Il Bel Paese dei Pirati: viaggio tra le piaghe e le pieghe del download

SEMPRE PIU’ ITALIANI SCARICANO MUSICA ILLEGALMENTE: LA RICERCA DA’ I NUMERI

di avv. Tommaso Rossi

imagesArrivano i numeri del Download illegale di musica in Italia. Spotify, l’ormai celebre portale di streaming musicale online ha pubblicato una ricerca che analizza il fenomeno in Olanda, prendendo però l’Italia come metro di confronto…..in negativo ovviamente!

Siamo un paese di “scaricatori”, illegali off course.

Lo studio di Spotify, che si riferisce all’anno passato, parla di «tendenza diffusa», sottolineando come «10.7 milioni di indirizzi IP italiani hanno scaricato musica illegalmente nel 2012». Sviscerando i dati possiamo rilevare come 77 connessioni residenziali su 100 (in totale sono 13,9 milioni) ha scaricato illegalmente dei file., mentre il 66% di chi ha scaricato musica pirata tra gennaio e giugno 2012 lo ha rifatto anche tra luglio e dicembre, dimostrando evidentemente di essere “soddisfatti” del servizio!

E dire che questi dati non sono neanche completi, in quanto sono frutto di misurazione del solo download tramite il sistema “torrent”, quindi non tenendo in conto YouTube e i cyberlockers, cioè i siti da cui si scarica direttamente.

Ma sono numeri che comunque danno una dimensione piuttosto fedele del fenomeno, dato che il sistema “torrent” è il più diffuso nel nostro Paese.

Nel confronto fatto dal sito Spotify con i Paesi Bassi, lo studio rileva che «se la pirateria diminuisse a 27 IP ogni 100 connessioni anche in Italia – come è già successo nei Paesi Bassi dopo l’arrivo di Spotify – verrebbero scaricati illegalmente 47 milioni di file in meno».

La Fimi, Federazione Industria Musicale Italiana afferma che «l’unica possibilità di contrastare la pirateria e le numerose forme di lucro che spesso cela, è l’integrazione di una ricca e variegata offerta con delle forme di tutela legale». Prima fra tutte il blocco dei siti che diffondono i torrent come Pirate Bay, Torrent Reactor, KickassTorrent e molti altri.

Il fenomeno download illegale è da sempre molto dibattuto, scatenando discussioni e barricate tra chi ritiene che la fruizione culturale della musica dovrebbe essere libera e per tutti per sua stessa natura, e chi invece è convinto che il mercato illegale stia provocando una crisi dell’offerta musicale mondiale, a solo vantaggio delle grandi Major che comunque riescono a ingrassare le proprie casse.

Proviamo ad analizzare un po’ meglio le molte questioni tecniche e giuridiche sottese.

Con l’arrivo delle rete è divenuto molto semplice eludere il copyright visto l’estrema facilità con cui si può recuperare il materiale che si desidera eludendone il costo. Il copyright il rete come viene tutelato?

La rete spesso rappresenta un po’ una sorta di giungla informatica. Un luogo anarchico e spesso troppo vasto per essere controllato al 100%. Spesso navighiamo in siti ospitati all’estero e neanche ce ne accorgiamo. Tecnicamente il copyright nella rete viene tutelato in egual modo come altrove. La dove c’è una distribuzione che sia cartacea, video o telematica ci sono anche i relativi diritti di distribuzione.

Tutto questo lo si può raggirare ‘alloggiando’ il proprio sito internet di filesharing all’estero (Russia, Ucraina, ecc…) in questo caso la nostra legge non avendo giurisdizione in altri paesi non può farci nulla, non può quindi intervenire e chiudere il sito. Quello che può fare però è oscurarlo. Quando navighiamo su internet e digitiamo il classico www-punto-sitoweb-punto-com inviamo una richiesta ad un server chiamato DNS (Domain Name System) il quale traduce l’indirizzo da noi digitato da lettere in numeri (es: 123.221.219.012 ) e manda così una ‘chiamata’ alla pagina da noi richiesta (Google corrisponde a: 173.194.35.56, se si tenta di scrivere come indirizzo http://173.194.35.56 ci apparirà il noto motore di ricerca). Gli organi di polizia postale spesso intervengono proprio sul server DNS che è nazionale, alloggia in italia, sostituendo l’indirizzo ip (es:15.235.43.20) corrispondente a www-punto-sitopirata-punto-com con uno di loro proprietà (la classica pagina che informa l’oscuramento da parte della PP) digitando quindi tale url vengo dirottato altrove anziché alla fonte originale.

