MILANO, 29 SETTEMBRE ’11 – La condanna è stata emessa dalla quarta sezione del Tribunale Penale di Milano per una presunta truffa da 100 milioni di euro . Sono 16 gli allevatori condannati, fra questi Alessio Crippa, rappresentante della una cooperativa del latte La Lombarda, definito il Robin Hood dei produttori e Gianluca Paganelli della cooperativa La Latteria di Milano condannati rispettivamente a 5 e a 2 anni e mezzo di reclusione per avere eluso la normativa sulle quote latte. Oltre queste son state emesse condanne che vanno da un anno e due mesi a sei mesi per gli altri allevatori, inoltre è stato disposto un risarcimento di 300 milioni di euro all’ Agea ( Agenzia per le erogazioni in agricoltura ) e la confisca di beni per circa 18 milioni. Le accuse mosse son quelle di peculato (per il solo Crippa) e truffa ai danni dell’Agenzia alla quale gli allevatori avrebbero dovuto versare le somme ricevute grazie alle norme europee per le quote latte prodotte in eccesso. A quanto pare ciò però non è avvenuto. Risarcimenti sono anche stati riconosciuti alla Coldiretti alla Confagricoltura e ad altre 2 cooperative.
Il Presidente di Confagricoltura Mario Guidi ha parlato di sentenza epocale che rende giustizia a chi si è scrupolosamente attenuto alle leggi. Da parte sua Crippa sarcasticamente ha commentato affermando chi in Italia si fanno i processi solo a chi porta a casa belle donne e a chi munge le mucche per fare il latte.
A.D.
D: Se la truffa è commessa rispetto a un soggetto pubblico, quale pena si applica?
R: Il nostro codice penale prevede che se la truffa è compiuta a danno dello Stato o di un altro ente pubblico la pena è quella della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 309 a 1549 euro. E’ prevista altresì l’ipotesi autonoma di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per cui qualora la truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità europee la pena è quella della reclusione da 1 a 6 anni e si procede d’ufficio.
D: La disciplina sulle c.d. quote latte riguarda una norma di derivazione comunitaria, come deve comportarsi il giudice nell’applicare tale legge rispetto a quella interna?
R: Qualora la normativa interna risulti in contrasto e quindi incompatibile con quella comunitaria (o meglio dell’Unione Europea), si applica il principio della preminenza della normativa sovranazionale perciò il giudice procederà alla c.d. disapplicazione della legge interna a favore di quella comunitaria. Ciò avviene ed è giustificato nell’ottica di un’immediata ed armonica applicazione del diritto comunitario in tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea. D’altra parte l’art. 117 della nostra Costituzione prevede proprio il primato del diritto comunitario su quello interno.
D: Che tipo di provvedimento è la confisca di beni e cosa comporta?
R: La confisca penale (da non confondere con quella di natura amministrativa) è una misura di sicurezza patrimoniale che colpisce i beni che direttamente o indirettamente sono collegati ad un reato per il quale vi sia stata una sentenza di condanna.
L’ipotesi originaria di confisca penale è quella prevista dall’articolo 240 del codice penale il cui presupposto consiste nel vincolo di pertinenza della cosa rispetto al reato commesso. Essa può essere facoltativa o obbligatoria. Quella facoltativa può essere ordinata dal giudice, nel caso di condanna, per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Quella obbligatoria è sempre ordinata dal giudice per le cose che costituiscono il prezzo del reato, e per le cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Nel caso in cui si proceda per uno dei delitti cui possa essere disposta la confisca dei beni, si può in via cautelare sottrarre la disponibilità dei beni all’indagato/imputato attraverso il sequestro preventivo. In ogni caso l’Autorità Giudiziaria può ordinare l’alienazione, la distruzione o la vendita delle cose sequestrate qualora esse possano alterarsi o deteriorarsi.
AVV.VALENTINA COPPARONI

