TORINO, 16 NOVEMBRE ‘11 – Tragedia della multinazionale dell’acciaio Thyssenkyupp: la sentenza del giudice della Corte d’Assise di Torino Paola Dezani condanna l’amministratore delegato Herald Espenhahn (45 anni, tedesco) a 16 anni e sei mesi di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale. Sono state rese note le motivazioni della sentenza che crea un importante precedente in materia di prevenzione, sicurezza nei luoghi di lavoro e morti bianche.
Secondo i giudici, le morti di quei sette operai investiti dal fuoco il 6 dicembre 2007 nello stabilimento torinese della Thyssen si potevano evitare e furono causate dalla “scelta sciagurata di non fare nulla” in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’importante investimento destinato alla sicurezza e alle misure antincendio per la linea 5 era stato trasferito al trasloco dell’impianto a Terni, lasciando quindi la linea 5 in balìa degli eventi: con gravi carenze strutturali, con gli estintori scarichi e la vita degli operai in quel settore lasciata alla roulette russa del destino visto che si erano già verificati in passato altri incendi di cui si sarebbe dovuto tenere conto (per i quali l’assicurazione aveva anche aumentato la franchiglia). L’amministratore è dunque colpevole di aver bloccato un investimento nel tentativo di rispettare l’interesse economico dell’azienda e pur di dare un piccolo vantaggio alla fabbrica si è pagato un prezzo troppo alto in termini di vite umane. La sentenza ha dell’eccezionale. E’ la prima volta infatti che in Italia viene applicato questo articolo del Codice a una tragedia sul lavoro.
La vicenda.
Il 6 dicembre 2007 nell’acciaieria Thyssen di Torino- sede ormai prossima alla chiusura – in piena notte si sviluppò un piccolo incendio nella linea 5 dove si trovavano al lavoro in quel momento otto operai. Improvvisamente il fuoco attaccò uno dei macchinari e gli addetti furono investiti da una violentissima vampata di fuoco incandescente che provocò loro ustioni gravissime e profonde su tutto il corpo. Sette morirono, uno per miracolo, riuscì a salvarsi.
Le vittime.
Nel terribile incendio sviluppatosi alla Linea 5 della Thyssen persero la vita sette operai: Giuseppe De Masi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo, Bruno Santino e Antonio Schiavone. Solo uno degli operai, Antonio Boccuzzi, riuscì miracolosamente a sopravvivere. Nel corso del dibattimento la difesa ha tentato anche di screditare le dichiarazioni del superstite, ma per i giudici è invece “del tutto attendibile”. Si è anche tentato, e questo sarà approfondito nel corso di un’altra inchiesta della Procura, di condizionare le testimonianze di altri lavoratori. I giudici hanno riconosciuto che le vittime non hanno colpe e se anche si fossero accorti del focolaio un po’ in ritardo già è anomalo, secondo i giudici, che in tali condizioni precarie gli operai fossero sempre riusciti finora a “fronteggiare situazioni analoghe”.
La condanna.
L’amministratore delegato della Thyssen è stato condannato a 16 anni e sei mesi di reclusione per quelle sette morti. Il minimo della pena, in quanto i giudici gli hanno riconosciuto le attenuanti generiche del buon comportamento processuale e del risarcimento danni ai familiari delle vittime. La sentenza condanna Espenhahn per omicidio volontario con dolo eventuale e qualora venisse confermata in Appello e in Cassazione, segnerebbe un enorme passo avanti nella giurisprudenza in materia di prevenzione, sicurezza nei luoghi di lavoro e morti bianche. Nelle 465 pagine di sentenza le responsabilità dei sei imputati in questo processo vengono divise tra omicidio colposo “con colpa cosciente” (per cui sono stati condannati cinque dirigenti a pene tra i 10 e 13 anni e mezzo per la loro convinzione che non sarebbe mai accaduto nulla del genere alla fabbrica) e omicidio volontario “con dolo eventuale” (solo Espenhahn, che accettò il rischio di un possibile disastro come quello poi avvenuto). La fabbrica di Torino, ormai prossima a chiudere, versava in condizioni gravi sia in termini di personale rimasto al lavoro, sia rispetto agli standard qualitativi e quantitativi di sicurezza richiesti per quel genere di attività. Nonostante queste gravi carenze strutturali (proprio alla linea 5) si continuò lo stesso la produzione. I giudici contestano all’amministratore delegato la responsabilità di “aver azzerato gli investimenti azzerando così anche la sicurezza nell’interesse del suo personale ma anche dell’azienda”.
