FABRIANO, 15 GENNAIO ’12 – Una singolare quanto brillante strategia ha permesso ai carabinieri del Reparto operativo di Ancona di stroncare un traffico di sostanze stupefacenti destinate al mercato anconetano. I militari, in abiti civili e auto civetta, hanno finto un incidente stradale dentro alla galleria lungo la superstrada Ancona-Roma che conduce a Fabriano, nei pressi di Albacina. Il finto incidente la notte scorsa ha permesso di bloccare una Skoda con a bordo tre tunisini (che i militari sapevano essere tre spacciatori) e di stroncare il trasporto di una partita di cocaina ed eroina destinata ai clienti di Ancona. Sono stati sequestrati complessivamente 100 grammi di stupefacente (65 grammi di cocaina e 50 di eroina) e i tre pusher residenti nel capoluogo dorico e a Marina di Montemarciano, in regola con i permessi di soggiorno, sono stati arrestati. I controlli per prevenire e stroncare il traffico di sostanze stupefacenti su tutto il territorio continuano con sempre maggiore attenzione.
TALITA FREZZI
D: In che consiste l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti?
R: Il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73 dpr 309/’90, punisce con una pena della reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000, chiunque, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope inserite nelle tabelle ministeriali. Il comma 1 bis dell’art. 73 afferma che “Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita’, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga- ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”. La valutazione della destinazione a fini di spaccio non può e non deve essere circoscritta al profilo ponderale. Vanno presi in considerazione ulteriori elementi quali lo stato di tossicodipendenza o di assunzione periodica del detentore,il contesto socio-ambientale di vita e gli eventuali rapporti o collegamenti con ambienti deputati allo spaccio ovvero con soggetti implicati nel traffico di stupefacenti, la capacità patrimoniale dell’imputato in relazione alla quantità e qualità della droga ed al prezzo sul mercato, la qualità e quantità dello stupefacente rapportate al fabbisogno personale in relazione all’età ed in relazione al processo di naturale scadimento degli effetti droganti, la disponibilità di attrezzature atte alla pesatura ovvero di mezzi per il confezionamento delle dosi.
AVV.TOMMASO ROSSI

