PARIGI, 8 DICEMBRE ’11 – Dal carcere parigino alla sua abitazione a Panama per saldare un vecchio debito con la giustizia. L’ex dittatore Manuel Noriega, ex capo della polizia segreta panamense e pagato dalla Cia per oltre trent’anni, ora ha 77 anni e si trova in carcere in Francia dal 2010 dopo la condanna per il reato di riciclaggio. E’ stato estradato e lunedì tornerà nella sua Panama, da cui manca da almeno vent’anni. Nella sua terra natale finirà di scontare la pena. La notizia, che ha destato vasta eco ed è stata riportata anche dalla CNN, è stata annunciata dal Ministro degli Esteri di Panama Roberto Henriquez. La Corte d’Appello di Parigi ha autorizzato l’estradizione nel Paese centro-americano dell’ex dittatore panamense Manuel Noriega, ora un antico signore di 77 anni. Lo scorso anno Noriega era già stato estradato dagli Stati Uniti alla Francia, per scontare un’altra condanna (10 anni di detenzione) inflittagli nel 1999, sempre da contumace, per riciclaggio. Su Manuel Noriega, a Panama, pende un’altra sentenza di sessant’anni di prigione che dovrà scontare appena rientrato a Panama. La pena gli è stata inflitta nel 1995, in contumacia, per tre omicidi di cui è ritenuto responsabile.
TALITA FREZZI
D: Che significa condanna in contumacia?
R: Significa che l’imputato, pur regolarmente informato della celebrazione di un processo a proprio carico, decide di non parteciparvi. Tale possibilità è espressamente prevista dal nostro ordinamento e non comporta alcuna incidenza sulla celebrazione del processo e tantomeno sulla determinazione dell’eventuale pena.
D: Quando si può chiedere l’estradizione? Questo cosa stabilisce per il detenuto?
R: L’estradizione, disciplinata dalla nostra Costituzione (artt. 10 e 26), dall’art. 13 c.p. e dagli artt. 696 – 722 c.p.p., dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di diritto internazionale, è la consegna da parte dello Stato cui perviene la richiesta allo Stato richiedente, di una persona ricercata o nei cui confronti deve essere eseguita una sentenza di condanna definitiva ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza (c.d. estradizione esecutiva) o perchè deve essere eseguita una ordinanza di custodia cautelare (c.d. estradizione processuale). Inoltre può essere passiva (consegna dall’Italia ad uno Stato estero) oppure attiva (consegna da uno Stato estero all’Italia).
Uno Stato può anche opporsi all’estrazione di un criminale che si trova sul proprio territorio quando per il reato per il quale l’estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali; quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
D: Quando si hanno diverse condanne per reati di diversa natura (contro il patrimonio, contro la persona, contro lo Stato etc.), il detenuto viene condannato a una pena cumulativa?
R: Sul punto la disciplina è articolata e prevista dagli artt. 72 e ss del codice penale. In particolare al colpevole di più delitti ciascuno dei quali comporta l’ergastolo, si applica la pena dell’ergastolo con isolamento diurno da 6 mesi a 3 anni. Inoltre se più reati comportano pene detentive della stessa specie si applica una pena unica per un tempo pari alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati (seppur con dei limiti ossia la pena non può superare 30 anni di reclusione e 6 di arresto e comunque il quintuplo di quella più grave); se invece si tratta di pene detentive di specie diverse (es. reclusione, arresto) si applicano tutte in modo distinto e per intero ma quella dell’arresto è eseguita per ultima. Le pene pecuniarie diversamente si applicano tutte per intero.
Il discorso è più semplice e diverso qualora si ravvisi tra i plurimi reati un “concorso formale” (con una sola azione o omissione si violano diverse disposizioni di legge o più violazioni della stessa disposizione) oppure la c.d. continuazione (con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, si commettono anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge), In entrambi i casi si applica la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo. La “continuazione” può essere richiesta anche dopo le condanne, in fase di esecuzione.
AVV.VALENTINA COPPARONI
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