MILANO, 22 NOVEMBRE 2011 – Lo scandalo che aveva coinvolto l’ex prefetto di Napoli ed ex commissario nazionale antiracket, Carlo Ferrigno 72 anni, aveva destato non poco clamore in tutta Italia. L’uomo, dall’indiscutibile valore morale vista la carica ricoperta, era stato accusato di millantato credito e prostituzione minorile poiché avrebbe chiesto ed ottenuto prestazioni sessuali da giovani donne, tra cui anche una minorenne, in cambio di agevolazioni nella pubblica amministrazione come posti di lavoro o facilitazioni nell’ottenimento del permesso di soggiorno. Dopo che nei mesi scorsi i giudici aveva rifiutato le richieste di Ferrigno di patteggiamento perché le pene pattuite non erano adeguate al reato commesso (prima due anni e poi due anni e otto mesi, ndr) ieri il Gup di Milano, Simone Luerti, ha accettato il patteggiamento a 3 anni e 4 mesi. Quello che era uno dei più alti funzionari dello Stato si trova ai domiciliari dallo scorso aprile quando finì nel baratro in seguito alla denuncia di Frediano Manzi, presidente di Sos racket ed usura che aveva raccolto diverse testimonianze di ragazze vittime dell’estorsione. Nella vicenda è coinvolto anche Mario Abissino, l’imprenditore milanese accusato di induzione alla prostituzione e cessione di droga ad una minorenne a vantaggio di Ferrigno appunto. Abissino ha patteggiato la pena a 5 anni e 4 mesi. Come se non bastasse il nome dell’ex prefetto compare anche nell’inchiesta sul caso Ruby e le serate di Arcore. In alcune intercettazioni telefoniche, infatti, Ferrigno parla di serate tutt’altro che eleganti che si tenevano a Villa San Martino, residenza dell’ex premier.
ELEONORA DOTTORI
D: Che criteri si usano per patteggiare una pena?
R: L’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) è un procedimento penale speciale per cui l’indagato (se in fase di indagini preliminari) o l’imputato ed il pubblico ministero (è necessario l’accordo di entrambe le parti) possono chiedere l’applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo o una pena detentiva qualora questa, diminuita fino ad un terzo e tenuto conto delle circostanze, non supera i 5 anni (soli o insieme a pena pecuniaria). Tale limite di pena è abbassato a 2 anni (soli o congiunti a pena pecuniaria) per alcune categorie di soggetti (ad es. delinquenti abituali) e per alcuni tipi di reato (es. i reati di grave allarme sociale tra cui l’associazione mafiosa, i delitti con finalità di terrorismo, quelli attinenti alla prostituzione o pornografia minorile).
Il patteggiamento comporta la rinuncia al dibattimento e può essere subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena che, però, può essere ammessa soltanto se si ha una condanna alla reclusione non superiore a 2 anni ovvero una condanna ad una pena pecuniaria che, da sola o insieme alla pena detentiva (attraverso un meccanismo di ragguaglio), non superi comunque i 2 anni complessivi.
D: In che cosa consistono i c.d. “ domiciliari?
R: Bisogna distinguere tra gli arresti domiciliari e la detenzione domiciliare. I primi sono una misura coercitiva di natura custodiale all’interno di una abitazione o altro luogo idoneo e prevede una serie di limitazioni alla libertà di movimento e di comunicazione con l’esterno, anche se in considerazioni delle esigenze di vita di lavoro o di cure, il giudice può concedere l’autorizzazione ad assentarsi per il tempo strettamente necessario o a comunicare con determinati soggetti; la detenzione domiciliare, invece, è una modalità di esecuzione della pena detentiva e quindi è a tutti gli effetti un modo di espiazione della pena che avviene presso l’abitazione del condannato o altro luogo di privata dimora o in luogo di cura e assistenza sempre con diverse limitazioni sia di movimento che di comunicazione con l’esterno.
AVV. VALENTINA COPPARONI
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