Introdotto in Italia il reato di depistaggio: analizziamolo

NEL PAESE DEI  TANTI MISTERI INSABBIATI

di avv. Tommaso Rossi (Studio Associato Rossi-Papa-Copparoni)

UnknownIl 5 luglio 2016 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge che introduce nel codice penale il reato di  depistaggio.

Il provvedimento si compone di tre articoli.

L’art.1 comma 1 del DDL introduce il nuovo delitto di depistaggio: sarà previsto dall’art. 375 c.p., che attualmente disciplina  le circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale, e va a punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, con lo scopo di impedireostacolare o sviare un’indagine o un processo penale (dolo specifico):

  • muta artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
  • afferma il falso o negare il vero ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

Il nuovo reato è aggravato se:

  • il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà);
  • il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcun specifici gravi reati (si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni)
  • Si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici reati (terzo comma). Si tratta dei seguenti reati: associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.

La pena sarà diminuita da due terzi alla metà  se l’autore del fatto si adopera per:

  • ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove;
  • evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
  • aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.

Quando le circostanze aggravanti  concorrono con circostanze attenuanti – diverse da quelle previste dal quarto comma e dagli articoli 98 e 114 c.p. (minore età e minima importanza nella partecipazione ai fatti, in caso di concorso) – le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle prime e le diminuzioni di pena si applicano sulla quantità di pena risultante dall’aumento derivante dalle aggravanti.

Il sesto comma del nuovo art. 375 c.p. prevede che alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegua, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell‘interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Infine, la disposizione a seguito delle modifiche approvate dal Senato:
afferma l’applicabilità della fattispecie penale anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dall’ufficio o dal servizio (settimo comma); esclude la punibilità se il fatto è commesso con riferimento ad un reato procedibile a querela, richiesta o istanza e questa non è stata presentata (ottavo comma);
afferma l’applicabilità della fattispecie penale anche quando la frode o il depistaggio attengono alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale, in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima (nono comma)

Il reato può, dunque, essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio; la norma è stata “depotenziata” perché nell’ipotesi del testo iniziale anche il privato cittadino poteva compierlo, mentre era un aggravante la circostanza che il reato fosse commesso da un p.u.

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- L’articolo 1, comma 2 del DDL interviene sul primo comma dell’articolo 374 del codice penale e innalza a 1 anno (nel minimo) e a 5 anni (nel massimo) la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell’ambito di un procedimento civile o amministrativo, e cioè per colui il quale – nell’ambito di tale procedimento – al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone. La pena attualmente prevista per tale fattispecie delittuosa è da 6 mesi a 3 anni.

- L’articolo 1, comma 3, inserisce nel codice penale l’articolo 383-bis e vi colloca le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l’amministrazione della giustizia, riprendendo l’attuale formulazione dell’articolo 375 del codice penale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione per innalzare le pene.

In particolare, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (articolo 371- bis), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (articolo 374) e frode in processo penale e depistaggio (nuovo articolo 375) comporta una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo), il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l’amministrazione della giustizia.

La pena da applicare è così determinata:
reclusione da 4 a 10 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni;
reclusione da 6 a 14 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni;
reclusione da 8 a 20 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all’ergastolo.

- L’articolo 1, comma 4, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato, di cui al terzo comma dell’articolo 375 c.p.

- L’articolo 2 della proposta di legge inserisce nel codice penale l’articolo 384-ter (Circostanze speciali). La nuova disposizione prevede che, nel caso in cui i delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), di falsa testimonianza (articolo 372), di frode processuale (articolo 374) e di favoreggiamento personale (articolo 378) siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici delitti (gli stessi delitti che sono richiamati nel terzo comma del nuovo art. 375, cui si rinvia), la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni al p.m. o al difensore.

Analogamente a quanto previsto dall’art. 375 c.p., anche in questi casi la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto diinquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori. Si tratta pertanto di una circostanza speciale, con una riduzione di pena maggiore rispetto alla analoga circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62, primo comma, n. 6), c.p.

- Infine, l’articolo 3 modifica l’art. 376 c.p. stabilendo, anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero. 

 

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