del 2008.

Per quanto riguarda invece la repressione penale del fenomeno, una delle ipotesi di reato ravvisabili in caso i sfruttamento del minore sul lavoro è quella dell’art. 600 c.p.(riduzione in schiavitù) che punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

AVV.VALENTINA COPPARONI

Print Friendly

Related posts:

  1. Vicenza, adescava i bambini con una barzelletta. Arrestato Mario Betti, anziano pedofilo
  2. Consigliere regionale lombarda accusata di “dossieraggio” per favorire “Il Trota” Bossi
  3. Tubercolosi al ‘Gemelli’, continuano i contagi. Accusata di lesioni personali colpose un’infermiera
  4. Bolzano: fotografa bambini nudi, capo chierichetto condannato
  5. Corona cerca un lavoro per non andare in carcere

Leave a Reply


7 − cinque =

Plugin from the creators of Brindes Personalizados :: More at Plulz Wordpress Plugins
Anno 2012
FATTO & DIRITTO Testata registrata presso il Tribunale di Ancona n. 15/11 del 17/10/2011 © Riproduzione riservata