Loading...

Giovanni Falcone “Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”

Malcom X “Nessuno vi può dare la libertà, nessuno vi può dare l’uguaglianza o la giustizia. Se siete uomini, prendetevela”

Caso Lusi: le fiamme gialle fermate in Senato, il Pd espelle l’ex tesoriere

Posted by on feb 8th, 2012 and filed under Italia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

ROMA, 8 FEBBRAIO ’12 – E’ giunta nei giorni scorsi la notizia che il Partito Democratico ha proceduto ad espellere Luigi Lusi dal partito, dopo che l’ex tesoriere era già stato espulso dal gruppo PD in Senato. La vicenda è nota (http://www.fattodiritto.it/ex-tesoriere-della-margherita-accusato-di-aver-sottratto-dalle-casse-del-partito-13-milioni-di-euro/ ); ora la Procura romana sta procedendo alle indagine su quei 13 milioni spariti dalle casse dell’ex Margherita e che sarebbero integralmente finiti nelle tasche di Lusi, o almeno così sostiene lui. In particolare si cerca di capire come sia stato possibile che nessuno si sia reso conto che quel denaro, conteggiato nei bilanci, era stato sottratto e rigirato per operazioni immobiliari. I magistrati, Alberto Caperna e Stefano Pesci, nei giorni scorsi hanno ascoltato i 3 revisori dei conti della Margherita, che hanno riferito di essere al lavoro sui documenti contabili del partito dal 2007 in poi per cercare di capire se siano stati fatti dei raggiri o camuffate  voci di bilancio in maniera che le uscite fossero taciute. Si è anche ipotizzato che Lusi, sfruttando il suo ruolo,  possa aver sottratto ulteriori fondi direttamente dai conti correnti del partito. Certo, è lecito pensare che un collegio dei revisori  dovesse notare tempestivamente  eventuali  ammanchi di bilancio.
Gli uomini della Guardia di Finanza, hanno proceduto ad un blitz in Senato per acquisire, presso la sede  interna della Bnl , i conti correnti e gli estratti conto intestati alla Margherita, ma sono stati fermati ed il Presidente del Senato Schifani ha negato alle Fiamme Gialle l’autorizzazione ad accedere ai locali, spiegando che il Regolamento interno gli imponeva di farlo, poiché per  accedere  a Palazzo Madama e sequestrare la documentazione richiesta, era necessario seguire una specifica procedura regolata  dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità. In pratica l’ingresso è tutelato dalle Guarentigie parlamentari.
Schifani ha immediatamente scritto al Presidente della Giunta, Marco Follini, per chiedere  un parere e delucidazioni sulla procedura da seguire in quei casi, anche perché non vi erano precedenti similari.
Follini ha fatto sapere che alla Giunta non era arrivata nessuna richiesta dalla Procura e che l’organo avrebbe potuto pronunciarsi nel merito, solo quando gli fosse stato sottoposto il relativo documento, spiegando come non sia possibile una pronuncia su questione astratte.
Nel mentre, la Procura di Roma divulgava una nota ufficiale in cui faceva sapere di non aver mai richiesto l’acquisizione dei conti correnti registrati presso la filiale Bnl del Senato e che in merito alla acquisizione di documentazione bancaria relativa alla Margherita- Dl, si era contattato l’Ufficio Questura del Senato, ma l’attività era stata sospesa. Schifani e Follini hanno comunque garantito la massima collaborazione ai magistrati nell’indagine, all’insegna della trasparenza e della collaborazione istituzionale.
Il legale di Lusi, Luca Petrucci, ha  intanto rinnovato l’offerta del suo assistito per la restituzione (parziale) di quanto sottratto ed ha offerto al Procuratore aggiunto Alberto  Caperna e al legale della Margherita, Titta Madia,  di dare in pegno le  quote  del tesoriere della Società TTT e dell’Immobiliare Paradiso, rispettivamente proprietarie dell’appartamento di via Monserrato e della villa di Genzano, dove Lusi  vive. Entrambi i locali sarebbero stati acquistati con i soldi sottratti alle casse della Margherita.

ANDREA DATTILO

 

D: Che cosa sono le Guarentigie parlamentari? Quale Legge  le disciplina?

