VIGNOLA (MODENA), 15 GENNAIO ’13 – Un colpo di fucile contro la badante marocchina di 28 anni, madre di una bambina di pochi mesi. A premere il grilletto sarebbe stato l’anziano 94enne di cui la ragazza si prendeva cura, ma al momento non si conosce ancora la dinamica dell’accaduto né il movente. La badante è stata ferita all’inguine e immediatamente trasportata all’ospedale di Baggiovara dove nella notte ha subito un delicatissimo intervento chirurgico, le sue condizioni rimangono gravi. L’anziano, dopo l’accaduto, si è barricato nell’appartamento della palazzina di quattro piani dove vive ed si è arreso nella notte dopo lunghe trattative portate avanti dai carabinieri. Smentita l’agghiacciante ipotesi che la figlia della badante fosse stata presa dall’anziano barricato in casa, la piccola infatti sarebbe stata messa al sicuro dai vicini e dai soccorritori. Cosa abbia spinto l’anziano a premere il grilletto con la donna rimane un mistero. L’uomo, che deteneva regolarmente il fucile, avrebbe ferito alla spalla anche un carabiniere che per fortuna se l’è cavata con una ferita di poco conto ed è poi stato trasportato all’ospedale di Modena. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica e il movente dell’accaduto.
ELEONORA DOTTORI
D: In casi di totale infermità mentale, la giustizia come si comporta di fronte a un’accusa, come potrebbe essere questa, di tentato omicidio?
R: In tema di capacità di intendere e volere, gli artt. 88 e 89 del nostro codice penale richiedono ai fini della esclusione della imputabilità l’esistenza di una e vera propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico che incida sui processi intellettivi e volitivi della persona oppure di anomalie psichiche che, seppur non classificabili secondo precisi schemi medico-legali, risultino tali per la loro intensità ad escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e volere dell’autore di un reato. Nel nostro sistema penale è previsto che in caso di riconoscimento della totale incapacità di intendere e volere al momento in cui l’autore del reato ha agito, lo stesso venga dichiarato non imputabile con la conseguenza che non viene applicata la pena ma la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario- o in altro luogo di cura- laddove il soggetto sia considerato socialmente pericoloso. Nel caso, invece, di un riconoscimento di parziale incapacità di intendere e volere il soggetto risponde del reato compiuto, ma la pena viene diminuita. Il raptus, invece, chiamato anche “reazione a corto circuito” ossia una situazione spesso ricollegata a condizioni di turbamento psichico transitorio non dipendenti da una causa patologica bensì emotiva o passionale, non viene considerato dal nostro sistema penale quale causa di esclusione o diminuzione della capacità di intendere e volere in quanto non è considerato un fattore in grado di diminuire o limitare la capacità di rappresentazione della realtà e di autodeterminazione di un soggetto. In ogni caso, qualora le c.d. reazioni a corto circuito risultino manifestazioni di una vera e propria patologia in grado di incidere negativamente sulla capacità di intendere e volere, l’imputabilità del soggetto autore del reato potrà essere esclusa oppure diminuita con le diverse conseguenze sanzionatorie anzidette.
AVV.TOMMASO ROSSI