Riforma del rito abbreviato: sarà escluso per i reati più gravi 

ANALISI DELLA RIFORMA APPROVATA ALLA CAMERA

di avv. Fedora Fratini

Via libera della Camera in prima lettura alle norme per escludere il giudizio abbreviato – che permette in caso di condanna, l’abbattimento di un terzo della pena ed è attualmente possibile per tutti i reati – nei procedimenti connessi ad alcuni gravi delitti, in particolare quelli per i quali è prevista la pena dell’ergastolo. 
L’elenco dei reati esclusi dall’abbreviato vanno dal sequestro di persona all’omicidio connesso a maltrattamenti in famiglia o ad atti persecutori (stalking), la prostituzione minorile, la violenza sessuale, l’omicidio per futili motivi o la tratta di persone e commercio di schiavi. 

Il provvedimento, il cui iter a Montecitorio era iniziato questa estate, passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato in data 30 novembre 2017 e si compone di sei articoli.

In particolar modo, il primo articolo del provvedimento in questione evidenzia lo scopo del disegno di legge C. 4376-A (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all’articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti), che è proprio quello di limitare l’ambito di operatività del rito abbreviato. 

Effettivamente, l’art. 1 apporta alcune modifiche all’art. 438, c.p.p. e, più specificatamente, dopo il comma 1 si inserisce il comma 1-bis (“Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo”); dopo il comma 4 è inserito il comma 4-bis (Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, l’imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo”) e al comma 6, le parole “ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta” sono sostituite dalle seguenti: “delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5, esse possono essere riproposte”.

L’art. 2 prevede, invece, l’inserimento di due nuovi articoli, ovvero il 438-bis, c.p.p.:

“Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5 dell’articolo 438, l’imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

L’imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell’articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo.

Se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo e, a seguito della modifica dell’imputazione ai sensi dell’articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza”.

e il 438-ter, c.p.p., ai sensi del quale “Quando si procede per uno dei delitti indicati nell’articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l’ora della comparizione”.

Ulteriori “aggiunte” sono previste dagli artt. 4 e 5 del provvedimento della Camera e rispettivamente riguardano l’inserimento dell’art. 134-ter dopo l’articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e di un altro comma all’art. 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

Infine, l’art. 3 prevede che il secondo e il terzo periodo del comma 2, dell’articolo 442, c.p.p. vengano soppressi; mentre, l’art. 6 stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali, alla medesima data, sia già stata presentata richiesta ai sensi dell’articolo 438 del codice di procedura penale, nel termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo, si applicano le disposizioni relative al giudizio abbreviato già vigenti a tale data.

Detto provvedimento della Camera, come, del resto, era facile immaginare, non ha trovato l’accordo di tutte le forze politiche; infatti, mentre il PD ritiene che questa riforma fosse un passo necessario per tutelare di più e meglio le vittime, Forza Italia e Lega Nord si oppongono alla decisione della Camera, seppur sulla base di diverse motivazioni.

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