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Lavoro in nero e condizioni disumane: ispezione in aziende cinesi del maceratese

Posted by on feb 10th, 2012 and filed under Archivio Regionale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

MACERATA, 10 FEBBRAIO ’12 –  Urbisaglia, Civitanova Marche, Monte San Giusto e Montecosaro. Sono queste le città dove nelle ultime settimane sono state condotte delle ispezioni, nel settore tessile e manifatturiero, da parte della Direzione Territoriale del Lavoro di Macerata e del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro che hanno rivelato una situazione incredibile. Su poco più di 60 persone occupate in tutte le aziende ispezionate, circa la metà sarebbero risultate essere in nero, per non parlare delle condizioni igienico sanitarie in cui queste persone sarebbero state costrette a vivere. Nei confronti di queste aziende sono stati disposti provvedimenti di sospensione dell’attività oltre a sanzioni amministrative e penali. La situazione peggiore sarebbe stata individuata in un laboratorio di Montecosaro dove, oltre ai lavoratori “in nero”, sono state riscontrate condizioni di vita e di lavoro terrificanti con spazi ridottissimi per dormire, bagni e spazi cucina in una situazione pietosa tanto che nei confronti del titolare sono stati chiesti accertamento da parte dell’Asur. A Civitanova invece, presso un tomaificio sito nel centro cittadino, sarebbe stato trovato al lavoro persino un ragazzo di 16 anni e in un pub sono state identificate due donne, lavoratrici in nero, di nazionalità rumena e nigeriana.

ELEONORA DOTTORI

 

D: Quale la disciplina del lavoro minorile in Italia?Quando di parla di “sfruttamento del lavoro minorile” e quali le pene previste?

R: Nel nostro ordinamento la prima disciplina sul tema  del lavoro minorile si è avuta con la legge 977/67 in cui viene definito “bambino” colui che non ha compiuto 15 anni o sia ancora soggetto all’obbligo scolastico, mentre è “adolescente” il minore ultraquindicenne e che abbia compiuto assolto a tale obbligo. L’età minima lavorativa è stata elevata a 16  anni dalla legge 296/2006.
Il divieto generale del lavoro per i bambini è in ogni caso derogabile in casi specifici autorizzati dalla  Direzione provinciale del lavoro, per attività di carattere culturale artistico  sportivo o pubblicitario e vi sono poi norme per regolare il lavoro dei minori  per settori lavorativi particolari (ad esempio spettacolo e tv) ed ancora sul tema sono intervenute  la legge 53/2003 (cd. riforma Moratti), il d.lgs. 7/2005 e la c.d.  riforma Gelmini del 2008.
Per quanto riguarda invece la repressione penale del fenomeno, una delle ipotesi di reato ravvisabili in caso i sfruttamento del minore sul lavoro è quella dell’art. 600 c.p.(riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù) che punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

D: I titolari delle aziende dove, oltre al lavoro nero, sono state riscontrate terribili condizioni igienico-sanitarie sono passibili di sanzioni?

R: Le caratteristiche igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro sono indicate nel d.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) ed in particolare  l’allegato 4 al T.U.  indica le caratteristiche  e le condizioni  dei locali e degli impianti. I soggetti che devono garantire oltre che la sicurezza anche l’igiene e la salubrità dei luoghi di lavoro  sono il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e autorizzato, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza In materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’organo di vigilanza principale  è lo SPISAL (Servizio prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, facente parte del Dipartimento di Prevenzione delle Unità Sanitarie Locali), che si occupa di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni causati o correlati al lavoro e del miglioramento del benessere del lavoratore. Tra i compiti quello della  vigilanza, di  assistenza e informazione, di vigilanza direttamente nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro, i c.d. dirigenti  e gli altri soggetti sopra indicati hanno l’obbligo di adeguare  l’ambiente alle norme di sicurezza ed igiene sia per quanto riguarda le caratteristiche strutturali che i servizi  igienico-assistenziali ; in caso di violazioni delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro possono essere sottoposti alle pene previste dall’art.  68 TU quali arresto, ammenda o sanzioni amministrative pecuniarie a seconda del tipo di violazione.

AVV.VALENTINA COPPARONI

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