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Malcom X “Nessuno vi può dare la libertà, nessuno vi può dare l’uguaglianza o la giustizia. Se siete uomini, prendetevela”

Il paradiso degli animali scampati al laboratorio

Posted by on dic 14th, 2011 and filed under Italia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

MONZA, 14 DICEMBRE 2011 – Non è troppo difficile immaginare cosa accade nei laboratori che sperimentano sugli animali: le cavie vengono trattate con freddezza scientifica in attesa che ciò che è stato somministrato faccia effetto. Il più delle volte questi animali non sopravvivono ma quando ci riescono che succede? A Monza la “Collina dei Conigli”, una libera associazione senza fini di lucro, dà una risposta a questa domanda. Infatti questa onlus si occupa proprio del recupero di conigli, porcellini d’india, criceti e altri animaletti provenienti da laboratori di sperimentazione, attraverso un percorso di riabilitazione, al fine di essere affidati a chi può garantirgli una vita migliore. Un percorso non certo facile visto che questi animali manifestano disturbi comportamentali proprio per via di quello che hanno subito nei luoghi di tortura. “I disturbi comportamentali negli animali che escono dai laboratori variano in  dipendenza dalla specie animale, dal modo in cui sono stati tenuti, se da soli o in gruppo, e dal tipo di sperimentazione subita- spiega Monica del centro di recupero di Monza- ed è quindi impossibile dare una risposta generale su quali disturbi comportamentali si presentano. Normalmente i conigli soffrono molto la detenzione in gabbia singola, e l’interazione forzata con esseri umani che li manipolano, nel migliore dei casi, in modo freddo e distaccato. E’ quindi necessario un percorso di riabilitazione da parte dei volontari che li abituano al contatto positivo con l’essere umano e all’interazione con i loro simili. I porcellini d’India sono generalmente terrorizzati, ma una volta in gruppo non hanno grossi problemi. I ratti, se vengono tenuti almeno in coppia, non hanno difficoltà ad inserirsi in un gruppo numeroso. In genere sono timidi con l’essere umano, ma se vengono abituati ad essere maneggiati possono diventare straordinari amici per l’uomo”. Assistenza veterinaria specializzata e l’amore di chi vede in queste bestione null’altro che esseri viventi e non provette, questo è La Collina dei Conigli, una realtà unica nel Paese dove gli animali scampati ai laboratori superano lo spaesamento e i problemi fisici e comportamentali provocati dagli esperimenti. Basti pensare a Cipria, Cajo e Ciuffetta, Meggy, Olimpio e Mastro Tartufo, tutti conigli disabili di cui la struttura si sta occupando raccontando le loro storie e i progressi fatti, quando è possibile. La Collina, dopo anni di lavoro, è riuscita ad ottenere dal comune di Monza uno spazio dove allestire il centro per gli animali da laboratorio ma anche per quelli selvatici del Parco della cittadina. Questi animali posso essere adottati direttamente (La Collina mette a disposizione articoli e informazioni utili per comprendere le loro necessità) o anche a distanza con una donazione mensile che permette ai volontari del centro di assicurare tutto ciò di cui c’è bisogno. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.lacollinadeiconigli.net.

ELEONORA DOTTORI

 

D: In Italia la legge sulla sperimentazione animale riguarda anche conigli, topi, criceti ecc? Quali sono i limiti?

R: In Italia la regolamentazione della sperimentazione animale non è riferita a specifiche categorie ed è regolamentata principalmente dal Decreto Legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”. Tale decreto ha introdotto un articolato regime di controllo che impone a qualsiasi ricercatore, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, il rispetto di precisi requisiti, limiti e condizioni stabiliti in ciascuna fase di utilizzazione degli animali. In altre parole la sperimentazione è ammessa e lecita soltanto nel rispetto di criteri molto restrittivi al di fuori dei quali (escluse le possibile deroghe), si configura un illecito di natura amministrativa e nei casi più gravi, di natura penale.
In particolare il decreto legislativo 116/1992 prevede che chiunque voglia intraprendere un’attività di ricerca con utilizzo di animali deve in ogni caso rispondere a specifiche esigenze imposte dalla normativa stessa e cioè dimostrare che non è possibile ricorrere ad altri metodi scientificamente validi che non comportino l’uso di animali,dimostrare la scelta del ricorso ad una determinata specie, mettere in atto procedure che evitino sprechi, ripetizioni e sofferenze inutili , operare con strumenti adeguati in strutture autorizzate, esercitare l’autocontrollo con dimostrata preparazione al corretto uso dell’animale, operare sotto il controllo sanitario permanente di un medico veterinario a ciò preposto.
Gli esperimenti possono essere fatti solo previa comunicazione al Ministero della Sanità o se prevista, dopo aver ricevuto l’autorizzazione in deroga a divieti prescritti dallalegge.
Gli esperimenti devono essere eseguiti conformemente al protocollo inviato al Ministero e ogni comunicazione deve essere comunicata. Tra i divieti espressi quello di eseguire sperimentazioni su cani, gatti, primati, specie in via di estinzione, di eseguire esperimenti senza anestesia, generale o locale, di eseguire sperimentazioni a solo scopo didattico, di praticare procedure che inducano forti dolori e privazioni. Deroghe a tali divieti possono essere concesse dal Ministero della Sanità per ricerche considerate di elevato contenuto scientifico.
La c.d. obiezione di coscienza alla sperimentazione animale è regolata invece dalla Legge n. 413 del 12 ottobre 1993 “Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”.

D: E’ possibile per le associazioni animaliste chiedere un risarcimento danni?

R: Sì è possibile ed in diversi processi ciò è stato ammesso in quanto nel nostro ordinamento possono costituirsi parte civile qualsiasi persona fisica o giuridica nonché enti senza personalità giuridica. Gli enti e le associazioni possono promuovere un’azione civile nell’ambito del processo penale purchè intervengano a tutela di un interesse che rientri nei fini dell’ente o che l’associazione persegue perché altrimenti questi soggetti avrebbero soltanto un potere di denuncia.

AVV. VALENTINA COPPARONI

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Anno 2012
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