NAPOLI, 9 NOVEMBRE ’11 -La sentenza è arrivata ieri in serata ed è stata dura. Sono state sostanzialmente accolte le tesi dei pm della Procura di Napoli: la nona sezione del Tribunale di Napoli presieduta da Teresa Casoria ha emesso 16 condanne fra dirigenti sportivi, arbitri e guardalinee e 8 assoluzioni. Il ciclone calciopoli investì il mondo del calcio nel 2006, travolgendo grandi club fra cui il Milan, la Lazio e la Fiorentina, ma soprattutto la Juventus che si vide sottrarre 2 titoli di Campione d’Italia e fu retrocessa, per la prima volta dalla sua fondazione, in serie B. ( http://www.fattodiritto.it/dossier-%e2%80%93-manette-e-pallone/).
A capo dell’organizzazione che ha gestito Calciopoli, condizionando interi campionati e traendo vantaggi dalle relative scommesse, è stato riconosciuto Luciano Moggi, ex Dg della Juventus, condannato a 5 anni e tre mesi di reclusione e che ieri si è allontanato dal Tribunale senza rilasciare dichiarazioni, ma evidentemente deluso dalla pronuncia. Per lui ha parlato il suo legale, Maurilio Prioreschi che nell’annunciare il ricorso ha commentato: ‘ Non ci aspettavamo una sentenza così, ora Attendiamo le motivazioni’. Soddisfatto invece il pm Stefano Capuano che ha visto accolte le sue tesi e che ha ribadito come tutta questa vicenda non fosse una farsa o una chiacchiera da bar come qualcuno si ostinava a sostenere, ma bensì una vera truffa sportiva che aveva falsato il campionato di calcio più bello del mondo ( almeno una volta era così- NdR ). Vi sono poi state altre condanne eccellenti sempre per frode sportiva, fra cui quella a un anno e tre mesi per i fratelli Diego e Andrea Della Valle, rispettivamente patron e presidente della Fiorentina, che si sono detti profondamente amareggiati. Stessa condanna anche per a Claudio Lotito, presidente della Lazio, che era stato indagato per diverse partite del club biancoceleste nel 2005 (fra cui anche un Lazio Fiorentina terminata 1-1).Una condanna a un anno e 8 mesi è stata pronunciata anche per il presidente della Reggina Pasquale Foti.
Numerose le pronunce anche nei confronti di designatori arbitrali, arbitri e guardalinee: in particolare rilevano le condanne a 3 anni e 8 mesi a Paolo Bergamo, quella a un anno e 11 mesi a Pairetto e De Santis e quelle di poco inferiori a a Dattilo, Racalbuto e Bertini. Condannati inoltre un ex dirigente del Milan, due assistenti arbitrali e l’ex vice presidente della Figc, Innocenzo Mazzini. Le assoluzioni son state 8, le richieste di risarcimento danni inoltrate, fra l’altro, dalla Juventus e dalla Rai, saranno esaminate in sede civile.
Per Moggi, colpevole di associazione a delinquere e frode sportiva, è inoltre scattata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per tutti e 16 gli imputati è stata disposta la misura accessoria con divieto di accedere ai luoghi ove si svolgano manifestazioni sportive e si effettuino scommesse. Una vera e propria ‘cupola’ che gestiva i calendari e le partite, condizionando tutto perfino le ammonizioni a quanto pare. E’ solo il primo grado a cui seguiranno l’appello già preannunciato e presumibilmente il ricorso in Corte di Cassazione, ma di certo già si può dire che questa è una pagina assai triste per tutto lo sport italiano, nello stesso anno in cui, paradossalmente, Fabio Cannavaro sollevava la Coppa del mondo a Berlino.
ANDREA DATTILO
D: Quando si può parlare di associazione a delinquere?
R: L’associazione a delinquere, prevista dall’art. 416 c.p., si realizza quando tre o più persone si riuniscono allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti. Il reato sussiste al momento stesso in cui l’associazione è costituita senza che sia richiesto l’inizio dell’attività delittuosa. E’ necessario che sussista una minima organizzazione che permetta di realizzare il programma criminoso progettato.
In questo caso il reato di associazione a delinquere sarebbe stato finalizzato alla frode sportiva.
D: La frode sportiva è assimilabile al reato di truffa?
R: E’ simile come struttura ma diverso è il bene giuridico tutelato. La truffa è un reato contro il patrimonio, ma frode sportiva invece tutela la regolarità delle competizioni sportive. La regolamentazione del reato di “frode in competizioni sportive” fu introdotta con legge n.401/1989. Il reato si configura nell’ipotesi in cui, qualunque soggetto collegato ad una società e capace di determinarne il comportamento, si faccia carico di turbare il regolare svolgimento di una competizione sportiva, al fine di conseguire un vantaggio.
L’art. 1, L. n. 401/1989 testualmente recita : Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
- Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
D: Quando può essere disposta la interdizione perenne dai pubblici uffici e quando quella temporanea?
D: L’interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria di tipo interdittivo, può essere perpetua o temporanea.
La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici, così come la condanna ad un reato commesso con violazione dei doveri o abuso dei poteri inerenti ad un pubblico ufficio; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
D: Il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgano manifestazioni sportive, può essere sospeso se si impugna la sentenza di primo grado?
R: No, perché non è una pena accessoria ma una misura di polizia irrogata dal Questore, indipendentemente dalla condanna definitiva, ma semplicemente a seguito di denuncia. L’art. 6 della medesima legge del 1989 prevede che, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati in materia di armi , ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate e se del caso imporre l’obbligo di firma durante l’orario delle competizioni sportive.
AVV.TOMMASO ROSSI

