Il web tra diritto di critica e rischio diffamazione

LE RESPONSABILITA’ NEL VASTO MONDO DEL WEB ED IL CONTROLLO DEI CONTENUTI.
CONTINUA L’APPROFONDIMENTO DELLE PROBLEMATICHE COLLEGATE AL DIRITTO DI CRITICA IN INTERNET ATTRAVERSO LA LENTE DI INGRANDIMENTO DEL “CASO” TRIPADVISOR

di Avv. Marusca Rossetti (avvocato in Senigallia)

INTERNET-JPGDi fronte a post che presentino contenuti diffamatori che accade?

 

Per poter rispondere è necessario districarsi tra altre due questioni estremamente spinose: se sia possibile riconoscere dei profili di responsabilità per la piattaforma social e come risolvere il problema legato all’anonimato dei recensori.

 

L’individuazione di una responsabilità a carico del gestore del sito o del blog non è cosa semplice.

 

Il D.Lgs. 70/2003, contenente norme di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, prevede all’art. 17 che nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio,il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.” E ciò purché detto prestatore non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; e purché non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

 

Tradotto in parole semplici, la piattaforma social di turno, in generale, agisce come hosting provider, ovvero come mero fornitore del supporto tecnico-informatico che consente l’accesso alla rete o alle informazioni e non ha obbligo di monitorare i contenuti postati dagli utenti, non è responsabile per i contenuti postati da detti utenti e ha l’obbligo di rimuovere i contenuti illeciti solo su ordine delle autorità competenti. Tuttavia queste regole hanno trovato significative interpretazioni restrittive. La giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale, ha ritenuto che le esenzioni sopra elencate non possano essere invocate da hosting provider “attivi”, cioè che intervengono attivamente nell’organizzazione e selezione del materiale postato dagli utenti, ciò che ha allargato di molto l’ambito di responsabilità di chi gestisce blog, forum e piattaforme social.

 

In tal senso, per citare una pronuncia, il Tribunale di Milano Sez. I del 25 maggio 2013 ha stabilito che “ I gestori dei motori di ricerca – la cui attività è riconducibile a quella di host provider ai sensi dell’art. 16 d.lg. n. 70 del 2003 – che non si limitino a fornire passivamente servizi di ospitalità di contenuti altrui, ma svolgano attività ulteriori, non meramente automatiche e necessarie per la sola trasmissione o raccolta dei contenuti stessi, perdono la posizione di passività e neutralità cui è legata l’esenzione da responsabilità ai sensi degli art. 15 e 16, d.lg. n. 70 del 2003, con la conseguenza che, nei loro confronti, l’eventuale responsabilità deve essere accertata alla luce degli ordinari criteri di cui all’art. 2043 c.c.”

 

Ad essere in discussione non è la responsabilità del webmaster o del blogger per le opinioni espresse all’interno di articoli o post scritti di suo pugno, ma l’eventuale responsabilità per le opinioni espresse da altri, ovvero gli utenti, attraverso strumenti, come ad esempio i commenti, offerti dalla piattaforma web.

 

Se si ritenesse il titolare del sito o del blog responsabile in solido in caso di diffamazione ad opera di commenti inseriti dagli utenti, si assisterebbe ad una assimilazione del webmaster/blogger alla figura del direttore responsabile di un giornale il quale risponde (per responsabilità oggettiva) di tutto quanto appare sulle pagine della pubblicazione.

 

Una simile equiparazione, tuttavia, sembra assolutamente inammissibile: porre in capo al titolare del sito/blog l’onere di effettuare tutte le valutazioni tecnico/specialistiche al fine di definire la natura diffamatoria o meno di un commento, sarebbe un compito eccessivamente gravoso che avrebbe quale unica conseguenza la chiusura di molti siti e blog e la conseguente compressione della libertà della rete. Si tenga presente che in sede penale non è opponibile l’eventuale anonimato garantito dal titolare del sito web di opinione a chi effettua le recensioni: nei confronti del giudice penale il primo sarà pertanto obbligato a comunicare gli indirizzi e-mail dei recensori e il soggetto diffamato potrà chiedere in sede penale anche il ristoro dei danni, ivi compresi quelli morali. Sembrerebbe, invece, che l’host non sia penalmente responsabile, non sussistendo per legge in capo allo stesso quella che in termini legali viene definita “posizione di garanzia” ossia in concreto un obbligo giuridico di impedire l’evento: obbligo che non potrebbe ragionevolmente sussistere difettando la concreta possibilità di effettuare un controllo preventivo (ma casomai solo successivo, a reato già consumato) sulle recensioni/i giudizi pubblicati (in tal senso Corte di Appello di Milano, sez. I penale, del 27.02.2013 n. 8611). Chi scrive, tuttavia, non concorda pienamente con simile posizione. O quantomeno per quello che riguarda Tripadvisor. E vi spiego il perché. Nel corso della puntata del 23 aprile della trasmissione “Mi manda RaiTre” tra gli ospiti, mediante collegamento esterno, c’era Valentina Quattrocchi (Senior Media Relations Manager Italy) come referente per la piattaforma social. Alla stessa, la conduttrice del programma Elsa Di Gati ha illustrato il problema legato alla pubblicazione di commenti spesso falsi o denigratori chiedendole se vi sia un controllo a riguardo e come venga effettuato. Sì perché il problema che rinfacciano molti ristoratori è proprio questo, che ci sono molte recensioni non vere alle quali loro non possono rispondere in maniera diretta ed influenzabile tanto quanto un voto negativo sulla loro attività. Oltre al fatto che si stanno moltiplicando siti che, a fronte di precisi tariffari, garantiscono posti in vetta alle classifiche del portale, mentre lo stesso Tripadvisor, da un po’ di tempo, comunica a hotel e ristoranti recensiti che potrebbe entrare in una lista “business”, ossia pagare una sorta di “abbonamento” annuale per poter pubblicare i propri recapiti e linkarsi direttamente al proprio sito. Non c’è alcuna costrizione, ma se si rifiuta la propria posizione non verrà aggiornata, ma nemmeno cancellata e resteranno indelebili i commenti negativi, ovviamente nelle prime posizioni, magari vecchi di anni se non addirittura falsi. Senza poi soprassedere che data la semplicità per registrarsi al sito e poter recensire e la possibilità di avere più profili attraverso cui farlo, commenti negativi inventati di sana pianta potrebbero essere frutto anche di concorrenti sleali che cerchino di affossare l’attività altrui.

