L’introduzione in Italia del reato di tortura

ANALISI STORICA E GIURIDICA DEL QUADRO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Di Avv. Amii Caporaletti

unknownPrima di entrare nel merito della questione riguardante l’introduzione del reato di tortura nell’ambito dell’Ordinamento penale italiano, occorre fare un passo indietro così da comprendere il quadro normativo nazionale ed internazionale in cui la fattispecie criminosa si colloca.

Sul piano internazionale la condanna alla “tortura” esiste dal 1984, ossia dall’adozione da parte dell’assemblea generale dell’Onu, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

In cosa consiste la Convenzione? Nella condanna unanime da parte degli stati contraenti, della commissione di atti di tortura, e nell’assunzione in capo agli stessi, dell’obbligo di adottare nei rispettivi ordinamenti, provvedimenti idonei a prevenire la tortura, il tutto, chiaramente, nell’ottica di porre in essere una vera e propria lotta a tutte quelle condotte che sono altamente pregiudizievoli per l’integrità fisica, psichica e spirituale di qualsiasi essere umano. Ed è proprio in quest’ottico che ogni paese contraente è obbligato a rendere note alla Commissione dell’Onu, tutte le misure che sono state adottate per il recepimento dei contenuti della Convenzione per la repressione del reato con cadenza quadriennale.

Nello Stato italiano, l’efficacia della Convenzione risale al 1989, ossia al momento della sua ratifica. Quanto al suo recepimento però, si precisa che l’Italia ha ratificato la Convenzione adottando lo strumento dell’ordine di esecuzione che consiste nella produzione immediata di effetti dell’accordo, senza porre in essere alcun tipo di intervento legislativo interno di recepimento. Tuttavia, nell’ambito degli artt. 1 e 4 della predetta Convenzione, veniva espressamente previsto l’obbligo a carico degli stati membri di porre in essere non dei meri atti di recepimento, ma dei veri e propri atti di intervento legislativo volti ad introdurre nel rispettivo ordinamento legislativo interno, strumenti di repressione di condotte di tortura.

A questo punto, è necessario tornare al contesto nazionale, ossia nell’Ordinamento italiano, per poter notare che, a circa 30 anni di distanza dall’adozione della Convenzione, il reato di tortura in Italia, neppure esisteva. Questo fino a qualche giorno fa, quando il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge introduttivo il reato di tortura, previsto e punito dall’art. 613 bis nel nostro Codice Penale. In particolare il nuovo testo normativo prevede la pena della reclusione dai 4 ai 10 anni per chiunque: “con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa…, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.

Il testo normativo prevede poi una serie di aggravanti, che in particolare possono essere così sintetizzate:

  • Aumento della pena dai 5 ai 12 anni per l’agente che, oltre ad aver commesso tali condotte criminose, rivesta anche la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri o in violazione dei doveri inerenti la funzione e il servizio.

  • Aumento fino a 1/3, qualora dalla condotta sia derivata una lesione personale,

  • Aumento di 1/3, in caso di lesione personale grave,

  • Aumento fino alla metà in caso di lesione personale gravissima,

  • Aumento di pena fino a 30 anni di reclusione se dalla condotta illecita derivi la morte non voluta della vittima,

  • Previsione della pena dell’ergastolo, qualora dalla tortura derivi la morte della vittima quale conseguenza voluta dall’agente.

Un’importante novità è senz’altro rappresentata dalla modifica dell’art. 191 c.p.c., che consiste nell’inutilizzabilità nel processo penale, delle prove o delle dichiarazioni acquisite dai pubblici ufficiale con l’impiego della tortura.

Accanto all’art. 613 bis, viene altresì individuato l’art. 613 ter, il quale punisce con la pena della reclusione dai 6 mesi ai 3 anni, il pubblico ufficiale che istiga al compimento di atti di tortura, in particolare : “il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso”.

Un tratto della nuova figura di reato che ha suscitato notevoli polemiche è poi senz’altro individuabile nel divieto di espulsione, estradizione e respingimento, di quegli stranieri che provengono da stati in cui vi sono fondati motivi di ritenere che essi, una volta rimpatriati rischino di essere sottoposti a tortura. La polemica è sorta in ordine alla circostanza secondo cui, molti degli stranieri presenti in Italia provengono da paesi in cui vi è una sostanziale repressione dei diritti sociali, pertanto pochi sarebbero gli stranieri che potrebbero rientrare nei loro paesi di origine.

Viene previsto invece l’obbligo di estradizioneverso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale. Infine il disegno di legge esclude il riconoscimento di qualsiasi tipo di immunità per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale (si rammenta che l’immunità diplomatica riguarda in via principale i Capi di Stato o di governo stranieri quando si trovino in Italia nonché il personale diplomatico-consolare eventualmente da accreditare presso l’Italia da parte di uno Stato estero).

Diversi sono i punti deboli del disegno di legge, come il fatto che per configurarsi il reato di tortura sia necessario il compimento di più atti consequenziali tra loro, e non sia sufficiente compiere un azione isolata configurante comunque tale grave condotta. O ancora, per il configurarsi il reato di tortura è necessario valutare l’impatto psicologico della condotta posta in essere, nei confronti della vittima.

Secondo molte forze politiche, e secondo la famosa associazione Amnesty International, il disegno di legge introduttivo del reato di tortura è molto debole e ha di certo disatteso le aspettative nutrite da coloro che per 30 anni hanno atteso l’introduzione della predetta fattispecie delittuosa nel codice penale italiano. Non resta dunque che attendere l’entrata in vigore del disegno di legge per individuarne gli eventuali problemi applicativi e per verificare la possibilità che le lacune normative lamentate possano essere superate. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top