Legittima difesa o far west, i limiti di un dibattito troppo disinformato e populista

IN COSA CONSISTE LA PROPROSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CON RACCOLTA FIRME IN MOLTE CITTA’?

Di dott.ssa Amii Caporaletti

imagesNegli ultimi tempi si sta alimentando nel web, ed in particolare nei social network, la discussione ed il dibattito sulla legittima difesa, una questione molto delicata su cui lo Stato italiano, ancora oggi non è riuscito a dare un’adeguata risposta ai cittadini.

Ma in che cosa consiste l’istituto?

Attualmente lo stesso viene disciplinato dall’art. 52 del Codice Penale, il quale recita: “ Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, già è previsto che sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  1. La propria o la altrui incolumità,

  2. I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”

Diversi sono i nodi legislativi e le lacune che purtroppo caratterizzano il sistema normativo italiano in merito all’istituto della legittima difesa, e fra questi sicuramente primeggia la questione della proporzionalità tra l’offesa e la difesa.

L’equilibrio tra la difesa e l’offesa è troppo spesso impercettibile e sottile, e accade che chi cerchi di difendere sé, la propria famiglia, la propria casa o la propria attività, sacrifichi il bene vita del ladro introdottosi illegittimamente nella sua abitazione o nella sua attività.

In ognuno di questi casi, è possibile che il proprietario dell’abitazione o dell’attività, da vittima diventi per lo Stato italiano il carnefice.

Molto spesso è infatti accaduto che il proprietario sia stato accusato di “eccesso di difesa” e che abbia dovuto scontare la pena inflittagli dallo Stato italiano per aver illegittimamente causato lesioni o la morte del ladro, pena a cui viene accompagnata molto spesso la condanna al risarcimento dei danni in favore del ladro o della sua famiglia.

Per addivenire ad una soluzione in grado di garantire giustizia e di evitare tali incresciose situazioni, l’IDV ha realizzato la proposta di legge poc’anzi richiamata, volta ad introdurre “ Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima”.

Innanzitutto è necessario chiarire che si tratta di una legge di iniziativa popolare che dovrà essere sottoscritta da 50 mila elettori, la proposta una volta raggiunto il predetto quorum verrà presentata alla Camera del senato e dei deputati per l’approvazione.

La proposta di legge, laddove approvata, introdurrebbe due principali modifiche che interesserebbero gli artt. 614 e 55 del Codice Penale, il quale in riferimento all’ultimo precetto, avrebbe il seguente tenore: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.

Secondo l’IDV, la legge mira a rendere più gravose le pene nei confronti di chi viola il domicilio altrui, escludendo da un lato la possibilità di ottenere il risarcimento per coloro che per l’appunto volontariamente si introducono nelle proprietà private, subendo conseguenze più o meno gravi, dall’altro accrescendo (forse in maniera smisurata!), la possibilità di difendesi legittimamente limitando l’istituto dell’eccesso di difesa attualmente esistente nell’ordinamento.

Di fatto, stante la previsione già presente dell’art. 52 secondo comma, aggiunta nel 2006 a seguito di un’altra ondata emotiva dell’opinione pubblica, va sottolineato che:

1) per quanto riguarda la propria incolumita’ vi sarebbe una duplicazione della previsione normativa (che già come detto prevede che la proporzionalità sussista ogniqualvolta la legittima difesa tenda a proteggere l’incolumità);

2) per quanto riguarda i propri beni, verrebbe meno il limite che ritiene proporzionata la difesa ogniqualvolta non vi sia desistenza e vi è pericolo di aggressione: tradotto, se uno entra dentro casa, gli si potrebbe sparare punto e basta, senza neppure intimargli di uscire o anche se palesemente non vi sia pericolo di aggressione.

Verrebbe di conseguenze del tutto eliminata la responsabilità civile nei confronti del ladro o dei suoi eredi in caso di morte dello stesso, in quanto non vi sarebbe mai sproporzione tra reazione e offesa e quindi la condotta anche omicidiaria contro il ladro sarebbe sempre scriminata.

Tuttavia molti comuni come Genova e Modena si sono dichiarati contrari alla legge, tantoché non è possibile negli stessi sottoscrivere la proposta, fisicamente non presente nell’ente comunale.

Ma quali sono i rischi più preoccupanti della riforma? Il primo tra tutti è l’effetto Far West.

Con l’entrata in vigore delle predette modifiche di fatto si autorizza i proprietari delle abitazioni private e delle attività commerciali, professionali e imprenditoriali, a difendersi in qualunque modo ed in maniera smisurata causando, nella maggior parte dei casi, la morte del ladro.

Introducendo queste modifiche si andranno ad incrementare i casi di omicidio o lesioni gravi nei confronti di tutti coloro che si introducono nelle private abitazioni o negli esercizi commerciali, mettendo sullo stesso piano la difesa del patrimonio ed il diritto alla vita.

Non solo, secondo gli oppositori alla riforma, con l’introduzione di tali modifiche vi è il rischio della generalizzazione di tutte le situazioni, ritenendo sempre sussistente la legittima difesa anche laddove palesemente non vi è, dall’altro con il rafforzamento della scriminante si andrebbe a sottrarre la valutazione del caso di specie al sindacato del Giudice penale, attualmente chiamato di volta in volta a valutare la sussistenza della legittimità della difesa, in relazione al quadro probatorio emerso.

Di certo quindi, quella della legittima difesa è una norma che necessita di profonde modifiche, in grado di tutelare prevalentemente il bene della vita, eliminando situazioni paradossali in qui l’uno o l’altro soggetto siano eccessivamente tutelati a discapito dell’altro, ma le modifiche introdotte dalla proposta di legge risultano essere per molti, eccessive e grossolane.

In effetti, passare dal riconoscimento del risarcimento nei confronti del ladro, al diritto del proprietario di poter togliere la vita a chiunque, anche laddove non vi sia proporzionalità tra l’offesa e a difesa, è un cambio di direzione decisamente troppo repentino a drastico, che rischia di non risolvere la problematica. 

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