Azzardo e pubblicità: il d.m. “dimezza” la legge

QUALCHE RIFLESSIONE DOPO L’APPROVAZIONE DEL DECRETO APPLICATIVO SUL LIMITE ORARIO DI PUBBLICITÀ DELL’AZZARDO 

di avv. Osvaldo Asteriti

UnknownLa legge 28. 12. 2015., n. 208 (legge di stabilità 2016) vieta dalle 7 alle 22 la pubblicità dell’azzardo nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, stabilendo che tale limitazione non si applica ai “media specializzati”, da individuare con successivo decreto del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Nella G.U. dell’8 agosto è stato finalmente pubblicato il decreto, datato 18 luglio 2016, “Individuazione dei media specializzati ai fini della pubblicità di giochi con vincite in denaro”, a firma dei Ministri Padoan e Calende.

Secondo il decreto, sono “media specializzati”, a cui quindi non si applica la limitazione dalle 7 alle 22 nella trasmissione della pubblicità dell’azzardo:

a) i canali televisivi tematici, cioè interamente dedicati a cultura, sport, musica, televendite;

b) i canali televisivi diffusi su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle digitali terrestri;

c) i canali televisivi a pagamento;

d) i canali diffusi dalle emittenti televisive locali;

e) “i canali radiofonici nazionali e locali”.

 

Con un vero e proprio colpo di mano, il decreto, di fatto, dimezza la portata della norma primaria, consentendo senza alcun limite di orario su tutte le radio nazionali e locali la pubblicità dei giochi con vincite in denaro.

 

La previsione della normativa primaria sul punto appare chiarissima: il limite si applica a tutte le trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste.

 

Visto che la distinzione tra trasmissione, o rete, generalista o tematica può essere applicata sia alla televisione che alla radio, risulta evidente la violazione di legge del decreto ministeriale, l’eccesso di delega rispetto alla norma primaria, che affidava alla normativa di dettaglio l’individuazione dei “media specializzati”, per i quali il limite non opera, a differenza dei media generalisti.

 

Mentre per le reti televisive questa differenza viene affermata, per quanto riguarda la emittenti radiofoniche il decreto, con una grave forzatura, le ricomprende tutte nei media specializzati, senza chiarire affatto in cosa consista tale “specializzazione”, in grado di giustificare la non applicazione del limite di orario prevista per le reti generaliste e consentire così la conseguente trasmissione pubblicitaria dei giochi d’azzardo 24 ore su 24.

 

Il decreto rappresenta l’ennesima occasione persa, ovviamente per i consumatori, di introdurre una misura di una qualche efficacia in materia di azzardo e pubblicità e, oltre a ciò, costituisce una grave “mutilazione” della previsione della legge.

 

Stiamo valutando le azioni più opportune da intraprendere al fine di sottoporre la questione al vaglio giudiziale.

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