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L’atleta di Lisippo potrebbe tornare in Italia. Il gip rigetta il ricorso del museo californiano

Posted by on mag 4th, 2012 and filed under Archivio Regionale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

PESARO, 4 MAGGIO ‘12 – Era stata ritrovata in mare da alcuni pescherecci di Fano nell’estate del 1964 e da allora non c’è pace per la statua dell’atleta di Lisippo. Si racconta che prima fu venduta ad una ricca famiglia di Gubbio, poi volò in Brasile per alcune trattative con gli esponenti del museo californiano Getty, per tornare in Europa a scopo di restauro ed essere esposta in America, a Los Angeles dove si trova attualmente. A Fano però che la statua sia finita così lontano non è andata giù e così Alberto Berardi, dell’associazione fanese “Cento Città”, ha fatto in modo che il caso venisse riaperto. E sono già due i round vinti: nel 2010 il gip Lorena Mussoni aveva disposto la confisca del prezioso bronzo, riconoscendone l’esportazione illegale, e aveva parlato di “patrimonio indispensabile dello stato”; e ieri il gip di Pesaro Maurizio Di Palma ha respinto il ricorso del museo Getty contro la confisca. Una buona notizia per tutto il Paese visto che la pronuncia del gip riapre la strada per una rogatoria internazionale che riporti in Italia la statua di Lisippo.

ELEONORA DOTTORI

D: Cos’è una rogatoria internazionale?

R: : Per rogatoria si intende una procedura di richiesta che un giudice rivolge ad altro giudice, in altra sede, di compiere determinati atti processuali per i quali il giudice richiedente non sia territorialmente competente, o di procedere all’assunzione di mezzi di prova. Oltre alla rogatoria interna esiste la rogatoria “internazionale” che si distingue in rogatoria “dall’estero” e rogatoria “all’estero”. Nel primo caso, il Ministro della Giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un’autorità straniera salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato italiano. Competente a decidere è la Corte d’Appello che ordina o meno l’esecuzione della rogatoria. Le rogatorie all’estero, invece, sono trasmesse al Ministro della Giustizia, il quale provvede all’inoltro della richiesta per via diplomatica.

 AVV.VALENTINA COPPARONI

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