NEW YORK, 10 GENNAIO ’12 – L’occasione fa l’uomo ladro, recita il proverbio, e in periodi di crisi la fonte di guadagno può essere davvero stravagante. Negli Stati Uniti va letteralmente a ruba l’olio usato di ristoranti per le friggitrici, quello che non può più essere utilizzato per cucinare ma che è diventato un business per i ladri che ne fanno incetta. La domanda di carburante biologico, in grado di sostituire benzina e diesel, è in netta crescita e per questo il costo dell’olio per friggere destinato allo smaltimento ha fatto registrare un aumento dei costi, fino a quattro volte tanto. Una volta rubato l’olio finisce in un mercato illecito ma molto fruttuoso visto che attraverso questi carburanti è possibile ridurre le emissioni di gas serra fino al 70%, limitando anche l’importazione di petrolio. Due argomenti presi in seria considerazione anche dall’Europa che ha chiesto ai paesi membri di soddisfare parte della domanda di energia utilizzando proprio i biocarburanti.
ELEONORA DOTTORI
D: Si può parlare di furto e commercio illecito di olio anche se il prodotto di fatto è destinato di fatto allo smaltimento?
R: Riferendoci al nostro ordinamento si può parlare del reato di furto previsto dall’art. 624 del codice penale che punisce chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Vi sono poi ipotesi aggravate per le quali è prevista la procedibilità d’ufficio, senza necessità di querela di parte.
Il profitto (elemento necessario per la configurazione del reato di furto) che si realizza da questo materiale è quello derivante dal possibile utilizzo come combustibile al posto dei normali carburanti e/o dalla commercializzazione illegale dello stesso; infatti se questo tipo di olio non è più utilizzabile per usi domestici (tanto che sono previste anche specifiche procedure di smaltimento) con alcuni accorgimenti (tipo filtraggio e aggiunta di additivi) otterrebbe una sorta di nuova “vita”. In realtà in questa condotta, sempre con riferimento al nostro ordinamento penale, si potrebbe anche ravvisare una forma di evasione fiscale in quanto si compie un fraudolenta sottrazione al pagamento delle accise che gravano sui prodotti energetici, come prevista dall’art. 40 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposta sulla produzione e sui consumi (d.lgs. 504/1995 e successive modifiche ed integrazioni) che punisce chiunque a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento della accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato;g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
AVV.VALENTINA COPPARONI