L’esperto risponde:La Legge di stabilità 2015 in pillole

AL CONTRIBUENTE NON RESTA CHE SPERARE CHE NON SIANO “PILLOLE” AMARE.

di dott.ssa Anna Maria Marini (dottore commercialista)

imagesDi seguito si segnalano le principali novità fiscali introdotte con la legge di stabilità 2015 (L. n.190 del 23.12.2015 pubblicata in G.U. n.300 del 29.12.2015).

  1. Bonus Irpef 80 euro: il bonus Irpef di 80 Euro (mensili) a favore dei titolari di lavoro dipendente ed assimilati, diventa strutturale ed entra a far parte del TUIR con modifica dell’art. 13, co.1-bis. Ricordiamo che il bonus viene erogato entro determinati limiti di reddito complessivo (RC) ed in misura variabile. In particolare:

  • Se il reddito complessivo è inferiore o uguale ad euro 24.000, il bonus spetta nella misura di euro 960 su base annua;

  • Se il reddito complessivo è superiore ad euro 24.000 ma comunque inferiore ad euro 26.000, il bonus spetta in misura proporzionale al reddito posseduto in base alla seguente formula matematica ((26.000-RC)/2000*960).

Per i chiarimenti ministeriali in ordine alle condizioni di applicabilità del bonus si rimanda alle circolari dell’Agenzia delle Entrate n.8/E del 28/04/2014 e n. 9/E del 14/05/2014.

  1. TFR in busta paga: i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di percepire in busta paga, nel periodo compreso tra il 1.03.2015 ed il 30.06.2018, le quote maturande del TFR (trattamento di fine rapporto). L’opzione se esercitata non è revocabile e vincola chi la esercita fino al 30.06.2018. La quota di TFR così erogata è assoggettata a tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva prevista normalmente, non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla formazione del reddito complessivo finalizzato alla corresponsione del bonus di 80 euro di cui abbiamo fatto cenno nel precedente punto a). Sono esclusi dalla facoltà di ottenere il TFR in busta paga i lavoratori del settore agricolo ed i lavoratori domestici e sono parimenti esclusi dalla disposizione in commento il datori di lavoro che sono sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende che sono state dichiarate in crisi (ex art.4, Legge 297/1982). L’opzione può essere esercitata anche per le eventuali quote che il lavoratore ha destinato a forme di previdenza complementare.

 

  1. Detrazioni per ristrutturazione, risparmio energetico e bonus mobili: vengono prorogate a tutto il 2015 le detrazioni riconosciute per le ormai note spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, di risparmio energetico ed il bonus mobili, nelle misure vigenti per l’anno d’imposta 2014. Quindi, per il risparmio energetico viene confermato l’attuale 65% e per le ristrutturazioni edilizie l’attuale 50% con limite di spesa per unità immobiliare pari ed euro 96.000. In presenza di interventi di ristrutturazione edilizia anche per l’anno 2015 è stato confermato il c.d. bonus mobili, pari al 50% su una spesa massima di Euro 10.000. Confermati tutti i presupposti e le modalità per poter beneficiare delle detrazioni richiamate. A partire dal 1.1.2016 (salvo ulteriori proroghe o modifiche) gli interventi in esami potranno fruire della detrazione in misura pari al 36% da calcolare su massimo di spesa di Euro 48.000, come previsto dall’art. 16-bis del Tuir; dalla stessa data invece verrà meno il bonus mobili.

Sempre in materia di ristrutturazioni, la legge di stabilità 2015 ha previsto un incremento della ritenuta operata dagli istituti di credito o dalle poste sui bonifici eseguiti per fruire dell’agevolazione fiscale; in particolare l’aliquota del 4% prevista fino al 31.12 passa ora all’8%.

 

  1. Rivalutazione terreni e partecipazioni: la legge di stabilità riapre i termini per procedere alla rivalutazione di terreni edificabili ed agricoli e di quote di partecipazione possedute in società non quotate in mercati regolamentati ( e non detenute in regime d’impresa). Il possesso deve sussistere alla data del 1.1.2015. Ferme tutte le disposizioni ed i chiarimenti forniti negli anni trascorsi in materia. L’imposta sostitutiva dovuta e da versare entro il 30.06.2015 è pari al 4% se si tratta di partecipazioni qualificate e all’8% se si tratta di partecipazioni non qualificate o di terreni. La finalità di questa disposizione è quella di consentire una tassazione agevolata del plusvalore generatosi rispetto alla data di acquisto, in ipotesi di una eventuale cessione della partecipazione o del terreno rivalutato.