 

La Quattrocchi ha sostanzialmente risposto in termini di falso problema perché, a detta sua, Tripadvisor vigila sul contenuto dei post in via preventiva attraverso dei filtri automatici che monitorano come, quando e dove viene effettuato un commento, bloccando quelle recensioni che non corrispondano alla loro policy e/o alle loro linee guida. Laddove poi il commento passi questo primo vaglio, dello stesso si occupa in seconda battuta un team, definito come community,composto di duecento persone IN TUTTO IL MONDO che, comprendendo l’italiano, provvedono a valutare i contenuti e a segnalare eventuali irregolarità. Oltre al fatto che non è stato possibile capire in cosa esattamente consistono questi filtri automatici e come operino, resta comunque che a fronte di circa 1.500 recensioni postate ogni giorno, parlare di un controllo efficace quando questo viene attuato da soli duecento individui è assolutamente fantascientifico. Tanto più che di questo team solo quattro persone si trovano fisicamente in Italia e che a tutti i commenti vengono girati solo dopo essere stati prima inviati direttamente in America!

 

Tuttavia, tornando alla pronuncia della Corte d’Appello di Milano, mi viene da dire che al di là che sia effettivamente possibile un controllo preventivo, Tripadvisor si vanta comunque di effettuarlo! Dunque senz’altro non abbiamo a che fare con un host provider che si limita a svolgere esclusivamente attività meramente automatiche e necessarie per la sola trasmissione o raccolta dei contenuti stessi, bensì il colosso va identificato come un host provider “attivo”.E allora, sul piano civilistico,viene meno quella posizione di passività e neutralità cui è legata l’esenzione da responsabilità ai sensi degli art. 15 e 16, d.lg. n. 70 del 2003, con la conseguenza che, nei suoi confronti, dovrà riconoscersi l’eventuale responsabilità da accertarsi alla luce dei criteri di cui all’art.2043 c.c.

 

Ma se tanto mi dà tanto, non sarebbe di conseguenza configurabile anche quella posizione di garanzia che implica appunto un obbligo giuridico di impedire l’evento attraverso un’attività di sorveglianza che se non posta in essere in maniera adeguata comporta anche una responsabilità penale in capo al prestatore del servizio?

 

In realtà abbiamo visto che in sede penale il problema è in parte risolvibile per il fatto che l’host deve fornire i dati di chi abbia effettuato un commento incriminato e dunque colui che si veda leso il proprio diritto potrà trovare soddisfazione senza aver necessità di rifarsi sul prestatore di servizio. Diverso il discorso in sede civile perché qui l’host garantisce la riservatezza dei dati personali e quindi l’anonimato nei confronti dei terzi per cui da un lato l’identificazione sarà un’impresa ardua, visto che non sussiste, in tale ambito, l’obbligo di rendere noto al danneggiato il nome dell’autore del giudizio/recensione pubblicati; e dall’altro lato, chiamando in causa il prestatore del servizio “attivo”, poiché la sua responsabilità si basa pur sempre sul dolo o sulla colpa, egli avrà la facoltà di difendersi dimostrando, anche con sole presunzioni laddove siano gravi concordanti e precise, che nel caso specifico la sorveglianza sui commenti pubblicati era impossibile o inesigibile per obiettive difficoltà, ovvero che è stata malgrado tutto effettuata, seppure coi limiti obiettivi del caso.

 

Per questa via c’è il rischio di arrivare al paradosso che chi ritenga di aver subito un danno non avrà altra possibilità se non quella di querelare il danneggiante, se non altro per poterne conoscere l’identità, con tutto ciò che questo comporta, vista la maggior incisività che il settore penale può avere nella vita di una persona.

