I Monopoli provano a limitare i danni dopo una sentenza del Giudice di Pace

DICHIARATE CESSATE 12 LOTTERIE ISTANTANEE

di avv. Osvaldo Asteriti ***

UnknownCon provvedimento n. 636 del 14 ottobre, pubblicato sul sito il 17, i monopoli hanno dichiarato la cessazione di 12 lotterie nazionali a estrazione istantanea, indette tra il 2009, una, e il 2014, sei.

Ovviamente, sui biglietti di nessuna delle lotterie istantanee cessate compariva l’indicazione della probabilità di vincita, obbligatoria dal primo gennaio 2013, circostanza particolarmente rilevante per le lotterie indette nel 2013 e 2014.

Forse i monopoli, con questo sistema hanno inteso chiudere la porta a eventuali azioni civili, come quella proposta da un giocatore dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, che ha ottenuto la declaratoria di nullità dei contratti di acquisto di biglietti distribuiti dal 2013 e sprovvisti della suddetta indicazione, con conseguente riconoscimento del diritto alla restituzione del prezzo pagato.

 

Dopo avere ignorato completamente la norma per anni, i monopoli cercano ora di evitare di subire le conseguenze di tale omissione. Ecco quindi i 12 decreti con cui nel 2016 hanno modificato il lay out posteriore dei biglietti di lotterie già attive, inserendo, anche se in modo ingannevole, la probabilità di vincita ed ecco la cessazione di alcune lotterie, anche appena indette.

 

La cessazione, infatti, riguarda, tra altre, una lotteria indetta nel 2013 e 6 indette nel 2014, i cui biglietti non recavano ovviamente l’indicazione della probabilità di vincita prescritta dal primo gennaio 2013 dal D.L. Balduzzi e, quindi, prudenzialmente, i monopoli hanno preferito dichiarane la cessazione, facendo sparire dal mercato i relativi tagliandi.

 

Come già denunciato più volte, pur essendo il gioco d’azzardo un servizio pubblico, è assente in esso ogni forma di trasparenza. I monopoli, infatti, hanno precisato che la cessazione delle lotterie avviene quando viene rilevata una diminuzione di interesse verso quel prodotto da parte dei consumatori, senza alcuna possibilità di controllo circa la veridicità di quanto affermato, non essendo reso noto alcun dato relativo alla vendite.

 

In questo caso, a rendere la cosa ancora più “fumosa”, il decreto di chiusura utilizza una formula diversa dal solito, di cui non è facile comprendere ragioni e conseguenze.

 

Mentre, infatti, il precedente decreto di chiusura di altre 7 lotterie istantanee, del 18 aprile 2016, affermava che la chiusura veniva decretata “Valutato che il pay out effettivo dei biglietti distribuiti risulta sostanzialmente in linea con quello teorico fissato con il decreto di indizione” delle singole lotterie cessate, quello odierno utilizza una formula diversa, di non immediata intelligenza, “ Visto che la massa premi effettiva dei biglietti distribuiti risulta sostanzialmente in linea con quella teorica fissata nel decreto di indizione…”.

 

In un caso, dunque, il pay out, nell’altro la massa premi, in entrambi i casi, comunque, i valori sono riferiti ai biglietti distribuiti, non ai premi assegnati.

 

***Il contributo dell’avv. Osvaldo Asteriti è tratto- su espresso consenso dello stesso- dal suo blog “WIN FOR LIFE, GRATTA & VINCI ED ALTRI INGANNI”

Il contenuto dell’articolo è espressamente verificato dal suo autore che ne è interamente responsabile, sollevando Fatto&Diritto da ogni responsabilità.

 

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