ROMA, 24 SETTEMBRE ’12 – Un’intervista risalente al 2010 getta imbarazzo su Chiara Colosimo, 26 anni, capogruppo del Pdl nel consiglio regionale del Lazio. In quella occasione infatti, la Colosimo viene immortalata dalle telecamere di Mtv davanti a un murales raffigurante Corneliu Zelea Codreanu, sostenitore del nazifascismo e fondatore del gruppo antisemita romeno “Guardia di ferro”. Nell’intervista fatta presso la storica sezione dell’Msi, oggi Pdl, di via Guendalina Borghese, alla Garbatella, la neocapogruppo spiega di aver lavorato come cubista e di essere entrata nel gruppo giovanile del Pdl dopo l’iscrizione a Scienze Politiche. Nel video, oltre a Codreanu, si vede anche un ragazzo intento a fare flessioni: “Fa le flessioni – spiega alla telecamera la stessa Colosimo – perché ha sbagliato uno striscione e quando si sbaglia si paga così”. Il servizio avrebbe scatenato alcune critiche da parte della Comunità ebraica romana: il presidente Riccardo Pacifici precisa che la Colosimo non avrebbe mai mostrato ostilità nei loro confronti ma che l’ideologia di Codreanu è un serio pericolo per la libertà e l’Europa e non va assolutamente sottovalutata. La neocapogruppo ammette di essere stata ingenua e ammette di non avere alcun problema a condannare fascismo e nazismo.
ELEONORA DOTTORI
D: Come è disciplinato in Italia il richiamo a fascismo e nazismo?
R: Nel nostro ordinamento è sancito dalla Costituzione il principio di uguaglianza (art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”).
Inoltre la legge c.d. Mancino (n. 205/1993) prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E’ altresì vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza cosi come sono puniti coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.
La legge Mancino prevede poi all’articolo 3 la c.d. aggravante razziale secondo cui per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.
AVV. TOMMASO ROSSI