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Gdf Pesaro scopre maxi-truffa sulle polizze ai morti, 100 raggiri e 3 denunce

Posted by on apr 6th, 2012 and filed under Archivio Regionale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

PESARO, 6 APRILE ’12 – Per denaro si truffa anche la morte. E’ questo il punto di partenza di una vasta indagine condotta dai militari del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Pesaro, che hanno scoperto una maxi-truffa finanziaria ai danni di un centinaio di persone, per lo più medici, avvocati e commercianti. La truffa, messa in piedi da un ‘sodalizio criminale’, avrebbe guadagnato dal macabro raggiro oltre 30 milioni. Secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle di Pesaro, la truffa consisteva nel far firmare polizze assicurative sulla vita a malati gravissimi, terminali, americani. Insomma, polizze sulla vita ad alto rischio e ad alto prezzo. Gli autori della maxi truffa erano riusciti a vendere in modo illecito prodotti assicurativi che in realtà nascondevano investimenti ad alto rischio finanziario. Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria due promotori finanziari e un agente assicurativo, tutti marchigiani.

La macchinosa truffa. Per guadagnare provvigioni più corpose, secondo l’accusa, i tre facevano sottoscrivere agli ignari clienti (non fornendo complete e precise informazioni al riguardo) polizze assicurative sulla vita emesse da una società inglese, attraverso un’agenzia di intermediazione svizzera. Le polizze venivano alimentate parte con capitale proprio degli investitori, e parte con capitale a debito reperito attraverso prestiti accesi presso filiali di banche estere situate nei paradisi fiscali, pari fino a quattro volte la somma di denaro inizialmente erogata. Così l’investimento perdeva la caratteristica di prodotto assicurativo e a capitale garantito, trasformandosi in un prodotto finanziario ad alto rischio, che, nel tempo e al contrario delle aspettative, ha avuto rendimenti disastrosi, causando la perdita di tutto il capitale investito, in quanto gli interessi passivi del denaro mutuato finivano col fagocitarlo. In altri casi, perché le truffe come accertato, erano di varia natura, gli indagati avrebbero venduto porzioni di polizze assicurative di cittadini americani, malati terminali di cancro. Il particolare macabro dell’investimento è che il rendimento viene calcolato sull’aspettativa di vita dell’ammalato assicurato: in pratica si scommette sulla morte altrui e così prima avviene il decesso più alto è il rendimento. Ovviamente, i tre marchigiani avevano scelto bene quali ‘partner’ affiancarsi: le società estere che emettevano i prodotti in questione infatti, non erano abilitate a fare attività assicurativa in Italia. I tre sono stati denunciati, in concorso, per truffa aggravata, abusivismo finanziario e, due di essi, per abusivismo assicurativo e intermediazione assicurativa. In caso di condanna rischiano pene fino a cinque anni di carcere.

TALITA FREZZI

 

D: In che consistono le accuse di truffa aggravata, abusivismo finanziario e abusivismo assicurativo e intermediazione assicurativa?

R: Il reato di truffa punisce chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aggravata (reclusione da 1 a 5 anni oltre ad una multa) se ricorrano alcune circostanze aggravanti indicate dall’art. 640, comma 2 c.p. In questo caso la truffa potrebbe essere aggravata anche dalla rilevanza del danno patrimoniale causato. Il reato di abusivismo finanziario è una fattispecie di reato prevista dall’art. 132 TUBC, che si configura ogniqualvolta vi sia lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività finanziaria da parte di soggetti non iscritti nell’elenco generale tenuto dall’UIC o in apposita sezione dello stesso . Il reato di abusivismo ricorre, ai sensi dell’art. 166, d lg. 24, 2.1999 n. 58 (TUF), in caso di esercizio, da parte di soggetti non abilitati, di: a) servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) attività finalizzata all’offerta in Italia di quote o azioni di OICR; c) offerta fuori sede ovvero promozione o collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti finanziari o servizi di investimento. In caso di fondato sospetto di condotte di abusivismo finanziario, l’UIC è legittimato a farne denunzia al pubblico ministero per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409. Qualora la condotta abusiva riguardi lo svolgimento di servizi di investimento o l’attività di gestione collettiva del risparmio, legittimata alla denunzia è la Consob. Ogni condotta che integri ipotesi di abusivismo finanziario è punita con pena detentiva e pecuniaria.

Il reato di abusivismo assicurativo e di intermediazione assicurativa è punito dall’art. 305 del codice delle assicurazioni che prevede che chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.
Inoltre, chiunque esercita l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all’articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l’ISVAP richiede al tribunale l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.

Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro centomila.
L’esercizio dell’attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall’articolo 156 è punito a norma dell’articolo 348 del codice penale.

AVV.VALENTINA COPPARONI

 

 

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