MILANO, 31 MAGGIO ’12 – Undici dei tredici imputati nel processo sulla tentata scalata di Unipol alla Bnl, sono stati assolti con formula piena (“perché il fatto non sussiste”). L’accusa era quella di aggiotaggio, caduta per 11 imputati durante il processo d’appello che si è svolto presso il Tribunale di Milano. Tra gli assolti compaiono anche l’ex governatore di Bankitalia Antonio Fazio, l’imprenditore-editore Francesco Gaetano Caltagirone e l’a.d. di Unipol Carlo Cimbri. Assolti anche gli immobiliaristi Danilo Coppola, Stefano Ricucci, Giuseppe Statuto, i fratelli Ettore e Tiberio Leonardi, il finanziere Emilio Gnutti, l’ex presidente di Bper Guido Leoni, il parlamentare Vito Bonsignore.
Per gli ex vertici di Unipol, Giovanni Consorte e il suo braccio destro Ivano Sacchetti, i giudici hanno riconosciuto la colpevolezza in relazione all’accusa di insider e ostacolo agli organismi di vigilanza. Insomma, secondo i giudici della seconda Corte d’Appello di Milano avrebbero avuto una responsabilità nel tentativo di scalata della Compagnia assicurativa bolognese alla Banca Bnl. Pertanto, Giovanni Consorte è stato condannato a 1 anno e 7 mesi (in primo grado era stato condannato a 3 anni e 10 mesi), Ivano Sacchetti a 1 anno e 6 mesi (3 anni e 7 mesi in primo grado). Rivista al ribasso anche la condanna per il gruppo assicurativo Unipol condannato oggi a un versamento di 420 mila euro rispetto ai 720 mila, in primo grado.
TALITA FREZZI
D: In che consistono le accuse di aggiotaggio e insider?
R: L’aggiotaggio consiste nella manipolazione di un titolo sul mercato finanziario finalizzata a cambiarne il prezzo oppure la percezione del valore dello stesso da parte degli agenti del mercato; tale manipolazione può essere operativa (si compie direttamente sui mercati finanziari attraverso operazioni, anche fittizie) oppure informativa (diffusione di informazioni false o tendenziose relative alle società emittenti titoli su mercati finanziari). In particolare è l’art. 2637 del codice civile a prevedere la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque diffonde notizie false oppure realizza operazioni simulate a causare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento pubblico in ordine alla stabilità patrimoniale di banche.
In Italia il concetto di insider trading consiste nell’attività di compravendita di titoli (ad es. azioni o obbligazioni) di un a certa società da parte di soggetti che per la loro qualifica, professione o posizione all’interno della medesima sono in possesso di informazioni riservate (le c.d. informazioni privilegiate) non conosciute o conoscibili da tutti, ha trovato applicazione in diverse norme.In particolare, è prevista e sanzionata (con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 20 mila euro a 3 milioni) dal Testo Unico sulla Finanza (TUF) all’art. 184 con la definizione di “abuso di informazioni privilegiate” “[...] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente od indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio; c) raccomanda od induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).”; dall’art. 185 TUF che disciplina la “Manipolazione del mercato” che punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 20 mila a euro 5 milioni chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.Inoltre l’art. 181 definisce meglio il concetto di “informazione privilegiata” ovvero quella informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari od uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
D: Quando si configura il reato di ostacolo agli organismi di vigilanza?
R: Il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza sanziona la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società o enti e di altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La normativa punisce anche gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, ne ostacolano le funzioni in modo consapevole e quindi volontario.
AVV.VALENTINA COPPARONI