 

  1. Bonus Bebé: è stata introdotta l’erogazione di un assegno annuo pari ad Euro 960 per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017. Disposizione meglio nota come “Bobus bebé”. L’assegno, che viene corrisposto dietro richiesta dell’interessato all’Inps, viene erogato a condizione che il nucleo familiare del genitore che ne fa richiesta abbia un ISEE non superiore ad euro 25.000 su base annua (se il modello ISEE è inferiore o uguale ad Euro 7.000 l’importo dell’assegno raddoppia). L’erogazione avviene mensilmente a partire dal mese di nascita o adozione e fino al terzo anno di età del bambino o di ingresso in famiglia se si tratta di adozione.

 

  1. Ravvedimento operoso: Ricordiamo brevemente che il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, consente all’autore di una violazione in ambito tributario di sanare un errore o una omissione beneficiando di una riduzione delle sanzioni per esse previste. Con la legge di stabilità il ravvedimento viene rivisto in aspetti fondamentali essendo ampliata le ipotesi ed allungati i termini per poter fruire di tale istituto. Rimandando ad un prossimo articolo di approfondimento l’analisi completa del nuovo “abito” del ravvedimento operoso, in questa sede segnaliamo le principali novità in essere dal 1.1.2015. Quella di maggior rilievo è senz’altro la possibilità di utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia stata constata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Tale facoltà, riconosciuta per i soli tributi di competenza dell’agenzia delle entrate, resta tuttavia inibita se sono stati notificati gli avvisi di liquidazione e accertamento e quando sono stati notificati le comunicazioni di irregolarità ex artt. 36- bis e 36-ter del DPR 600/73. Sono state introdotte nuove misure di riduzione delle sanzioni associate alle violazioni commesse che ovviamente sono tanto più vantaggiose quanto più tempestivo è il “pentimento” dell’autore che pone in essere l’adempimento omesso o corregge quello errato.

Nell’incontro con la stampa specializzata tenutosi in data 22 gennaio 2015, l’amministrazione finanziaria ha già chiarito che si potrà accedere alle nuove riduzioni delle sanzioni per tutte le violazioni che in base alle nuove norme, alla data del 1.1.2015 soddisfano ancora i requisiti per poter accedere al ravvedimento a prescindere dalla data in cui la violazione è stata materialmente commessa.

 

  1. Nuovo regime forfettario: dal 1.1.2015 entra in vigore il nuovo regime “forfettario” di determinazione del reddito fiscalmente imponibile in capo a imprenditori individuali e lavoratori autonomi e con esso vengono abrogati i due regimi vigenti fino al 31.12.2014: 1) il regime c.d. dei minimi ( ex art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011) e 2) il regime delle nuove iniziative (ex art. 13 Legge 388/2000). Posto che è già all’esame del governo una modifica delle attuali disposizioni previste per il nuovo regime forfettario unitamente alla possibilità di far “resuscitare” il neo abrogato regime dei minimi, di seguito si segnalano gli aspetti salienti delle nuove disposizioni rimandando ad un prossimo articolo un esame più approfondito.

In particolare:

  • il nuovo regime forfettario interessa soltanto le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in forma individuale;

  • è un regime naturale, non ha un limite di durata e resta salva la facoltà di chi ha i presupposti per entrarvi di optare il regime fiscale ordinario;

  • per potervi aderire il soggetto interessato nell’anno solare precedente:

  • deve aver conseguito un volume di ricavi o compensi inferiori alle soglie fissate dalla legge (tra i 15.000 e i 40.000 euro) in ragione del codice attività ATECO specificato nella comunicazione Iva di inizio attività;

  • non deve aver sostenuto spese per lavoro per un importo complessivo superiore ad euro 5.000;

  • il costo complessivo (storico) dei beni strumentali mobili al 31.12. non deve essere superiore ad euro 20.000;

  • i redditi conseguiti per l’attività d’impresa e/o di lavoro autonomo devono essere prevalenti rispetto ai redditi percepiti a titolo di lavoro dipendente o assimilato (sempre che questi siano stati percepiti).

L’agenzia delle entrate con comunicato stampa del 31.12.2014, ha fatto sapere che coloro che iniziano l’attività nel corso del 2015 e fino ad approvazione dei nuovi modelli di comunicazione di inizio attività ai fini IVA, e che intendono avvalersi del nuovo regime forfettario dovranno “barrare” la casella che fa riferimento al vecchio regime dei minimi. Si ritiene tuttavia, che anche in assenza di tale segnalazione nella comunicazione di inizio attività il comportamento concludente del contribuente che emette fattura ai sensi delle nuove disposizioni sarà condizione sufficiente per poter accedere al regime; fermo restando che in questo caso potrà essere applicata la sanzione ex art. 5, co.6, D.Lgs 471/1997 (sanzione amministrativa minimo euro 516 massimo euro 2.065).