TALITA FREZZI
D: In che consiste l’accusa di omicidio volontario “con dolo eventuale”? E quello “con colpa cosciente”?
R: Il “dolo eventuale” è una forma di imputazione del reato (in questo caso del reato di omicidio) che consiste nell’aver agito rappresentandosi la concreta possibilità di realizzazione del fatto di reato e accettando il rischio del verificarsi dello stesso. La “colpa cosciente” o “con previsione” (che è una aggravante comune che comporta un aumento fino ad un terzo della pena prevista per ipotersi di reato colposo semplice) è una forma della colpa che consiste nell’aver agito con rappresentazione della mera possibilità di realizzazione del fatto di reato senza però accettazione del rischio ossia con convinzione che il fatto medesimo non si sarebbe verificato.
Nel caso della Thyssen è stato contestato e riconosciuto, per la prima volta nell’ambito degli infortuni sul lavoro, il reato di omicidio volontario con dolo eventuale a carico dell’amministratore delegato e ciò perché quest’ultimo avrebbe rimandato gli investimenti economici previsti per il miglioramento dei sistemi antincendio della sede di Torino nonostante l’impianto fosse ancora in piena funzione. Tali condotte costituirebbero l’accettazione del rischio da parte dell’amministratore delegato del verificarsi di un grave incidente allo scopo di risparmiare sulle spese necessarie per dotare lo stabilimento di impianti di rilevazione e spegnimento di incendi.
D: In che modo la Procura aprirà un’inchiesta per accertare come l’azienda abbia tentato di condizionare le testimonianze di altri lavoratori nel dibattimento sulla tragedia?
R: Con l’apertura di un procedimento penale che, se ancora non sono stati accertati i responsabili delle presunte pressioni sui lavoratori della Thyssen, sarà a carico di ignoti. Poi, quando saranno individuati i nomi dei (presunti) responsabili, i nomi di quest’ultimo saranno iscritti nel registro degli indagati.
I reati che potrebbero essere contestati sono quelli di “induzione a non rendere cihiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando quest’ultima ha la facoltà di non rispondere oppure il reato di “intralcio alla giustizia” che punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all’autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373 c.p.
Per i testimoni, invece, che nel corso del processo hanno reso testimonianze false o reticenti potrebbe aprirsi un procedimento penale per il reato di falsa testimonianza.
D: I manager e l’amministratore delegato, tutti condannati a pene che vanno dai 10 ai 16 anni e mezzo di detenzione, le sconteranno in carcere? O essendo incensurati e grazie ai benefici di legge e attenuanti generiche, la pena sarà loro sospesa?
R: Per ora i condannati non andranno in carcere in quanto la sentenza della Corte di assise di Torino non è definitiva essendoci ancora la possibilità del ricorso in appello e l’impugnazione in Cassazione. Soltanto quando la condanna sarà definitiva allora i condannati dovranno scontare la pena comminata che, però, nel caso di specie non potrà essere sospesa in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena (sospensione per 5 anni in caso di delitti e 2 anni in caso di contravvenzioni) viene concesso soltanto quando la pena della reclusione o arresto, da sola o congiunta alla pena pecuniaria, non sia superiore ai 2 anni.
AVV.VALENTINA COPPARONI
Related posts:








[...] http://www.fattodiritto.it/sentenza-thyssen-condannato-a-16-anni-l%E2%80%99a-d/ [...]