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Risarcito il dolore per il cane picchiato

Posted by on dic 22nd, 2011 and filed under Italia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

TORINO, 22 DICEMBRE ’11 – Balagero, provincia di Torino, estate 2006. Laura S. e Stefano T. ed il loro vicino di casa Domenico G.C., 71 anni, sono di nuovo ai ferri corti. Questa volta però Domenico ha esagerato prendendo a calci il cane di Laura e Stefano fino a sbatterlo a terra, come lui stesso avrebbe ammesso. Per lui la Corte Suprema ha deciso una multa di 200 euro per il maltrattamento all’animale ed altri 300 euro per il dolore patito dall’animale. A nulla sono valse le giustificazioni dell’uomo, la denuncia per maltrattamento di animale altrui da parte della Cassazione va a confermare la condanna Giudice di Pace pronunciata tempo addietro. I giudici, seppure il 71enne sosteneva che l’animale non aveva riportato danni rilevanti, si sono affidati al giudizio del veterinario che aveva rilevato dolori alla mandibola e hanno spiegato il giudizio emesso sottolineando che i sintomi del cane dimostravano una patologia in corso. Neppure il comportamento dell’animale, che nonostante le botte apprezzava le coccole del 71enne, circostanza accolta dalla difesa, è stata presa in considerazione dalla Corte.

ELEONORA DOTTORI

 

D: Maltrattamenti  di animale altrui. Di che si tratta?

R: Dal 2004 si tratta un reato previsto dall’art. 544 ter c.p. che punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena è prevista  per chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi e la pena è aumentata della metà se dai fatti sopra descritti deriva la morte dell’animale.  In realtà il bene giuridico tutelato è il sentimento degli uomini ossia la sensibilità umana nei confronti degli animali per questo l’eventuale risarcimento che si ottiene (come in questo caso) è un ristoro non per il dolore dell’animale in sé, ma per la sofferenza subita dal proprietario dello stesso dato il legame affettivo con l’animale.

Prima dell’entrata in vigore della legge 189/2004 che ha introdotto il reato di cui sopra, la materia era disciplinata dall’art. 727 del codice penale per cui “Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 9.649″. A seguito dell’entrata in vigore della legge 180/2004 anche questa disposizione è stata modificata ed ora punisce l’abbandono di animali e la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

D: Il 71enne può tentare altre strade o la condanna è definitiva?

R: L’impugnazione dinnanzi alla Suprema Corte, che in questo caso avrebbe confermato la condanna già subita dal 71enne, è l’ultimo grado di giudizio disponibile pertanto la condanna inflitta è definitiva.

D: La Cassazione con questa sentenza avrebbe stabilito che picchiare un cane è un atteggiamento sufficiente per essere puniti, cioè che non necessariamente l’animale deve riportare ferite evidenti?

R: In realtà su questo aspetto le interpretazioni della norma da parte della giurisprudenza sono state oscillanti in quanto ad un’interpretazione più restrittiva che limita l’applicazione ai casi in cui l’animale maltrattato riporti effettive lesioni fisiche, si è affiancata una più estesa (come quella della Suprema Corte qui commentata) che ricomprende nel concetto di “maltrattamenti” anche le percosse che non comportano all’animale particolari danni fisici.

AVV. VALENTINA COPPARONI

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