La legge ha previsto anche alcuni limiti di accesso al regime forfettario di carattere soggettivo, in particolare :

  • sono esclusi coloro che si avvalgono di altri regimi speciali IVA o altri regimi forfettari ai fini delle II.DD;

  • sono esclusi i soggetti non residenti nel territorio dello stato, fatta eccezione dei residenti in altro stato membro UE purché produca in Italia almeno il 75% del reddito;

  • sono esclusi coloro che esercitano in via prevalente o esclusiva le attività che danno origine ad operazioni ex art. 10, co.1, n.8) del decreto Iva e quindi cessioni di fabbricato o porzioni di essi e terreni edificabili, nonché coloro effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

  • sono infine esclusi coloro che partecipano contemporaneamente ad una società di persone o associazione ex art. 5 del Tuir e/o partecipano ad una società a responsabilità limitata in regime di trasparenza ex art. 116 del TUIR.

Applicando il regime forfettario si ottengono semplificazioni in materia di adempimenti Iva, l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e l’esclusione dall’applicazione dell’Irap. La base imponibile su cui applicare l’imposta viene determinata in modo forfettario, ovvero decurtando dai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività (una percentuale), differenziata in base all’attività che si svolge. Con questo meccanismo in pratica, i costi analiticamente sostenuti da chi esercita l’attività non assumono alcun rilievo ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale.

Sull’imponibile così determinato viene applicata un imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, pari al 15%.

Una breve e immediata riflessione. Risulta abbastanza evidente che per tutte le attività svolte in assenza di costi o comunque dove tali componenti sono molto marginali, il regime forfettario può presentare significativi vantaggi in termini di risparmio di imposta. Diversamente dove i costi effettivamente sostenuti hanno un incidenza rilevante la convenienza o meno ad usufruire del nuovo regime va adeguatamente valutata.

  1. Irap e cuneo fiscale: Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (ovvero 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare),per le imprese e i lavoratori autonomi (a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile adottato) il costo del lavoro a tempo indeterminato è integralmente deducibile. Per i soggetti Irap che non si avvalgono di personale dipendente e quindi non sostengono il relativo costo, viene riconosciuto un credito d’imposta apri al 10% dell’Irap lorda, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione fiscale di riferimento.

  1. Split payment: lo split payment non è altro che un nuovo meccanismo Iva che dovrà essere applicato per le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici. In particolare per tali operazioni l’imposta dovrà essere versata non più dal cedente/ prestatore, ma direttamente dall’Ente secondo modalità e termini che verranno fissati con un prossimo decreto del Ministero dell’Economia. Fino ad ora tali operazioni erano assoggettate al meccanismo dell’Iva ad esigibilità differita di cui all’art. 6, co.5, del DPR 633/72 ed il MEF (con comunicato stampa del 9.1.2015) ha specificato che il nuovo meccanismo troverà applicazione solo relativamente alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 restando fermi i criteri di versamento dell’imposta in essere precedentemente per tutte le operazioni fatturate entro il 31.12.2014. Per espressa previsione di legge lo Split payment non si applica per le operazioni sottoposte al regime dell’inversione contabile c.d. reverse charge e non si applica alle prestazioni assoggettate a ritenuta alla fonte (prestazioni di professionisti). L’emanazione del citato decreto attuativo fornirà gli ulteriori necessari chiarimenti alla materiale applicazione del nuovo meccanismo IVA.

 

  1. Estensione reverse charge: sempre in materia di Iva vengono introdotte nuove ipotesi di Reverse Charge previste all’art. 17, comma 6, del DPR 633/72. Chiariamo brevemente in cosa consiste. In pratica secondo tale meccanismo l’Iva relativa ad una data cessione/prestazione (ipotesi tassativamente previste dalla legge) non viene addebitata in fattura dal cedente/prestatore ed è onere del cessionario/ricevente di integrare la fattura ricevuta con l’Iva ad essa applicabile annotando poi il documento contabile sia tra gli acquisti che tra le vendite. E’ un meccanismo che ha la evidente finalità di evitare le evasioni dell’Iva in settori particolarmente delicati come è quello dell’edilizia. Con la legge di stabilità tale meccanismo viene esteso anche:

  • alle prestazioni di servizi di pulizia, alle prestazioni di servizi di demolizione e alle prestazioni di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

  • alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari;

  • alle cessioni di gas ed energia elettrica nei confronti di soggetti passivi la cui attività principale sia costituita dai beni stessi.

Le novità in materia di reverse charge entrate in vigore il 1.1.2015 dovranno essere applicate fino al 31.12.2018 salvo ovviamente successivi interventi di modifica e/o proroga. Si attendono comunque ulteriori chiarimenti dell’amministrazione finanziaria circa le modalità applicative delle nuove ipotesi.

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2 Responses

  1. edilio nassi
    edilio nassi at |