Come viene tutelato in Italia il diritto d’autore?

Dal punto di vista civilistico si applica la disciplina e le sanzioni previste dalla legge sul diritto d’autore (art. 168 ss) mentre dal punto di vista penalistico il plagio non è un’autonoma fattispecie di reato piuttosto è un’aggravante del reato di contraffazione. Esiste poi il c.d. plagio incolpevole che un autore compie ignorando l’esistenza dell’opera di un altro autore. Talvolta la stessa giurisprudenza ha ammesso la possibile identità casuale di note o di battute, in considerazione del ristretto ambito in cui opera la tecnica musicale ossia sette note musicali. In queste ipotesi dottrina e giurisprudenza discutono se in ogni caso l’autore originale del brano debba essere risarcito per i danni subito, ma gran parte della giurisprudenza ritiene che tutelabile soltanto la composizione creata o pubblicata per prima.

E le sanzioni penali previste per il download illegale?

Per chi scarica materiale coperto da diritto d’autore tramite le rete P2P (peer-to-peer) o altrimenti, come ad esempio musica, film, software e così via, sono previste sanzioni sia penali che amministrative dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, più volte modificata nel corso del tempo.

Viene punito con una multa (da 51 a 2.065 euro) «chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione, immettendola in un sistema di reti telematiche, un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa». L’espressione «parte di essa» fa riferimento alle nuove forme di scaricamento, come i torrent, per cui si scarica un file attingendo a mille porzioni sparse nella rete, e il film di turno si ricompatta alla fine.

Le sanzioni penali sono previste dall’art. 171 ter che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da cinque a trenta milioni di vecchie lire. 
Questa sanzione si applica a chi effettua la detenzione per la vendita o la distribuzione, commercio, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione di materiale pirata su qualsiasi supporto non contrassegnato con il bollino SIAE o contrassegnato con bollino contraffatto.

Per coloro che commettono violazioni del copyright per scopi personali, sono previste sanzioni amministrative, cioè “multe” che vanno da un minimo di 154 euro ad un massimo di 1.032 euro e comprendono la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale. In caso di recidiva, o se il fatto si presenta di particolare gravità, è previsto appunto l’aumento della sanzione sino a 1.032 euro, la confisca di strumenti e materiale, la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su due o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo.

Art. 171-ter.

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

Come si svolgono in questi casi le indagini?

Il magistrato titolare dell’indagine può obbligare agli internet provider a consegnare i logs da cui risultano le operazioni eseguite dagli utenti attraverso la rete. Una volta risaliti al computer tramite il quale sono state compiute le violazioni della legge, resta il problema di stabilire quale persona lo ha effettivamente utilizzato 
illecitamente.

Nel caso di privati, il problema è spesso presto risolto, facendo riferimento al titolare dell’abitazione in cui si trova il computer. Nel caso di aziende, può essere più spinoso, ma è anche vero che, oggigiorno, ogni computer è spesso assegnato ad un certo dipendente, anche in relazione alle disposizioni sulle misure di sicurezza che impongono che ogni postazione sia munita di user name e password.

Ma come fanno le Autorità a risalire al responsabile delle violazioni? 
Il fatto è che le connessioni Internet non sono anonime, come si tende a pensare, ma sono tutte tracciate tramite l’indirizzo IP da cui provengono. Nel caso di IP fissi, è immediato stabilire chi è il titolare del collegamento. Nel caso di IP variabili, come nelle ipotesi delle vecchie e ancora diffuse connessioni in dial-up via modem, occorre vedere, al momento in questione, chi, tra gli utenti del provider, aveva assegnato quel tale indirizzo IP.

Beh, ora dopo tutto questo ripasso di diritto penale, direi che non potrei domandare di meglio che ascoltare un po’ di buona musica sul divano……..

Print Friendly
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppGoogle+TumblrEmailPrintFriendlyCondividi

3 Responses

  1. Paolo
    Paolo at |