R: In generale le c.d. guarentigie sono una serie di garanzie previste dalla Costituzione per assicurare l’assoluta indipendenza degli organi costituzionali.
Quelle parlamentari sono una serie di “privilegi”, di tutele giuridiche,  sociali ed economiche riservate ai deputati e ai  senatori  dagli artt. 68 e 69 della nostra Costituzione.
In particolare l’art. 68 (come modificato dalle legge costituzionale n. 3 del 1993) prevede che senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun parlamentare può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale e mantenuto in detenzione (tranne nelle ipotesi di esecuzione di una condanna irrevocabile oppure di arresto in flagranza di un reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio). Anche per la sottoposizione dei membri del Parlamento ad intercettazioni in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o a sequestro di corrispondenza è necessaria l’autorizzazione della Camera del Parlamento cui appartiene. Tale particolare trattamento riservato ai parlamentari è giustificato, o meglio lo era nelle intenzioni originarie dell’assemblea costituente, dalle funzioni di rilievo costituzionale dagli stessi esercitate e dalla paura che le stesse potessero essere in qualche modo limitate.
L’art. 69 stabilisce invece che i membri del Parlamento  ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

D: Come è disciplinato lo strumento della perquisizione?

R: Il nostro codice penale di rito prevede all’art. 248, quale strumento di ricerca della prova, la c.d. perquisizione che può essere personale o locale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta la perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta perquisizione locale. Nel 2008 è stato altresì  previsto che quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne viene disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
La perquisizione è disposta con decreto motivato e l’autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.
Inoltre l’art. 248 c.p.p. prevede che se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l’autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione (salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini) e che per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici. In caso di rifiuto, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione.
Le cose trovate durante la perquisizione sono sottoposte a sequestro. All’inizio delle operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all’imputato, se presente, e a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo, con l’avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea.

D: Prescindendo dai Regolamenti parlamentari, un direttore di banca può negare alle Forze dell’Ordine l’accesso a documenti bancari? Che cosa prevede il c.d segreto bancario?

R:  Il sequestro presso le banche è disciplinato dall’art. 255 c.p.p. che prevede che l’autorità giudiziaria possa procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all’imputato o non siano iscritti al suo nome.
La norma prevede la possibilità di sequestrare ogni documentazione, titoli, valori o somme che siano pertinenti al reato e prima di procedere al sequestro, l’esecutore dello stesso può formalizzare richiesta di acquisizione. Tale attività   può essere delegata alla polizia giudiziaria per la sua esecuzione.
In considerazione del c.d. segreto bancario, la Polizia Giudiziaria ha facoltà di esaminarli, se delegata dalla A.G., ma non ha poteri autonomi, di iniziativa; può procedere a sequestro solo se delegata dalla A.G. ma in nessun caso a perquisizione.
Il segreto bancario è una sorta di segreto professionale che ha lo scopo di tutelare la riservatezza del cittadino vietando a chi lavora o ha lavorato in un istituto bancario di fornire informazioni a terzi.

D: Quali sono i compiti dei revisori dei conti all’interno di una associazione partitica?

R: All’interno di un partito, quale organo sociale, è istituito un collegio di revisori contabili (soggetti iscritti all’Albo dei Revisori Contabili) che ha il compito di controllare ai sensi delle vigenti leggi la correttezza della gestione economico finanziaria del partito stesso. Normalmente anche da statuto viene stabilito l’obbligo del collegio di presentare una relazione in merito ai criteri di gestione che viene poi  presentata agli organismi preposti dalla legge.

AVV.VALENTINA COPPARONI

Print Friendly

Related posts:

  1. Evasione: blitz delle fiamme gialle a Roma. Registrato quasi il 50% delle violazioni.
  2. Caso Lusi: l’inchiesta potrebbe allargarsi, la politica trema.
  3. Ex tesoriere della Margherita accusato di aver sottratto dalle casse del partito 13 milioni di euro
  4. Approvato in Senato il decreto scuotacarceri
  5. Approvato al Senato il “Ddl sul processo lungo”. Testo e breve commento

Leave a Reply


otto × = 16

Plugin from the creators of Brindes Personalizados :: More at Plulz Wordpress Plugins
Anno 2012
FATTO & DIRITTO Testata registrata presso il Tribunale di Ancona n. 15/11 del 17/10/2011 © Riproduzione riservata