ANCONA, 2 LUGLIO ’12 – E’ stata sottoscritta stamane, dai praticanti avvocati dell’ordine forense di Ancona, una lettera diretta al Consiglio dell’Ordine contenente la rivendicazione di alcuni diritti fondamentali riguardanti il periodo di tirocinio obbligatorio: la durata di 18 mesi applicata a tutti gli scritti (e non solo a chi si è iscritto dopo il 24 Gennaio) e il diritto ad una retribuzione minima.
Le richieste. Le richieste avanzate dai praticanti anconetani, che hanno da poco fondato un gruppo per tutelare e dare voce ai propri diritti (“Praticantato Attivo”), sono, in primis, l’applicazione della durata del tirocinio di 18 mesi a tutti coloro che sono attualmente iscritti al registro dei praticanti e non solo a coloro iscritti dopo il 24 Gennaio. Infatti, contrariamente a quanto espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, “è agevole rilevare come il tenore letterale dell’art. art. 9, comma 6 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1,convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27, sia di lapalissiana chiarezza laddove dispone che “la durata per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi” – riporta la lettera. Ciò convalidato dalle scelte degli ordini forensi di Roma e Firenze, di applicare la nuova normativa anche agli iscritti al Registro dei Praticanti prima del 24 gennaio 2012. Le motivazioni addotte a tale richiesta sarebbero quella di 1) evitare ingiuste discriminazioni che potrebbero avere conseguenze paradossali (un iscritto dopo il 24 gennaio potrebbe sostenere l’esame prima di un iscritto in data anteriore!) 2) applicare la legge in conformità alla lettera e a tutto lo spirito della riforma 3) rispettare l’autorevole giurisprudenza che in materia di irretroattività della legge e jus superveniens più volte ha avuto modo di esprimersi nel senso di applicare la normativa a quei rapporti giuridici ancora pendenti. In seconda battuta il gruppo “Praticantato Attivo” ha altresì richiesto all’Ordine di intervenire tempestivamente sul profilo relativo all’indennizzo da corrispondere ai praticanti con ciò uniformandosi al principio, in base al quale gli ordini dovranno essere riformati, sancito all’articolo 3, comma 5, lett. c) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tale orientamento risulta supportato anche dall’attuale Regolamento per lo svolgimento della pratica forense, seppur limitata ai soli praticanti abilitati al patrocinio, il quale prevede che “dopo il conseguimento del patrocinio, al praticante deve essere riconosciuto un compenso equo e proporzionato all’attività posta in essere in favore dello studio”.
I giovani e la crescita. Richieste semplici, basilari e legittime quelle avanzate dai praticanti di Ancona. Giovani che hanno già ultimato un corso di studi quinquennale completo, desiderosi di entrare nel mercato del lavoro e di rendersi finalmente indipendenti dalle loro famiglie. Uomini e donne che vanno dai 25 ai 30 anni, dunque forza lavoro attiva, deliberatamente parcheggiati dal sistema, in una sorta di limbo formativo appeso all’esito di un concorso pubblico che determinerà l’ottenimento dell’agognata “firma” di Avvocato, senza la quale essi rimangono una massa informe e silenziosa di lavoratori trasparenti. Trasparenti per il mercato del lavoro, inesistenti per il diritto del lavoro. E’ dunque legittimo chiedersi se, alla luce delle istanze avanzate, l’Italia che vuole crescere e stare in Europa è quella che consapevolmente ignora, sottace, e accetta un sistema che taglia ogni certezza e nega ogni tutela ai propri giovani.
CLARISSA MARACCI

