TORINO, 6 GENNAIO ’12 – Torna a dar fuoco alle polveri il professor Renato Pallavidini, il docente di storia e filosofia del liceo classico “Massimo D’Azeglio” di Torino che già nel 2007 era finito sulle pagine di cronaca per aver offeso le vittime dell’Olocausto, negando l’esistenza dei campi di sterminio nazisti. Questa volta il docente torna alla carica su Facebook, il noto social network, e affida al suo profilo commenti e messaggi di estrema violenza, frasi antisemite e xenofobe.
“Vicino a casa mia, a Torino, c’è una piazzetta dove stazionano ogni sera almeno 7/8 negroni che spacciano. C’è qualcuno che mi aiuta nel tiro a segno?” scrive Pallavidini. Oppure, riferendosi alle donne di “Se non ora quando?” commenta: “deportate in massa nei lager”.
Ma non basta. Pallavidini parla di applicazione dei metodi di Mengele, inneggia a Gianluca Casseri (l’autore della strage di Firenze dello scorso 13 dicembre), minaccia una strage in Sinagoga e definisce gli ebrei “bastardi” e “parassiti”. Esternazioni gravissime, che tracciano il profilo di una persona con forti nostalgie antisemite e con fantasie xenofobe e discriminatorie. Una vera e propria carica d’odio, che lo spinge perfino ad inviare una lettera al sindaco di Torino Piero Fassino in cui afferma di non avere alcuna intenzione di pagare l’Ici “per l’assistenza a negri, zingari, ecc, nonché mongoloidi e handicappati”.
Sul profilo Facebook dell’uomo compaiono inoltre numerose fotografie di Hitler e Mussolini. Nei riguardi di una in particolare, che raffigura i due personaggi che si stringono la mano, commenta: “Avviso ai luridi bastardi ebrei che ci controllano in quella terra di merda e di froci chiama California. Se mi togliete questa foto vado con la mia pistola alla sinagoga vicinissima a casa mia e stendo un po’ di parassiti ebrei che la frequentano. Vi conviene stuzzicare il can che dorme?”.
La condanna. Renzo Gattegna, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane e Beppe Sagre, presidente della Comunità ebraica di Torino, esprimono condanna e forte preoccupazione soprattutto per quanto riguarda il ruolo di Pallavidini nella società, in quanto professore di liceo. “L’auspicio – affermano – è che d’ora in poi tale individuo, oltre a subire un regolare processo che ne accerti le responsabilità, sia finalmente messo in condizione di non poter più nuocere ai giovani, né all’interno di una qualsiasi aula italiana né sulla rete”.
FEDERICA FIORDELMONDO
D: Sono ravvisabili reati nel comportamento del docente?
R: In particolare per le offese rivolte agli ebrei e per la diffusione di idee antisemite e xenofobe il docente potrebbe essere accusato del reato di istigazione all’odio razziale previsto dalla c.d.legge Mancino.
D: Il Ministero dell’Istruzione potrebbe prendere provvedimenti nei confronti di Pallavidini?
R: A seguito di un’eventuale indagine interna per compiere tutti i necessari accertamenti sul comportamento del docente, quest’ultimo potrebbe anche avere conseguenze sul piano disciplinare, conseguenze che vanno dalla censura fino alla sospensione dalla retribuzione o dal lavoro.
D: Esiste il reato di razzismo o xenofobia?
R: La legge c.d. Mancino (n. 205/1993) prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E’ altresì vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza cosi come sono puniti coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi. La legge Mancino prevede poi all’articolo 3 la c.d. aggravante razziale secondo cui per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. L’Italia ha anche aderito nel 1976 alla “Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”, aperta alla firma a New York nel 1966.
AVV. VALENTINA COPPARONI