 

Tripadvisor invita i destinatari delle recensioni a rispondere direttamente ai commenti a mezzo web. Senonchè, come già detto, essi lamentano di non avere la stessa influenzabilità che un parere negativo espresso oramai ha acquisito verso la loro attività. E comunque, tentativo o meno di difesa, il commento resta. Ecco allora che, spesso, i titolari raggiunti da feedback negativi si rivolgono ai gestori della piattaforma chiedendone la rimozione, i quali possono assecondare la richiesta oppure rifiutarsi di cancellare il contenuto sostenendone la legittimità. Un colosso come Tripadvisor è solito “fare spallucce” a richieste del genere ma, ovviamente, si tratta di una multinazionale che, nel peggiore dei casi, non avrebbe alcun problema ad affrontare cause legali ed a pagare eventuali risarcimenti.

A ben vedere si potrebbe ovviare al problema semplicemente in poche mosse. Tripadvisor potrebbe, ad esempio, impedire la creazione di account multipli, rendendo univoco ogni account ed associandolo ad un solo utente. Un sistema similare è quello adottato dal famoso sito di aste online Ebay, che in fase di registrazione degli utenti richiede il codice fiscale. Ma sarebbe sufficiente anche solo richiedere gli estremi di altro documento come il passaporto: l’importante è associare l’account ad una sola persona verificandone l’identità. Sapere di non potersi nascondere dietro l’anonimato diventerebbe di certo un ottimo deterrente per i malintenzionati, che per evitare di incorrere in guai legali ci penserebbero più di una volta a lasciare recensioni false.

 

Portali simili stanno intervenendo con prontezza per dare maggiore credibilità alle opinioni dei propri utenti. BOO, per esempio, consente ad ogni indirizzo IP una sola recensione per albergo,  mentre TravelPost addirittura verifica che il cliente abbia realmente soggiornato nell’hotel, contattando il proprietario stesso dell’albergo. Dunque se ci fosse volontà di risolvere questa diatriba, strumenti per venirne a capo ce ne sarebbero. Nel frattempo, in molte nazioni stanno aumentando le cause legali contro Tripadvisor e contro i danni indebitamente causati, a differenza di quanto accade in Italia.

 

Segnalo a chi fosse interessato o ne abbia bisogno, il gruppo facebook Gufo?Nograzie(al quale ho preso in prestito il nome per titolare il mio articolo), di cui fanno parte molti ristoratori. E’un gruppo serio, che vanta componenti particolarmente impegnati in questa battaglia contro il colosso americano e che sta godendo di certa credibilità, tanto che suoi rappresentanti sono stati invitati alla puntata di “Mi manda RaiTre” menzionata.

 

In attesa che qualcosa cambi, o sotto il profilo legislativo o sotto quello giurisprudenziale, purtroppo i gestori non hanno molte armi con cui difendersi vista anche l’impossibilità di sottrarsi al meccanismo delle recensioni. Chiunque, infatti, può inserire nel circuito di Tripadvisor un esercizio che già non figuri negli elenchi pubblicati sul sito, così da decretarne indissolubilmente l’ingresso, senza che venga chiesta alcuna autorizzazione o l’espressione di alcun consenso a riguardo. Né varrà ad evitare che ciò avvenga l’invio alla società di qualsivoglia raccomandata A/R con dichiarazione di non voler essere recensiti perché, trattandosi di locali pubblici, gli stessi non possono sottrarsi a chi intenda esercitare quel diritto di critica di cui si parlava all’inizio.

 

Così, allo stato attuale, ai gestori lasciati col fianco completamente scoperto, non resta che tentare altre strade come ha fatto un loro collega di Brescia, il quale ha pensato di affiggere nel suo locale un cartello con scritto “In questa struttura è vietato l’ingresso agli utenti di Tripadvisor. Siamo qui per lavorare bene al 100%…non per subire le frustrazioni di utenti di tale portale web. Pertanto siete pregati di sfogare la vostra rabbia interiore e il vostro malessere altrove”.

 

A loro tutta la mia solidarietà.

 

 

 

2 thoughts on “Il web tra diritto di critica e rischio diffamazione

  1. Bellissimo articolo, ben documentato e chiaro. Ma che cosa consigliate a chi volesse aprire un sito di recensioni sullo stile tripadvisor per mettersi al riparo da querele? So che non è una domanda semplice, ma grazie se vorrete darmi qualche consiglio pratico. Grazie!

    1. Grazie a nome della redazione per i complimenti. La domanda meriterebbe una risposta forse più articolata, ma il m io consiglio pratico è anzitutto: iscrizione obbligatoria con account unico stile Ebay. E verifica incrociata della reale presenza di quel soggetto nell’hotel nei giorni precedenti (andrebbe imposto di lasciare il commento entro, per esempio, 7 giorni) al commento. Saluti. Avv. Tommaso Rossi

Leave a Reply to Avv. Tommaso Rossi Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top